Sentenza 23 luglio 2001
Massime • 1
Il luogo dove la prestazione lavorativa ha avuto inizio è un criterio di collegamento, per individuare il giudice del lavoro territorialmente competente, utilizzabile soltanto quando non è possibile, mancando un'autonoma e distinta fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto, e non già quando invece ne manca la prova, nel qual caso l'attore può scegliere tra gli altri fori indicati dall'art. 413 cod. proc. civ.; altrimenti, ritenendo in ogni caso coincidente il luogo di origine del rapporto con quello di inizio della prestazione lavorativa, si vanificherebbe la previsione del penultimo comma dell'art. 413 cod. proc. civ., a norma del quale, in mancanza di applicabilità dei fori speciali esclusivi, concorrenti tra loro, di cui ai commi precedenti dello stesso articolo, si applica il foro generale di cui all'art. 18 cod. proc. civ. - da intendersi comprensivo, nonostante la limitata locuzione letterale, del foro generale anche delle persone giuridiche, di cui all'art. 19 cod. proc. civ. - sicché, in mancanza di prova sia del foro della dipendenza aziendale ove prestava la sua opera il lavoratore alla data di introduzione della lite, o di cessazione del rapporto, sia di quello di origine del rapporto, è competente il giudice del luogo ove ha sede l'azienda resistente, datrice di lavoro.
Commentario • 1
- 1. Brevi note in tema di competenza per territorio ex art. 413 c.p.c. e luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro (Trib. Napoli N. 23322/2010)Scornajenghi Filippo · https://www.diritto.it/ · 3 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 10006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10006 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
AN RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABIO FABBRINI, rappresentato e difeso dagli avvocati LEOPOLDO SPEDALIERE, ERMANNO SPEDALIERE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ING. OS TRATTAMENTO ACQUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRÒ, STEFANO BERETTA, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
RI & AN GROUP SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9876/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 19/06/00 R.G.N. 11217/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/05/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del lavoro della Pretura di Napoli, Sezione distaccata di Barra, AR AN conveniva in giudizio la s.p.a. RI e MA UP e la s.p.a. Ing. RO EN Acque per sentirle condannare in solido tra loro, e/o comunque ciascuna per la propria quota, al pagamento in suo favore della somma di lire 1.204.500.000, quale risarcimento del danno subito per avere contratto asbestosi polmonare, a seguito di espletamento di mansioni che l'avevano esposto al rischio di esalazioni di amianto, senza adeguati mezzi di protezione. Il rapporto di lavoro spiegato alle dipendenze successivamente della Isolazioni Termiche Ing. RO s.p.a. (dal 12 novembre 1974 al 31 ottobre 1981), della RO NS s.r.l (dal 1 novembre 1981 al 30 ottobre 1987), della s.p.a. UD s.p.a. (dal 1 novembre 1987 al 31 gennaio 1990), ed infine della RO NS s.p.a.(dal 1 febbraio 1990 al 30 giugno 1992) non si era di fatto mai interrotto ed era sorto presso la stabilimento NI SC di San Giovanni- Barra.
Costituitesi in giudizio, entrambe le società eccepivano il difetto di competenza territoriale del Pretore di Napoli-Barra per essere territorialmente competente il Pretore di Milano, quale giudice del lavoro.
Soppressa la Pretura di Barra, la causa veniva rimessa al Tribunale di Napoli, giudice unico del lavoro, che accoglieva la sollevata eccezione, riconoscendo la competenza territoriale del Tribunale di Milano. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale di Napoli osservava che, mancando nel caso di specie la prova della fonte del rapporto, da intendersi come prova scritta negoziale, e pur essendo il rapporto lavorativo di fatto iniziato a Napoli, competente territorialmente era il Tribunale di Milano, atteso che l'inizio del rapporto lavorativo deve essere ricompreso nell'espressione di cui al comma 2 dell'art. 413 c. p. c. "ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto". Avverso tale sentenza AR AN propone ex art. 47 c.p.c. istanza per regolamento di competenza.
La s.p.a. Ing. RO EN Acque ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno della sua istanza di regolamento di competenza il AN deduce erronea interpretazione dell'art. 413 c.p.c. nonché erronea applicazione dell'art. 420 c.p.c. In particolare premette che con riguardo alla competenza territoriale i criteri prescritti dall'art. 413 c.p.c. non presuppongono necessariamente la conclusione per iscritto del contratto che ha dato origine al rapporto lavorativo. Più precisamente la suddetta norma deve leggersi nel senso che il "luogo in cui è sorto il rapporto", determinativo della competenza territoriale, non può intendersi come luogo in cui abbia avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa, ove lo stesso sia diverso dal luogo di stipulazione del contratto. Allorquando però manchi un contratto scritto, e quindi non sia possibile pervenire ad una diversa prova, il luogo di inizio della prestazione lavorativa configura il luogo in cui è sorto il rapporto, essendovi una coincidenza tra i due siti.
È quanto si era verificato nel caso di specie perché, nell'assenza di una prova (da fornire dalle controparti) sulla esistenza di un contratto scritto, doveva ritenersi sulla base della documentazione in atti (libretto di lavoro del 12 novembre 1974 dal quale emergeva che il 12 novembre 1974 il rapporto era iniziato alle dipendenze della Isolazioni Termiche Ing. RO s.p.a.), che il contratto di lavoro era sorto presso i Cantieri di Napoli e che quindi la competenza territoriale era del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico. Aggiunge il ricorrente che per escludere tale competenza non valeva addurre, come aveva fatto il primo giudice, che le società resistenti non erano le originarie datrici di lavoro del AN, per essere state incorporate dalle suddette società, atteso che in mancanza di una specifica disposizione di legge in tal senso, una tale argomentazione avrebbe finito per penalizzare ingiustamente i lavoratori che, per loro sfortuna, avevano dovuto subire le conseguenze (anche economiche) delle successive trasformazioni sociali.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Uno dei fori speciali previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c. è quello del luogo dove è sorto il rapporto.
È noto che per la determinazione di detto foro (previsto per la prima volta dalla novella del 1973 per agevolare il lavoratore specificatamente in quei casi in cui la prestazione lavorativa non veniva resa a favore di una impresa ovvero nel caso di lavoro a domicilio) è necessario il riferimento all'art. 1326 c.c., coincidendo il luogo dove è sorto il rapporto con quello in cui è avvenuta la conclusione del contratto, e quindi il luogo dove il proponente ha avuto cognizione della accettazione della controparte. È concreta, però, la possibilità che il contratto di lavoro non avvenga in forma scritta, come attesta la realtà fattuale che comprova, infatti, come in molti casi l'incontro di volontà delle parti viene attestato dalla condotta consistente nell'inizio della prestazione lavorativa e nell'utilizzazione consapevole di detta prestazione da parte dell'imprenditore. In tali ipotesi la giurisprudenza di questa Corte ha più volte statuito come il foro territorialmente competente va ricercato là dove ha avuto inizio la prestazione lavorativa, precisando però al riguardo che questo criterio di collegamento è utilizzabile solo quando non sia possibile (per mancare una autonoma fonte del rapporto) identificare il luogo dove questo è sorto, e non già quando invece ne manca la prova, nel quale caso l'attore può scegliere tra gli altri fori indicati dall'art. 413 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 21 maggio 1998 n. 5098; Cass. 6 agosto 1990 n. 7882). In altri termini, soltanto se un eventuale contratto scritto consente di appurare l'esistenza del luogo diverso da quello dell'inizio della prestazione deve escludersi la coincidenza del luogo dove è sorto il rapporto con quello dove il rapporto stesso sia "iniziato", valendo in caso contrario la regola della identificazione del luogo territorialmente competente con quello dove, senza alcuna formalizzazione del negozio e senza alcuna preventiva contrattazione, ha di fatto avuto inizio la prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, avendo il AN iniziato la sua attività senza la formalizzazione del contratto di lavoro e senza che risulti una avvenuta contrattazione, deve considerarsi competente territorialmente il Tribunale di Napoli.
Nè per andare in contrario avviso puo addursi che, avendo il disposto dell'art. 413, comma 2, c.p.c. previsto solo due fori alternativi(in quanto il foro dell'azienda e quello della dipendenza sono utilizzabili sempre che il dipendente sia addetto all'una o all'altra con la conseguenza che qualora il luogo del lavoro è quello della dipendenza, non è possibile utilizzare il foro della sede dell'azienda), qualora si ritenesse in mancanza di prova diversa, essere sempre il luogo di origine del rapporto quello di inizio della prestazione lavorativa, la tesi patrocinata dal ricorrente porterebbe alla pratica Inapplicabilità della previsione dell'art. 413, comma 7^ c.p.c. Ed invero, al di là da ogni altra considerazione, tale assunto poggia su un orientamento non condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, che hanno evidenziato come i fori speciali previsti dall'art. dall'art. 413, comma 2, c.p.c., fra di loro alternativi sono non due ma tre, la cui scelta è rimessa, quindi, all'attore(cfr. al riguardo tra le altre Cass. 9 giugno 1998 n. 5704), sicché sulla base di tale condivisibile orientamento non è prospettabile l'inconveniente posto a fondamento del suddetto assunto.
Nè sotto altro versante vale obiettare, come ha fatto il Tribunale di Napoli, che nessuna delle "convenute società" ha assunto il AN ne' ha proceduto al suo licenziamento, sicché se le allegazioni di quest'ultimo rendevano plausibile l'opponibilità sostanziale del complesso dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro ormai cessato alle convenute compagini sociali (la s.p.a RO EN Acque, in cui si era fusa per incorporazione la Isolazioni Termiche Ing. RO s.p.a., ed ancora la s.p.a. RI e MA UP), non valevano però a stabilire il foro territorialmente competente, quale quello di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c. mancando in radice il requisito richiesto, quello cioè
della conclusione del contratto, per non avere le suddette società concluso detto contratto.
Come è noto, l'art. 2112 c.c. (nel testo modificato dall'art. 47 L. 29 dicembre 1990 n. 428) stabilisce al primo comma che "Un caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il. lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano" (e la stessa cosa è a dirsi, in base al quarto comma, nei casi di usufrutto e di affitto di azienda). Come si deve, pertanto, ritenere - verificatasi la fattispecie prevista dalla norma ~ la cessazione del rapporto di lavoro fra le parti originarie non determina la costituzione di un nuovo rapporto fra il lavoratore addetto all'azienda ceduta e il cessionario, perché, viceversa, il rapporto prosegue in capo a quest'ultimo, che subentra ex lege nella stessa posizione del cedente. Come è stabilito dal comma 4 del suddetto art. 47 della legge n. 428 del 1990, infatti, "il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento", mentre il recesso da parte del datore di lavoro può essere intimato al lavoratore solamente se ricorrono i presupposti previsti. in generale, dalla legge (v. il medesimo comma 4) o negli altri casi espressamente stabiliti (v. il comma 5, che fa riferimento ad ipotesi particolari, determinate dallo stato di crisi o di insolvenza dell'impresa).
Ora, dal complesso di tali disposizioni (unitamente a quelle contenute nell'art. 413 c.p.c.) non solo non può ricavarsi - non riscontrandosi alcun elemento in tali sensi - la tesi seguita dal Tribunale di Napoli, ma si deve addirittura escludere che nell'ipotesi di cessione di azienda possa ravvisarsi una sorta di doppio binario a seconda che venga in evidenza la disciplina sostanziale o quella processuale del rapporto di lavoro;
e si deve, quindi, affermare che la continuazione di tale rapporto in capo al cessionario dell'azienda (o all'usufruttuario e all'affittuario) determina, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio, la ricerca del luogo in cui è sorto il rapporto con l'originario datore di lavoro, ammenoché, in modo espresso non risulti dagli atti che il rapporto stesso sia stato costituito ex novo con il cessionario (v., ad esempio, le ipotesi contemplate nel comma 6 del suddetto art. 47 della legge n. 428 del 1990) (cfr. In tali esatti termini Cass. 23 luglio 1994 n. 6842). Nella specie, pur restando accertato che il AN era stato assunto inizialmente da una società diversa da quelle parti in causa della presente controversia, e pur non essendo provato in atti alcuna interruzione nel tempo del rapporto lavorativo del suddetto AN, la tesi accreditata dal Tribunale di Napoli della "opponibilità" dei soli diritti nascenti dal rapporto di lavoro alle società oggi in giudizio finisce per introdurre una inammissibile discriminazione tra effetti processuali e sostanziali scaturenti dall'art. 2112 c.c., che non trova alcun fondamento nella lettera e nella ratio di quest'ultima disposizione.
Per concludere, quindi, in accoglimento del ricorso deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Napoli, giudice unico del lavoro e compensa fra le parti le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2001