Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 10006
CASS
Sentenza 23 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il luogo dove la prestazione lavorativa ha avuto inizio è un criterio di collegamento, per individuare il giudice del lavoro territorialmente competente, utilizzabile soltanto quando non è possibile, mancando un'autonoma e distinta fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto, e non già quando invece ne manca la prova, nel qual caso l'attore può scegliere tra gli altri fori indicati dall'art. 413 cod. proc. civ.; altrimenti, ritenendo in ogni caso coincidente il luogo di origine del rapporto con quello di inizio della prestazione lavorativa, si vanificherebbe la previsione del penultimo comma dell'art. 413 cod. proc. civ., a norma del quale, in mancanza di applicabilità dei fori speciali esclusivi, concorrenti tra loro, di cui ai commi precedenti dello stesso articolo, si applica il foro generale di cui all'art. 18 cod. proc. civ. - da intendersi comprensivo, nonostante la limitata locuzione letterale, del foro generale anche delle persone giuridiche, di cui all'art. 19 cod. proc. civ. - sicché, in mancanza di prova sia del foro della dipendenza aziendale ove prestava la sua opera il lavoratore alla data di introduzione della lite, o di cessazione del rapporto, sia di quello di origine del rapporto, è competente il giudice del luogo ove ha sede l'azienda resistente, datrice di lavoro.

Commentario1

  • 1Brevi note in tema di competenza per territorio ex art. 413 c.p.c. e luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro (Trib. Napoli N. 23322/2010)
    Scornajenghi Filippo · https://www.diritto.it/ · 3 settembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 10006
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10006
Data del deposito : 23 luglio 2001

Testo completo