Sentenza 13 maggio 2005
Massime • 1
In tema di norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nel caso in cui il raccomandatario marittimo faccia transitare nel territorio italiano materiale di armamento - nella specie seimila fucili da guerra di fabbricazione russa - senza comunicazione al Prefetto, la società straniera proprietaria delle armi da guerra quando si sia affidata per il trasporto a uno spedizioniere di professione, consegnando allo stesso tutti i documenti comprovanti la legalità del possesso e del trasporto delle armi, riveste la qualifica di soggetto terzo estraneo al reato e ha diritto alla restituzione delle armi in sequestro, le quali non possono essere confiscate ai sensi dell'art. 240,c comma quarto cod. pen., in quanto a seguito di autorizzazione amministrativa possono essere legittimamente detenute per il transito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2005, n. 24379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24379 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 13/05/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 2037
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 006545/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SOCIETÀ MARSTAR CANADA LTD;
avverso ORDINANZA del 06/12/2004 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gialanella che chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore avv. Giansi per delega dell'Avv. Mirabella Centurione che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 6.12.2004 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Palmi in data 22.11.2004, in relazione alla ipotesi criminosa di cui al combinato disposto degli artt. 16, comma 2, della legge n. 185 del 1990 e 28 TULPS, di 6.000 fucili da guerra accessoriati con baionette, lanciagranate ed in ottimo stato d'uso, di fabbricazione russa, sbarcati nel novembre del 2002 dalla motonave Rapoca battente bandiere croata presso il porto di Gioia Tauro, per i quali era stata rilasciata preventiva autorizzazione da parte del Questore di Reggio Calabria ad Ottaviano Pasquale, nella sua qualità di raccomandatario marittimo.
Tali armi erano state oggetto di un primo sequestro preventivo eseguito in via di urgenza dal P.M. nel novembre del 2002, poiché rinvenute in tre containers con la indicazione che si sarebbe trattato di fucili sportivi da collezione di antica fabbricazione mentre invece erano risultati essere armi da guerra di notevole capacità offensiva ed in ottimo stato d'uso. In quella sede il P.M. aveva ravvisato la sussistenza dei reati di cui all'art. 1 della legge n. 895 del 1967 per essere stati introdotti 6000 fucili da guerra senza licenza nel territorio nazionale e 25 della legge n. 185 del 1990 per essere stata effettuata una importazione temporanea di materiale da armamento senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 della stessa legge. Tale decreto, convalidato dal GIP, era stato successivamente revocato dallo stesso giudice su parere favorevole dello stesso P.M. per insussistenza delle ipotesi criminose ipotizzate, per cui le armi erano state restituite all'avente diritto, ma successivamente il GIP aveva autorizzato la riapertura delle indagini e, su richiesta del P.M., in data 22.11.2004 aveva emesso nuovo decreto di sequestro delle armi sulla base della diversa ipotesi criminosa di cui agli artt. 16, comma 2, della legge n. 195 del 1990 e 28 TULPS per essere stato effettuato un transito di armi da guerra in territorio italiano senza comunicazione al Prefetto che avrebbe potuto non concedere la autorizzazione al transito delle armi.
Investito dalla richiesta di riesame presentata dalla proprietaria delle armi, la società RS CA LTD che ha dedotto la eccezione di giudicato endoprocessuale in relazione al provvedimento di revoca del primo sequestro e la insussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo, il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento di sequestro ritenendo che la preclusione derivante dalla operatività del cd. giudicato cautelare non potesse sussistere in presenza della ricorrenza di nuove emergenze investigative che avevano autorizzato la riapertura delle indagine, disposta dal GIP e che fosse condivisibile anche il percorso argomentativo attraverso cui il GIP era pervenuto ad affermare la sussistenza di indizi in ordine alla nuova fattispecie criminosa individuata dal P.M. nella richiesta di sequestro preventivo del 19.11.2004 poiché in nessun documento di trasporto era stata indicata la vera natura del carico trasportato, segnalato alla Questura di Reggio Calabria come fucili da collezione e mai era stato comunque ottenuta la autorizzazione prefettizia.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa della Società AS CA LTD lamentando violazione di legge per avere il GIP adottato un nuovo sequestro in assenza della mutazione dello stato di fatto, posto che il GIP aveva riaperto le indagini per lo stesso fatto in assenza di nuovi elementi, non risultanti fra gli atti depositati e non sussistendo comunque i presupposti soggettivi ed oggettivi del reato contestato poiché le società coinvolte possedevano i requisiti per ottenere la speciale autorizzazione prevista dalla legge n. 185 del 1990 che non era stata richiesta per un disguido burocratico connesso alla errata traduzione del contenuto del carico. Ha inoltre lamentato che l'ordinanza di riesame non aveva risposto alle censure proposte con la richiesta di riesame in ordine alla inapplicabilità delTart. 16 citato alla fattispecie in esame ed alla inutilizzabilità della informativa 21.7.2004 richiamata nel decreto di sequestro in quanto successiva al termine per lo svolgimento delle indagini.
Con motivi aggiunti la società ricorrente ha ribadito di essere titolare degli oggetti in sequestro, ma di essere altresì estranea al reato in quanto soggetto in buona fede.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in difetto della indicazione, nella motivazione del provvedimento impugnato, dei nuovi elementi che avrebbero potuto autorizzare la riapertura delle indagini. Il ricorso è infondato con riguardo al primo motivo attinente alla insussistenza dei presupposti che avrebbero legittimato la riapertura delle indagini da parte del GIP e quindi la validità del nuovo sequestro basato sulla nuova ipotesi di reato.
In particolare il ricorrente invoca in proposito la preclusione del "ne bis in idem" derivante dalla caducazione del precedente provvedimento cautelare, revocato dallo stesso GIP. Tale preclusione è però operante soltanto nel caso di caducazione del precedente provvedimento per insussistenza delle condizioni normative richieste per la adozione della misura: pertanto il suddetto principio è ostativo alla reiterazione della misura solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti, mentre invece è possibile la reiterazione della misura quando sopravvengono fatti nuovi che ne legittimano la adozione (v. Cass. 27.1.1994, Zappavigna;
Cass. 7.12.1992, Venezia). Diverso da quello invocato dal ricorrente è perciò il caso di riapertura delle indagini sulla base di una diversa ipotesi di reato ed in presenza di allegati nuovi elementi che ne legittimano la adozione. In tale situazione non può infetti parlarsi di divieto del ne bis in idem, anche se è pur sempre possibile la contestazione in merito alla sussistenza dei fatti nuovi giustificativi della riapertura delle indagini ai sensi degli artt. 414 e 436 C.P.P.. Il problema si sposta quindi sotto il diverso aspetto della legittimità del provvedimento di riapertura delle indagini, che peraltro, nella specie è stato proposto dal ricorrente in modo aspecifico. Infatti, a fronte della esistenza di un decreto di riapertura delle indagini, menzionato nel provvedimento impugnato che ne ha preso atto ed ha ritenuto che fosse fondato, spettava al ricorrente, al fine di potere contestare la legittimità dello stesso, per assenza di elementi nuovi, quanto meno depositarlo, non essendo invece consentito dolersi della conformità al parametro normativo di un atto che non è neppure nel fascicolo processuale e che il ricorrente contesta in modo del tutto generico, così da cadere nel vizio di aspecificità che determina la inammissibilità del motivo.
Il ricorso è invece fondato sotto il profilo della appartenenza a persona estranea al reato delle armi in sequestro, il cui trasporto può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. Nel caso in esame è pacifico che le armi in sequestro appartenessero legittimamente alla società ricorrente la quale le aveva consegnate per il trasporto estero su estero ad un raccomandatario marittimo che avrebbe dovuto richiedere le autorizzazioni occorrenti per il transito in Italia, anche se poi la autorizzazione prefettizia non era stata inizialmente richiesta, avendo lo spedizioniere ritenuto che fosse sufficiente quella del Questore, mentre quando è stata richiesta, in un secondo momento, come risulta dagli atti, non è stata concessa soltanto perché il GIP ha negato il nulla osta. Pare altresì provata la buona fede della società straniera proprietaria delle armi, che, essendosi affidata per il trasporto ad un professionista, cui aveva consegnato tutti i documenti che comprovavano la legalità del possesso e del trasporto della armi (tanto che sotto tale profilo niente è stato contestato dal Pubblico Ministero), poteva confidare sul rispetto da parte dello stesso delle procedure doganali e sulla acquisizione delle autorizzazioni richieste dalle normative nazionali.
Deve poi rilevarsi che l'art. 16 detta legge 9 luglio 1990 n. 185, integrante la norma incriminatrice applicata nel caso in esame, esclude la applicabilità della suddetta legge ai casi di attraversamento nel territorio dello stato dei materiali di armamento oggetti di transazione all'estero da parte dei non residenti, ferma restando la possibilità da parte del Prefetto di negare la autorizzazione per l'introduzione nel territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.
Orbene, nel caso in esame il Prefetto non ha ritenuto di negare la autorizzazione ed anzi ha avviato la procedura per concederla, poi bloccata per effetto della mancanza di nulla osta da parte della autorità giudiziaria che non la ho voluto rilasciare, ma in ogni caso si tratta di autorizzazione che per legge potrebbe essere concessa.
Si rientra quindi nell'ambito di applicazione dell'ultimo comma dell'art. 240 C.P. per cui non può operarsi la confisca allorché la cosa appartiene a soggetto estraneo al reato e il porto o l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. Ciò vale secondo la giurisprudenza anche in caso di armi per cui la confisca, pur essendo in linea di principio obbligatoria in caso di condanna, resta peraltro esclusa qualora l'arma appartenga a persona estranea al reato e possa essere detenuta mediante autorizzazione amministrativa.
Ne consegue che il sequestro preventivo, nella specie preordinato alla successiva confisca, deve essere annullato con conseguente restituzione degli oggetti in sequestro alla proprietaria AS CA LTD.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e l'ordinanza di sequestro preventivo in data 22.11.2004 del GIP del Tribunale di Palmi;
Visto l'art. 626 C.P.P. dispone che sia data comunicazione al Procuratore Generale in sede per l'esecuzione della restituzione dei fucili sequestrati che ordina.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005