Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8160 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NA AN BR AN
ON D'RI FA AN
IA EU RO
- Presidente -
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8160/2026 Roma, li, 02/03/2026
Sent. n. sez. 223/2026 UP 13/02/2026 R.G.N. 36768/2025
sul ricorso proposto da: AN NJ nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/05/2025 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara in data 11/10/2023 - che aveva condannato NJ AN per il reato di cui all'art. 186, comma 7, Codice della strada alla pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda, con la sospensione condizionale della stessa rideterminava la pena in mesi sei di arresto ed euro mille cinquecento di ammenda, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 186, comma 7, Codice della strada, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
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Firmato Da: NA AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 518b4906173141c8 Firmato Da: ON D'RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3082207ec7a18973
Rileva che la Corte territoriale, recependo acriticamente la motivazione del giudice di prime cure, ha errato nel ritenere che il ricorrente si sia rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, sussistendo al contrario più di un ragionevole dubbio che egli, nell'eseguire ben otto tentativi di misurazione spirometrica, non sia stato effettivamente in grado di pervenire ad una misurazione utile, in ragione delle problematiche respiratorie da cui era affetto;
che, invero, la patologia respiratoria, dovuta ai postumi dell'infezione da Covid-19, risulta dalla documentazione medica versata in atti;
che, dunque, è del tutto illogica la motivazione nella parte in cui ha valutato l'atteggiamento dell'imputato come diretto ad eludere il controllo del tasso alcolemico;
che, inoltre, detta pregressa infezione era stata rappresentata dal AN agli agenti operanti, come emerge dalla testimonianza resa da RC AN D'Annunzio, conoscente dell'imputato presente al controllo;
che, in ogni caso, la dicitura "scarsamente collaborante" presente nel verbale redatto in occasione del controllo non sta ad indicare una volontà di non collaborare, ma solo una incapacità alla prestazione fisica richiesta;
che anche l'affermazione che la prima prova aveva dato esito positivo è errata, atteso che il AN riuscì ad effettuare solo la prova preliminare, quella che precede la misurazione del tasso alcolemico vera e propria a mezzo alcoltest.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 131-bis cod. pen. e 111, comma 7, Cost., nonché manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che non è stata riconosciuta la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione dell'elevato pericolo potenziale per la circolazione stradale, atteso che il ricorrente aveva tenuto una condotta di guida pericolosa e del remoto precedente penale specifico;
che, quanto al primo elemento, ciò che deve essere valutato è il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti - rispetto al quale il fatto non può non essere ritenuto tenue - e non la guida in stato di ebbrezza, reato mai contestato;
che con riferimento al secondo elemento, l'abitualità non può desumersi dall'unico precedente penale, peraltro, lontano nel tempo, essendo invece necessaria una reiterazione diacronica proiettata verso una prospettiva di lungo periodo, sussistendo l'abitualità solo qualora l'infrazione divenga la ragione di una vita intera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va, innanzitutto, premesso che il ricorrente non contesta che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all'art. 186,
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comma 7, Codice della strada, si configuri non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell'accertamento attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico (Sez. 4, n. 588 del 14/12/2022, dep. 2023, Marino, n.m.; Sez. 4, n. 3202 del 12/12/2019, dep. 2020, Berton, Rv. 278025 - 01; Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Avondo, Rv. 262162-01). Invero, deduce solo che, nel caso di specie, la condotta elusiva non sia stata posta in essere dal AN. Ciò posto, il primo motivo non è consentito, sia perché reitera le stesse doglianze già prospettate alla Corte territoriale e da questa risolte con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, sia perché è costituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche. Deve, peraltro, rilevarsi come, la sentenza impugnata costituisca una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218-01). Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606,
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comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (cfr., Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01). Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso oggetto di scrutinio, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di responsabilità del AN, valorizzando l'assenza di documentazione medica precedente al controllo, che attestasse la positività e la sopravvenuta negativizzazione e ritenendo all'uopo inidonea la certificazione rilasciata all'esito della consulenza pneumologica del 25/05/2022, circa un mese dopo i fatti, nella quale si dà atto delle buone condizioni del ricorrente e si riporta quanto da lui riferito in merito all'infezione contratta ed alla negativizzazione, risalente al precedente gennaio. La sentenza impugnata evidenzia, altresì, la condotta scarsamente collaborativa tenuta dal AN al momento della prova con l'etilometro, avendo l'agente operante riferito che ora soffiava prima del tempo, ora non lo faceva in modo completo, in tal modo cercando di sottrarsi alla misurazione del tasso alcolemico. A fronte dell'articolato percorso motivazionale della sentenza di secondo grado, congruo, esaustivo e non affetto dai vizi denunciati, il ricorrente si limita a reiterare le stesse doglianze già avanzate in appello, nell'ottica di proporre una ricostruzione alternativa meramente ipotetica e del tutto assertiva dei fatti, in quanto non fondata su documentazione medica preesistente al controllo, ma formata solo successivamente ad esso e sulla base delle indicazioni riferite dall'imputato al sanitario.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Osserva il Collegio che, con riferimento al reato di cui all'art. 186, comma 7, Codice della strada, al fine della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., debba essere valutato lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595 01). Invero, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza». Vanno, dunque, considerate tutte le peculiarità della fattispecie
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Firmato Da: NA AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 518b490617314c8 Firmato Da: ON D'RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3082207ec7a18973
concreta, atteso che è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore, come agevolmente si desume dal riferimento testuale dell'art. 131-bis cod. pen. alle modalità della condotta, cioè al complessivo comportamento. Del resto, si è acutamente osservato che «pure nei reati senza offesa, di disobbedienza, o comunque poveri di tratti descrittivi, contrassegnati magari da una mera omissione o da un rifiuto, la valutazione richiesta dalla legge è possibile e doverosa, dovendosi considerare la concreta manifestazione del fatto illecito», per cui <<non è certo indifferente, nella ponderazione del disvalore del fatto e del bisogno di pena, se un comportamento che si estrinseca in un mero rifiuto sia accompagnato da manifestazioni di irriguardosa e violenta opposizione o sia invece dovuto ad una non completa comprensione del contesto, ovvero a concomitanti esigenze personali socialmente apprezzabili. Né, sempre per restare alla fattispecie di cui si discute, è indifferente il contesto fattuale che fa da sfondo al rifiuto stesso e che afferisce alle circostanze della guida» (Sez. U., n. 13682/2016, cit.). A conferma di siffatta opzione ermeneutica giova considerare che la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, Codice della strada punisce il rifiuto di sottoporsi all'esame del tasso alcolimetrico non fine a se stesso, ma in funzione dell'accertamento del diverso illecito di guida in stato di ebbrezza, sanzionato dal secondo comma dello stesso articolo, circostanza questa che testimonia lo stretto intreccio tra i due reati, ulteriormente esaltato dal fatto che uno è punito con le sanzioni previste dall'altro. In altri termini, per valutare la gravità del rifiuto opposto, non può farsi a meno di considerare la collaterale contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, Codice della strada, perché il comma 7 non punisce una mera disobbedienza, ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha evidenziato la condotta di guida concretamente pericolosa tenuta dal AN, valorizzando in tal modo lo sfondo fattuale, cioè, la rischiosità del contesto nel quale l'illecito è collocato e valutandolo in chiave negativa, al fine del mancato riconoscimento della causa di non punibilità in discorso.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
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Firmato Da: NA AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 518b490617314c8 Firmato Da: ON D'RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3082207ec7a18973
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 13 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore Donato D'Auria
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La Presidente
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