Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/1998, n. 3046
CASS
Sentenza 15 gennaio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'ambito di operatività della previsione di cui all'art.129 c.p.p. è distinto da quello dell'art. 425 c.p.p, rispondendo esse a differenti esigenze processuali: se il G.I.P., sulla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., ravvisa la evidente sussistenza di una delle causa di non punibilità previste dal codice può adottare il provvedimento ex art.129, cogente in ogni stato e grado del processo proprio per evitare ulteriori costi alla giustizia; se la presenza della causa di non punibilità non è palese ed emerge l'esigenza di approfondimento dell'indagine, ovvero se la detta causa non si è ancora verificata al momento della fissazione dell'udienza preliminare, allora il G.I.P. deve pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art.425 c.p.p.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/1998, n. 3046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3046
    Data del deposito : 15 gennaio 1998

    Testo completo