CASS
Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2023, n. 43379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43379 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CI LI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: RI AR nato a [...] il [...] IZ LO nato a [...] il [...] FO CH nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 24/05/2022 DEla CORTE APPELLO di BOLÓGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona DE Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio DEla sentenza;
udito per la parte civile l'avv. Alessandra Pisa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento DE ricorso;
uditi per gli imputati gli avv.ti CO Martines, Riccardo Luzzi e Francesco Petrelli, che hanno concluso per l'inammissibilità DE ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 43379 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 21/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna, in riforma DEla pronunzia di primo grado, ha assolto PI CO, TI IA e CH HR per il reato di lesioni volontarie lievissime aggravate, il primo perché il fatto non costituisce reato e gli altri due per non aver commesso il fatto. Ai tre imputati, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, è contestato di aver cagionato le menzionate lesioni a DU LI colpendolo con un pugno nel corso di un controllo determinato dalla sua condotta di guida. 2. Avverso la sentenza ricorre il DU nella sua qualità di parte civile articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge, eccependo l'inutilizzabilità dei documenti, degli atti e DEle sentenze di altri procedimenti connessi prodotti dalla difesa degli imputati nel giudizio d'appello. In tal senso il ricorrente lamenta che la menzionata documentazione sarebbe stata tardivamente prodotta ed acquisita in difetto di un formale provvedimento di ammissione e DEla valutazione DEla sua ammissibilità, nonché utilizzata ai fini DEla decisione da parte DEla Corte, con conseguente nullità DEla sentenza. 2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla valutazione DEle dichiarazioni DE DU, apoditticamente motivata in ragione DEla sua qualità di imputato per reato connesso, tanto più che contraddittoriamente il giudice DEl'appello avrebbe invece ritenuto attendibili gli imputati, che hanno rivestito analoga qualifica in un ulteriore procedimento. Non di meno la Corte non avrebbe considerato che il ricorrente, nel procedimento connesso, è stato assolto, non solo per i reati asseritamente commessi ai danni degli imputati, ma altresì per quello di guida in stato di ebrezza, la cui consumazione altrettanto apoditticamente la sentenza impugnata ha invece considerato assodata. Ancora la perizia assunta nell'incidente probatorio ad oggetto l'analisi DEle riprese DEle telecamere presenti nel luogo di consumazione DE reato sarebbe stata travisata dai giudici DE merito, posto che il perito avrebbe categoricamente escluso che il DU avesse assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti degli operanti ovvero si fosse rifiutato di consegnare ai medesimi la propria patente, come invece sostenuto dai giudici DE merito. 2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione DEla legge penale e vizi di motivazione in merito all'assoluzione DE PI, motivata in ragione DEla ritenuta sussistenza DEle esimenti di cui agli artt. 52, 51 e 53 c.p. In proposito il ricorrente 1 lamenta il difetto di motivazione rafforzata DEla sentenza impugnata, che avrebbe omesso di confrontarsi sul punto con quanto argomentato dal giudice di primo grado per escludere la sussistenza di alcuna causa di giustificazione. Non di meno la Corte avrebbe ritenuto giustificata la condotta DEl'imputato senza argomentare sulla ricorrenza dei presupposti necessari per la configurabilità DEla legittima difesa e in particolare sulla sussistenza di un pericolo attuale e non altrimenti evitabile, sostanzialmente ancorando la propria decisione ad un ragionamento circolare e fondato su premesse apodittiche, per cui il PI avrebbe agito per difendersi conseguendone che la sua condotta sarebbe automaticamente scriminata. Ancora il giudice DEl'appello non avrebbe motivato sulla proporzionalità DEla supposta reazione difensiva DE PI, in difetto DEla quale deve ritenersi esclusa l'operatività DEl'art. 59 comma 4 c.p., pure evocato dalla Corte. 2.4 Con il quarto ed ultimo motivo viene dedotta erronea applicazione DEla legge penale in merito all'esclusione DE concorso nel reato DE TI e DE CH, risultando dalle immagini acquisite come tra il colpo sferrato dal PI e il successivo intervento degli altri due imputati per ausiliario nell'ammanettare il DU non ci sarebbe stata alcuna soluzione di continuità, rivelandosi in tal senso l'unitarietà DEl'azione e la comunanza di intenti tra tutti e tre i protagonisti DEla vicenda, nonché la sussistenza DEla contestata aggravante di cui all'art. 585 c.p., mentre la Corte avrebbe nuovamente omesso di confrontarsi sul punto con quanto argomentato dalla sentenza di primo grado. 3. Il 30 agosto 2023 i difensori DEl'imputato PI hanno presentato memoria con la quale hanno eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza DE ricorso. Analoga memoria è stata depositata il 5 settembre 2023 dal difensore DEl'imputato CH. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto eccepito, ha infatti rigettato le richieste di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale avanzate dagli imputati (p. 17 DEla sentenza) e conseguentemente non ha né acquisito, né tantomeno utilizzato i verbali provenienti dal diverso procedimento intentato nei loro confronti, evocato in motivazione esclusivamente nell'ambito DEla giustificazione DE suddetto rigetto. Quanto invece alla sentenza pronunziata in separato procedimento nei confronti DE DU, è lo stesso ricorso (a p. 5) ad evidenziarne la legittima utilizzazione, trattandosi di atto acquisito al processo ancor prima DEl'instaurazione DE rito abbreviato prescelto dagli imputati. 3. Pregiudiziale a questo punto è l'esame DE quarto motivo, che è parimenti inammissibile. La sentenza impugnata ha invero censurato la motivazione posta a fondamento dal primo giudice DEla affermazione DEla responsabilità concorsuale DE TI e DE CH (con la qual il giudice DEl'appello si è debitamente confrontato), rilevando come il mero atteggiamento passivo assunto dai due imputati mentre il PI stava colpendo il ricorrente non può considerarsi, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, sufficiente a comprovare il loro concorso morale nella consumazione DE reato, rimanendo irrilevante la loro successiva partecipazione alla neutralizzazione DE DU, proprio perché condotta posteriore alla consumazione DE reato in contestazione. Si tratta di motivazione logica e coerente alle evidenze esposte in sentenza, mentre quelle proposte dal ricorrente sono mere censure in fatto tese, in maniera peraltro apodittica, ad interpretare le risultanze processuali nel senso di una ipotetica adesione rafforzativa dei due menzionati imputati all'azione DE PI. Conseguentemente corretta risulta altresì l'esclusione da parte dei giudici DEl'appello DEl'aggravante DEle più persone riunite originariamente contestata. 4. Il secondo motivo è infondato ed in parte inammissibile. Generica è la confutazione DEla ritenuta inattendibilità DE DU, valutazione che la Corte territoriale non ha giustificato esclusivamente con riguardo alla sua condizione di imputato di reato connesso, ma altresì facendo riferimento al contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle di Ghrandi Salah, nemmeno considerate dal ricorrente, ed alle risultanze DEle riprese filmate. Quanto alla valutazione di queste ultime quelle proposte con il ricorso si rivelano mere censure di fatto, mentre alcun rilievo assumono le valutazioni di segno apparentemente contrario sul significato DEl'atteggiamento assunto dallo stesso DU espresse dal perito, trattandosi all'evidenza - come DE resto ammesso nella stessa relazione redazione dal medesimo - di considerazioni che non gli competevano trascendendo l'oggetto DE suo incarico e DEle quali, dunque, non poteva e non può tenersi conto. 5. Coglie invece nel segno il terzo motivo. Va premesso che l'esclusione DEl'aggravante DEle più persone riunite da parte DEla Corte territoriale e la conseguente tardività DEla querela proposta dalla persona offesa in riferimento al reato ritenuto non rilevano nel presente giudizio, essendo il ricorso stato proposto esclusivamente agli effetti civili e rimanendo, pertanto, le relative 3
P.Q.M.
4 statuizioni insensibili al sopravvenuto accertamento DE difetto di una condizione di procedibilità in ragione DEl'avvenuta riqualificazione giuridica DE fatto. Ciò detto, devono ritenersi fondati i rilievi mossi dal ricorrente alla motivazione con la quale i giudici DE merito hanno assolto il PI, ritenendo che il fatto addebitatogli non costituisca reato. In proposito va ribadito che giudice d'appello il quale riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base DE medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione DEl'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione DEla difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni DE giudice di primo grado (ex multis Sez. 4, n. 2474 DE 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo,Rv. 282612). Obbligo che non può ritenersi la Corte territoriale abbia pienamente assolto, essendosi limitata a fornire una valutazione diversa di alcune risultanze probatorie (come, ad esempio, l'atteggiamento tenuto dal DU), senza però spiegare perché quella compiuta dal primo giudice sarebbe effettivamente censurabile, nonchè ad affermare in maniera apodittica la sussistenza di plurime cause di giustificazione, senza nemmeno confrontarsi in proposito con la motivazione DEla sentenza di primo grado, che ne aveva escluso la riconoscibilità. Sul punto i giudici DEl'appello hanno peraltro fornito una motivazione non poco confusa, per non dire perplessa, evocando per l'appunto il concorso di plurime esimenti, invero alternative se riferite alla fattispecie concreta, senza peraltro argomentare sulla effettiva sussistenza dei relativi presupposti. Non solo, la Corte ha infine concluso per la riconoscibilità DEla fattispecie di cui all'art. 59 comma 4 c.p., in aperta contraddizione con quanto esposto precedentemente e comunque affermando in maniera nuovamente apodittica che il PI avrebbe agito senza colpa. Infine le conclusioni assunte in merito alla configurabilità di una o più scriminanti si rivela non poco contraddittoria con l'analisi compiuta dalla sentenza DEle immagini acquisite alla piattaforma cognitiva, tesa a sollevare il dubbio sulla stessa idoneità DEla condotta posta in essere dall'imputato a cagionare l'evento lesivo. Ne risulta, in definitiva, che l'impianto motivazionale, oltre al ricordato difetto di confronto con quello DEla pronunzia di primo grado, non rivela in maniera logica e lineare quale sia stata la reale ragione DEl'assoluzione DEl'imputato. 5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione di PI CO e deve essere disposto il rinvio al giudice civile competente in grado di appello, mentre, con riguardo alla posizione DE TI e DE CH, il ricorso deve essere rigettato. Così deciso il 21/9/2023 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di PI CO e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso proposto nei confronti di TI IA e CH HR.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona DE Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio DEla sentenza;
udito per la parte civile l'avv. Alessandra Pisa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento DE ricorso;
uditi per gli imputati gli avv.ti CO Martines, Riccardo Luzzi e Francesco Petrelli, che hanno concluso per l'inammissibilità DE ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 43379 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 21/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna, in riforma DEla pronunzia di primo grado, ha assolto PI CO, TI IA e CH HR per il reato di lesioni volontarie lievissime aggravate, il primo perché il fatto non costituisce reato e gli altri due per non aver commesso il fatto. Ai tre imputati, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, è contestato di aver cagionato le menzionate lesioni a DU LI colpendolo con un pugno nel corso di un controllo determinato dalla sua condotta di guida. 2. Avverso la sentenza ricorre il DU nella sua qualità di parte civile articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge, eccependo l'inutilizzabilità dei documenti, degli atti e DEle sentenze di altri procedimenti connessi prodotti dalla difesa degli imputati nel giudizio d'appello. In tal senso il ricorrente lamenta che la menzionata documentazione sarebbe stata tardivamente prodotta ed acquisita in difetto di un formale provvedimento di ammissione e DEla valutazione DEla sua ammissibilità, nonché utilizzata ai fini DEla decisione da parte DEla Corte, con conseguente nullità DEla sentenza. 2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla valutazione DEle dichiarazioni DE DU, apoditticamente motivata in ragione DEla sua qualità di imputato per reato connesso, tanto più che contraddittoriamente il giudice DEl'appello avrebbe invece ritenuto attendibili gli imputati, che hanno rivestito analoga qualifica in un ulteriore procedimento. Non di meno la Corte non avrebbe considerato che il ricorrente, nel procedimento connesso, è stato assolto, non solo per i reati asseritamente commessi ai danni degli imputati, ma altresì per quello di guida in stato di ebrezza, la cui consumazione altrettanto apoditticamente la sentenza impugnata ha invece considerato assodata. Ancora la perizia assunta nell'incidente probatorio ad oggetto l'analisi DEle riprese DEle telecamere presenti nel luogo di consumazione DE reato sarebbe stata travisata dai giudici DE merito, posto che il perito avrebbe categoricamente escluso che il DU avesse assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti degli operanti ovvero si fosse rifiutato di consegnare ai medesimi la propria patente, come invece sostenuto dai giudici DE merito. 2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione DEla legge penale e vizi di motivazione in merito all'assoluzione DE PI, motivata in ragione DEla ritenuta sussistenza DEle esimenti di cui agli artt. 52, 51 e 53 c.p. In proposito il ricorrente 1 lamenta il difetto di motivazione rafforzata DEla sentenza impugnata, che avrebbe omesso di confrontarsi sul punto con quanto argomentato dal giudice di primo grado per escludere la sussistenza di alcuna causa di giustificazione. Non di meno la Corte avrebbe ritenuto giustificata la condotta DEl'imputato senza argomentare sulla ricorrenza dei presupposti necessari per la configurabilità DEla legittima difesa e in particolare sulla sussistenza di un pericolo attuale e non altrimenti evitabile, sostanzialmente ancorando la propria decisione ad un ragionamento circolare e fondato su premesse apodittiche, per cui il PI avrebbe agito per difendersi conseguendone che la sua condotta sarebbe automaticamente scriminata. Ancora il giudice DEl'appello non avrebbe motivato sulla proporzionalità DEla supposta reazione difensiva DE PI, in difetto DEla quale deve ritenersi esclusa l'operatività DEl'art. 59 comma 4 c.p., pure evocato dalla Corte. 2.4 Con il quarto ed ultimo motivo viene dedotta erronea applicazione DEla legge penale in merito all'esclusione DE concorso nel reato DE TI e DE CH, risultando dalle immagini acquisite come tra il colpo sferrato dal PI e il successivo intervento degli altri due imputati per ausiliario nell'ammanettare il DU non ci sarebbe stata alcuna soluzione di continuità, rivelandosi in tal senso l'unitarietà DEl'azione e la comunanza di intenti tra tutti e tre i protagonisti DEla vicenda, nonché la sussistenza DEla contestata aggravante di cui all'art. 585 c.p., mentre la Corte avrebbe nuovamente omesso di confrontarsi sul punto con quanto argomentato dalla sentenza di primo grado. 3. Il 30 agosto 2023 i difensori DEl'imputato PI hanno presentato memoria con la quale hanno eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza DE ricorso. Analoga memoria è stata depositata il 5 settembre 2023 dal difensore DEl'imputato CH. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto eccepito, ha infatti rigettato le richieste di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale avanzate dagli imputati (p. 17 DEla sentenza) e conseguentemente non ha né acquisito, né tantomeno utilizzato i verbali provenienti dal diverso procedimento intentato nei loro confronti, evocato in motivazione esclusivamente nell'ambito DEla giustificazione DE suddetto rigetto. Quanto invece alla sentenza pronunziata in separato procedimento nei confronti DE DU, è lo stesso ricorso (a p. 5) ad evidenziarne la legittima utilizzazione, trattandosi di atto acquisito al processo ancor prima DEl'instaurazione DE rito abbreviato prescelto dagli imputati. 3. Pregiudiziale a questo punto è l'esame DE quarto motivo, che è parimenti inammissibile. La sentenza impugnata ha invero censurato la motivazione posta a fondamento dal primo giudice DEla affermazione DEla responsabilità concorsuale DE TI e DE CH (con la qual il giudice DEl'appello si è debitamente confrontato), rilevando come il mero atteggiamento passivo assunto dai due imputati mentre il PI stava colpendo il ricorrente non può considerarsi, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, sufficiente a comprovare il loro concorso morale nella consumazione DE reato, rimanendo irrilevante la loro successiva partecipazione alla neutralizzazione DE DU, proprio perché condotta posteriore alla consumazione DE reato in contestazione. Si tratta di motivazione logica e coerente alle evidenze esposte in sentenza, mentre quelle proposte dal ricorrente sono mere censure in fatto tese, in maniera peraltro apodittica, ad interpretare le risultanze processuali nel senso di una ipotetica adesione rafforzativa dei due menzionati imputati all'azione DE PI. Conseguentemente corretta risulta altresì l'esclusione da parte dei giudici DEl'appello DEl'aggravante DEle più persone riunite originariamente contestata. 4. Il secondo motivo è infondato ed in parte inammissibile. Generica è la confutazione DEla ritenuta inattendibilità DE DU, valutazione che la Corte territoriale non ha giustificato esclusivamente con riguardo alla sua condizione di imputato di reato connesso, ma altresì facendo riferimento al contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle di Ghrandi Salah, nemmeno considerate dal ricorrente, ed alle risultanze DEle riprese filmate. Quanto alla valutazione di queste ultime quelle proposte con il ricorso si rivelano mere censure di fatto, mentre alcun rilievo assumono le valutazioni di segno apparentemente contrario sul significato DEl'atteggiamento assunto dallo stesso DU espresse dal perito, trattandosi all'evidenza - come DE resto ammesso nella stessa relazione redazione dal medesimo - di considerazioni che non gli competevano trascendendo l'oggetto DE suo incarico e DEle quali, dunque, non poteva e non può tenersi conto. 5. Coglie invece nel segno il terzo motivo. Va premesso che l'esclusione DEl'aggravante DEle più persone riunite da parte DEla Corte territoriale e la conseguente tardività DEla querela proposta dalla persona offesa in riferimento al reato ritenuto non rilevano nel presente giudizio, essendo il ricorso stato proposto esclusivamente agli effetti civili e rimanendo, pertanto, le relative 3
P.Q.M.
4 statuizioni insensibili al sopravvenuto accertamento DE difetto di una condizione di procedibilità in ragione DEl'avvenuta riqualificazione giuridica DE fatto. Ciò detto, devono ritenersi fondati i rilievi mossi dal ricorrente alla motivazione con la quale i giudici DE merito hanno assolto il PI, ritenendo che il fatto addebitatogli non costituisca reato. In proposito va ribadito che giudice d'appello il quale riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base DE medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione DEl'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione DEla difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni DE giudice di primo grado (ex multis Sez. 4, n. 2474 DE 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo,Rv. 282612). Obbligo che non può ritenersi la Corte territoriale abbia pienamente assolto, essendosi limitata a fornire una valutazione diversa di alcune risultanze probatorie (come, ad esempio, l'atteggiamento tenuto dal DU), senza però spiegare perché quella compiuta dal primo giudice sarebbe effettivamente censurabile, nonchè ad affermare in maniera apodittica la sussistenza di plurime cause di giustificazione, senza nemmeno confrontarsi in proposito con la motivazione DEla sentenza di primo grado, che ne aveva escluso la riconoscibilità. Sul punto i giudici DEl'appello hanno peraltro fornito una motivazione non poco confusa, per non dire perplessa, evocando per l'appunto il concorso di plurime esimenti, invero alternative se riferite alla fattispecie concreta, senza peraltro argomentare sulla effettiva sussistenza dei relativi presupposti. Non solo, la Corte ha infine concluso per la riconoscibilità DEla fattispecie di cui all'art. 59 comma 4 c.p., in aperta contraddizione con quanto esposto precedentemente e comunque affermando in maniera nuovamente apodittica che il PI avrebbe agito senza colpa. Infine le conclusioni assunte in merito alla configurabilità di una o più scriminanti si rivela non poco contraddittoria con l'analisi compiuta dalla sentenza DEle immagini acquisite alla piattaforma cognitiva, tesa a sollevare il dubbio sulla stessa idoneità DEla condotta posta in essere dall'imputato a cagionare l'evento lesivo. Ne risulta, in definitiva, che l'impianto motivazionale, oltre al ricordato difetto di confronto con quello DEla pronunzia di primo grado, non rivela in maniera logica e lineare quale sia stata la reale ragione DEl'assoluzione DEl'imputato. 5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione di PI CO e deve essere disposto il rinvio al giudice civile competente in grado di appello, mentre, con riguardo alla posizione DE TI e DE CH, il ricorso deve essere rigettato. Così deciso il 21/9/2023 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di PI CO e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso proposto nei confronti di TI IA e CH HR.