Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2005, n. 24379
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Sentenza 13 maggio 2005

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In tema di norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nel caso in cui il raccomandatario marittimo faccia transitare nel territorio italiano materiale di armamento - nella specie seimila fucili da guerra di fabbricazione russa - senza comunicazione al Prefetto, la società straniera proprietaria delle armi da guerra quando si sia affidata per il trasporto a uno spedizioniere di professione, consegnando allo stesso tutti i documenti comprovanti la legalità del possesso e del trasporto delle armi, riveste la qualifica di soggetto terzo estraneo al reato e ha diritto alla restituzione delle armi in sequestro, le quali non possono essere confiscate ai sensi dell'art. 240,c comma quarto cod. pen., in quanto a seguito di autorizzazione amministrativa possono essere legittimamente detenute per il transito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2005, n. 24379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24379
    Data del deposito : 13 maggio 2005

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