Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2003, n. 10434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10434 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
E N c.c. 63115 IO 6 8 1 0434/03 Z 9 1 A / R A 4 5 / I T . 6 IS R N 2 . - A G .R E T B .P REPUB LIC R . U L D B A L I L A D E R . D T E IN NOME EL POR B I T A S T N N AL E E 1 S S I 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E 1 R A . E Oggetto T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente - R.G.N. 198/99 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 23304 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Dott. Simonetta SOTGIU - Rel. Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere SHB ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
NE VI AR IE;
intimato 63115 avversO la sentenza n. 44/98 della Commissione tributaria regionale di CATANZARO, depositata il *2003 30/05/98; 421 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato AIELLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo RO AR, socio della s.d.F. f.lli AR, non impugno l'avviso relativo al maggior reddito accertato nei suoi confronti, derivante dall'accertamento nei confronti della società effettuato ' per IRPEF ed ILOR per l'anno 1985, sicchè gli fu notificata cartella per non avere l'Ufficio esattoriale, che il AR impugnò la definizione del procedimento nei confronti atteso della società e di altro socio;
nel contempo il AR inoltrò dichiarazione integrativa, previa effettuazione dei relativi versamenti. L'Ufficio contestò, sia in primo grado sede d'appello, la ammissibilità dellache in dichiarazione integrativa, in presenza di accertamento divenuto definitivo nei confronti del socio non impugnante. La Commissione tributaria Regionale della Calabria, con sentenza 30 maggio 1998, notificata in data 22 ottobre 1998, dopo aver esposto la vicenda processuale, ha dichiarato cessata la materia del contendere. L'Amministrazione Finanziaria, con ricorso notificato in data 22 dicembre 1998, ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione. Assumendo la violazione dell'art. 32 della L.413 del 1991 nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 62 del D.Lgs.546 del 1992, 1'Amministrazione finanziaria censura in primo luogo la sentenza impugnata per essersi limitata a prendere atto della soluzione in via amministrativa della... controversia" senza minimamente ricostruire l'iter logico giuridico seguito dai giudicanti per respingere le motivate doglianze dell'Ufficio. Né è stata esaminata dalla Commissione Regionale la questione fondamentale sollevata nell'atto d'appello dall'Ufficio, che ha contestato l'applicazione del condono in presenza di controversia divenuta definitiva per stante la pienamancata impugnazione dell'avviso autonomia della pretesa impositiva nei confronti del socio, rispetto а quella avanzata nei confronti della società partecipata. Prima di passare all'esame del ricorso, deve darsi atto che il ricorso per cassazione , notificato а mezzo del servizio postale con spedizione del piego raccomandato in data 17 dicembre 1998, con ricezione dello stesso in data 22 dicembre 1998, cioè oltre il sessantesimo giorno dalla notifica, ad istanza del AR, della sentenza impugnata all'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Amendolara, è ammissibile;
la Corte Costituzionale, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui all'art.149 c.p.c. e all'art. 4, comma terzo, della L.20 novembre 1982 n.890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario, ha stabilito che, per quanto attiene alla tempestività della notifica, gli mezzo posta debbono essere effetti della notificazione R ricollegati,per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità а lui direttamente imputate dalla legge, ossia alla consegna all'Ufficiale giudiziario dell'atto da notificare (C.Cost.47/2002). Ciò precisato, e passando all'esame del ricorso, se пе deve riconoscere la fondatezza. La sentenza impugnata è priva infatti di qualsivoglia motivazione ordine alle ragioni della decisionein Regionale assunta, postochè la Commissione ha semplicemente riassunto la vicenda processuale senza dare alcun conto della validità o meno delle tesi esposte dalle parti, in relazione all'elemento Su cui si sostanzia la controversia, costituito dalla pronunzia in ordine alla alla definitività 0 meno dell'accertamento dell'Ufficio. Il ricorso deve essere dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio degli atti, per un fluovo ad altra Sezione della Commissione Tributaria esamte F Regionale della Calabria, che deciderà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio. POM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Roma, 12 febbraio 2003 IL PRESIDENTE One E IL RELATORE R E T Armaldo Grou - 2 LUG. 2003 Alefunolds Grous