Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8160
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    Il ricorso è inammissibile poiché reitera doglianze già respinte dalla Corte territoriale con motivazione congrua. La Corte ha valorizzato l'assenza di documentazione medica pregressa, la condotta scarsamente collaborativa e la natura del reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, che non è un mero rifiuto ma è connesso a condotte di guida potenzialmente pericolose.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    Il motivo è manifestamente infondato. La valutazione della tenuità del fatto deve considerare lo sfondo fattuale, le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la condotta di guida concretamente pericolosa tenuta dal ricorrente, che costituisce lo sfondo fattuale del reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8160
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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