Sentenza 15 gennaio 1998
Massime • 1
L'ambito di operatività della previsione di cui all'art.129 c.p.p. è distinto da quello dell'art. 425 c.p.p, rispondendo esse a differenti esigenze processuali: se il G.I.P., sulla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., ravvisa la evidente sussistenza di una delle causa di non punibilità previste dal codice può adottare il provvedimento ex art.129, cogente in ogni stato e grado del processo proprio per evitare ulteriori costi alla giustizia; se la presenza della causa di non punibilità non è palese ed emerge l'esigenza di approfondimento dell'indagine, ovvero se la detta causa non si è ancora verificata al momento della fissazione dell'udienza preliminare, allora il G.I.P. deve pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art.425 c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/1998, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide Avitabile Presidente del 15/1/1998
1. Dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere N. 66
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 3811/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IC FR, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 700 dell'11/10/96 pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova.
-Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
-udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. W. De Nunzio, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in premessa, il G.I.P. presso il Tribunale di Genova dichiarava, ex art. 1291 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti di CA - CE in ordine al reato di cui all'art. 2, ult. co., L. n. 516/1982, perché il fatto non costituisce reato. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) nullità insanabile della decisione per violazione del diritto di difesa, non avendo avuto conoscenza del procedimento iniziato a suo carico, se non con la comunicazione della decisione stessa;
2) insussistenza del fatto reato ascrittogli, anche ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 154/1991. All'odierno dibattimento il P.G. conclude come sopra riportato. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo di gravame si rileva che effettivamente dagli atti processuali non risulta notificato all'imputato -ex art.419 c.p.p.- l'avviso dell'udienza preliminare di cui all'art. 418 c.p.p., accompagnato dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.
Il ricorrente evince da ciò che il G.I.P. avrebbe pronunciato sentenza ex art. 425 c.p.p. senza alcun contraddittorio, donde la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 279, comma 1, c.p.p., sussistendo certamente il suo interesse ad impugnate la decisione de qua, quantunque di non luogo a procedere, per ottenere una pronunzia di insussistenza del reato per mancanza dell'elemento materiale piuttosto che per carenza dell'elemento psicologico. Tale prospettazione pero. non appare corretta in quanto il G.I.P. ha espressamente adottato il proprio provvedimento ex art. 129 c.p.p., è non ai sensi dell'art. 425 citato, come ritenuto dal ricorrente. In altri termini, il giudicante, ritenendo di non essere obbligato al rispetto dell'iter procedurale prescritto -a pena di nullità- dall'art. 419, comma 1, c.p.p., ha inteso scegliere quella che reputava una via alternativa legittimamente percorribile. Thema decidendum, allora, è stabilire se il G.I.P., a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M., abbia questa possibilità o se sia invece vincolato a fissare l'udienza in camera di consiglio. Orbene, ad avviso di questo Collegio, anche a seguito di richiesta di 'rinvio a giudizio da parte del P.M., il G.I.P. conserva il potere- dovere, conferito dall'art. 129 c.p.p., della immediata declaratoria d'ufficio di determinate cause di non punibilità, tra cui quella riguardante il caso di specie ("il fatto non costituisce reato"). E può farlo con provvedimento de plano, senza essere vincolato al rispetto del rito camerale prescritto per l'udienza preliminare. Con la richiesta di rinvio a giudizio, infatti, si sono chiuse le indagini preliminari (art. 405 c.p.p.), passandosi dalla fase "procedimentale" a quella "processuale", per cui non vi è alcuna preclusione letterale all'applicabilità dell'art. 129 citato ("in ogni stato e grado del processo").
Inoltre non è di ostacolo alla suddetta soluzione neppure il disposto dell'art. 425 c.p.p., che non può considerarsi un inutile duplicato dell'art. 129. La differente portata delle due norme è tutta nella locuzione "immediata declaratoria", contenuta nel titoletto dell'art. 129, improntato al principio di massima economia processuale: se vi sono cause di non punibilità rilevabili d'ufficio, costituisce un inutile aggravio qualsiasi ulteriore atto processuale, anche il più semplice.
A ben guardare è la stessa ratio che consente di operare -sempre ex art. 129 c.p.p.- anche al G.I.P. investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ipotesi peraltro qui espressamente prevista dal codice (art. 459, comma 3, c.p.p.). Non si ignorano pronunce in opposta direzione di questa Corte Suprema (in tal senso, recentemente: Sez. VI, 21 marzo 1996, n. 839, mazzocchi), ma non si condivide tale orientamento, che svaluta irragionevolmente, fino a considerarla tamquam non esset, la portata della menzionata espressione "immediata declaratoria" soprattutto perché essa compare solo nella rubrica, dell'art. 129 e non nel testo dello stesso.
Ritiene, invece, il Collegio che l'ambito di operatività delle due norme in esame (art. 129 e art. 425 del codice di rito) sia distinto, rispondendo, esse a differenti esigenze processuali: se il G.I.P., sulla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., già ravvisa la evidente sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dal codice, certamente può e deve adottare de plano il provvedimento ex art. 129, che stabilisce una regola di portata generale, efficace e cogente "in ogni stato e grado del processo" proprio per evitare ulteriori costi alla giustizia;
se, invece, non fosse palese e irrefutabile la presenza della causa di non punibilità ed emergesse quindi l'esigenza di approfondimento dell'indagine ai fini della decisione, sì da giustificare il ricorso all'art. 422 c.p.p., ovvero se la detta causa non si fosse ancora verificata al momento della fissazione dell'udienza preliminare, allora il G.I.P. dovrebbe necessariamente pronunziare sentenza di non luogo a procedere ex art. 425.
Però tali motivi si ritiene infondata la doglianza in questione. Relativamente alla seconda censura, attinente alla sussistenza del fatto reato in discussione, si osserva che, non risultando "evidente" il insussistenza del fatto prospettata dal ricorrente -come si evince chiaramente dalle sue stesse argomentazioni- non è applicabile il disposto del comma 2 dell'art. 129 c.p.p., bensì quella del comma precedente.
Comunque, si osserva che la riformulazione dell'art. 2 L. n.516/1982, in quanto norma più favorevole (nel caso di specie), si applica ai fatti pregressi, sempre che per i periodi di imposta ai quali le violazioni si riferiscono si fosse provveduto alla regolarizzazione nei modi previsti dall'art. 8 L. n. 154/1991, secondo il disposto dell'art. 7 della stessa.
Nella fattispecie in esame, invece, tale condizione non si riscontra, mancando qualsiasi traccia di detta regolarizzazione, donde in applicabilità della vecchia normativa.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1998