Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 1
Chi ha pagato quanto dovuto in esecuzione di una pena pecuniaria non può ottenere la restituzione delle somme versate qualora, con successiva sentenza, i fatti di cui alla prima condanna siano ritenuti episodi di un unico reato continuato e sia per essi applicato, a titolo di continuazione, un aumento della pena pecuniaria inferiore alla somma versata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/1999, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE CONSOLI - Presidente - del 21/06/2000
1. Dott. BRUNELLO DELLA PENNA - Componente - REGISTRO GENERALE
2. Dott. MAURO D. LOSAPIO - Componente - N. 45922/1998
3. Dott. LUCIANO DI NOTO - Componente -
4. Dott. MARIANO BATTISTI - rel. Componente -
5. Dott. PIETRO A. SIRENA - Componente -
6. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Componente -
7. Dott. GIOVANNI CANZIO - Componente -
8. Dott. ANIELLO NAPPI - Componente -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto Procuratore Generale /P OB nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa in data 15/06/98 dal Pretore di Perugia Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mariano BATTISTI;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il pretore di Perugia, con sentenza del 15 giugno 1998, applicava a OB ON la pena richiesta per il reato, accertato in Perugia il 13 settembre 1994, di omicidio colposo: il ON aveva investito AI OS, cagionandole lesioni che ne avevano provocato la morte, per imprudenza, negligenza ed imperizia, non avendo prestato la dovuta attenzione alla guida di un autocarro mentre stava effettuando la manovra di retromarcia, e per violazione della norma dell'art. 154 del codice della strada, non essendosi accertato di poter effettuare quella manovra senza creare pericolo per gli altri utenti della strada.
2 - Il pretore, inoltre, disponeva la trasmissione di copia della sentenza alla competente Prefettura in ordine all'illecito di cui al capo b) - violazione dell'art. 154 c.d.s. - e riteneva, per quanto concerneva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che, al fine di evitare una inutile duplicazione di sanzioni, che si verrebbe a determinare qualora si riconoscesse il potere giudiziale di sospensione della patente di guida, a prescindere dall'accertamento se analoga statuizione sia stata disposta in via amministrativa, allorché tale misura, come nel caso di specie, sia stata già adottata, è inutile, in sede penale, reiterarla".
3 - Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Perugia ricorre per cassazione chiedendo, con due mezzi, l'annullamento con rinvio della sentenza.
a - Denuncia, con il primo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), in relazione agli artt. 444 c.p.p. e 222 d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285", deducendo che "la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deve equipararsi ad una pronuncia di condanna per gli effetti che da questa derivano, sicché, in applicazione dell'art. 222 del c.d.s. - il quale dispone che, 'qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida' - il pretore avrebbe dovuto ineludibilmente applicare, non trattandosi di pena accessoria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida". b - Denuncia, con il secondo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), in relazione agli artt. 444 c.p.p. e 24, ultimo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689", deducendo che, "ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la competenza del giudice penale, in ordine alle violazioni non costituenti reato, a questo obiettivamente connesse, viene meno unica mente nelle ipotesi in cui il procedimento penale si concluda per estinzione del reato connesso o per difetto di una condizione di procedibilità, con la conseguenza che, in tutte le altre ipotesi, ivi compresa quella in esame, detta competenza deve ritenersi sussistente".
3 - La quarta sezione di questa Suprema Corte, con ordinanza del 5 ottobre 1999, rilevando che"la questione di diritto, sollevata con il secondo motivo di ricorso, aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, rimetteva il ricorso alle sezioni unite e il Primo Presidente Aggiunto lo assegnava alle stesse per l'udienza del 21 giugno 2000.
4 - Il Procuratore generale presso questa suprema corte, ha chiesto, nella requisitoria scritta, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e alla omessa decisione sulla violazione dell'art. 154 c.d.s., osservando, su quest'ultimo capo, sia che "la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è equiparata dall'art. 445, comma 1, del codice di rito, alla sentenza di condanna, sia che l'ultimo comma dell'art. 24 della L. n.689 del 1981 dispone 'che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si, chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita'' e, nella specie, non si verte in nessuna di queste due ipotesi".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - La questione che ha dato luogo alla rimessione verte essenzialmente sull'applicabilità o meno, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, dell'art. 24, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale, in caso di connessione obiettiva tra il reato e una violazione non costituente reato, il giudice penale è competente a conoscere anche della seconda, salvo che, come previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 24 - il reato venga dichiarato estinto o che venga riscontrata la mancanza di una condizione di procedibilità.
Si tratta, in altri termini, di stabilire se la definizione del procedimento penale con la sentenza di applicazione della pena richiesta, in quanto caratterizzata dall'assenza di una pronuncia giurisdizionale che affermi la responsabilità dell'imputato e lo condanni alle pene di legge, implichi anche il venir meno del potere del giudice di pronunciarsi sulla violazione amministrativa;
ovvero se, facendosi anche leva sul disposto di cui all'art. 445, comma 1, c.p.p. - nella parte in cui, "salve diverse disposizioni di legge",
equipara la sentenza di "patteggiamento" ad una sentenza di condanna - e considerato che la competenza per connessione del giudice penale viene meno, in base al citato ultimo comma dell'art. 24 della L. n.689 del 1981, solo per le ragioni ivi indicate, debba ritenersi che detta competenza, nel caso che ne occupa, permanga.
2 - Se il problema è quello di accertare se le norme che disciplinano "la connessione obiettiva con un reato", dettate nell'art. 24 della L. 689 del 1981, siano compatibili con il rito dell'applicazione della pena su richiesta, è da puntualizzare - vertendosi in una fattispecie in cui è ipotizzata la connessione tra il reato di omicidio colposo e una violazione non costituente reato prevista dal codice della strada - che i due commi dell'art. 221 di questa codice sono identici al primo e all'ultimo comma dell'art. 24, con, in più, nel comma 2, subito dopo la ripetizione dell'ultimo comma dell'art. 24, il richiamo del comma 4 dell'art. 220 dello stesso codice: si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.
La pressoché totale sovrapponibilità delle due norme fa sì che le considerazioni che seguono valgano anche per l'art. 221 del codice della strada.
È anche opportuno rilevare che analoga disposizione era stabilita dalla prima legge di depenalizzazione - art. 10 della L. 3 maggio 1997, n. 317: Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali - in relazione alla quale la giurisprudenza di questa suprema ha sempre affermato (cfr. per tutte, Cass., 8 maggio 1968, Damiani) che "l'attrazione di competenza al giudice penale si verifica nei casi di connessione teleologica e strumentale e nel caso di coincidenza, totale o parziale, dell'attività non costituente reato con quella costituente reato".
"In buona sostanza - sottolinea la dottrina citando questa giurisprudenza" - il parallelismo tra le due procedure trova la sua deroga solo nel caso in cui l'infrazione costituisca elemento essenziale per la sussistenza del reato, in particolare quando essa venga ad integrare la c.d. colpa normativa dei delitti di omicidio e/o lesioni" e "questa essenziale funzionalità è ribadita dal comma 3 dell'art. 220 del codice della strada, laddove si prevede che 'quando da una violazione prevista dal presente codice deriva un reato contro la persona, l'agente o organo accertatore deve dare notizia al p.m.', laddove, dunque, si parla di dipendenza causale del reato della violazione.
3 - Il contrasto nella giurisprudenza di questa suprema corte, sulla questione sopra indicata, si pone nei seguenti termini. a - Secondo un primo orientamento (Cass., sez. IV, 12 ottobre 1991, n. 10392, Lanciotti;
sez. IV, 10 marzo 1993, n. 2352, p.m. in proc. Acito;
sez. IV, 9 aprile 1993, n. 3643, p.g. in proc. Martinelli;
sez. VI, 20 maggio 1993, n. 5224, p.m. in proc. Soscarini;
sez. IV, 23 giugno 1993, n. 6219, P.M. in proc. Gherardini) non vi sarebbe ragione di sottrarre al giudice del "patteggiamento" la competenza a conoscere anche, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della L. n. 689 del 1981, dell'infrazione amministrativa oggettivamente connessa al reato, dal momento che, per un verso, la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è equiparata, ai sensi del successivo art. 445, comma 1, stesso codice, ad una pronuncia di condanna, salvo che per gli aspetti diversamente disciplinati dalla legge, fra i quali non rientrerebbe quello in esame;
e che, per altro verso, sulla base del tassativo disposto di cui all'ultimo comma del citato art.24 della L. n. 681 del 1989, la competenza del giudice penale a conoscere delle infrazioni amministrative oggettivamente connesse con il reato non potrebbe venir meno se non per estinzione del reato o difetto di una condizione di procedibilità.
In particolare, la sentenza "Lanciotti", dopo avere ricordato che anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta "non viene a mancare la delibazione del giudice, sia pure allo stato degli atti, sul fatto costituente reato", afferma che, "dovendo, quindi, il giudice pronunciarsi sul reato.. nulla impedisce che, con la medesima sentenza, egli applichi, indipendentemente dalla richiesta delle parti, la sanzione amministrativa ritenuta opportuna, per la quale la legge non consente il patteggiamento" e ciò senza che possa parlarsi di eventuale difetto di motivazione sul punto, atteso che "l'imputato, formulando la richiesta di applicazione della pena, ha rinunciato a contestare la violazione amministrativa". b - L'orientamento opposto è proprio delle sentenze: Cass., sez. IV, 7 aprile 1993, n. 3399, P.M. in proc. Colucci;
sez. IV, 20 aprile 1994, n. 244, p.g. in proc. Lotto;
sez. IV, 20 aprile 1994, n. 261, p.g. in proc. Carlotto;
sez. IV, 28 ottobre 1997, n. 2207, p.m. in proc. Del Prete.
La sentenza "Colucci", in particolare, muovendo dal rilievo che "il patteggiamento", di cui all'art. 444 c.p.p., sarebbe possibile solo per i reati e non anche per gli illeciti amministrativi ad essi connessi - e, quindi, prescindendo dalla qualificabilità o meno della sentenza di applicazione della pena su richiesta come sentenza di condanna - afferma che, una volta che il patteggiamento sia stato proposto ed ammesso, verrebbe meno per ciò stesso "il presupposto normativo dell'art. 24, primo comma, della L. n. 689 del 1981" e ciò in quanto detto articolo "ricollega la competenza del giudice penale sulle violazioni amministrative alla possibilità del 'simultaneus processus' per il reato e per tali violazioni e, addirittura, richiede la identità dell'atto, la sentenza di condanna". D'altra parte, - prosegue la sentenza - "la possibilità, per il giudice penale, di conoscere autonomamente delle violazioni amministrative con la stessa sentenza con la quale si applica la pena su richiesta per il reato, sarebbe da escludere perché egli dovrebbe necessariamente "accertare la fondatezza o meno della relativa contestazione, ciò che sarebbe in contrasto con la rinuncia, implicita, delle parti, ad ogni accertamento sul fatto contestato". "Nè sarebbe possibile la pronuncia di un'unica sentenza in parte applicativa della pena richiesta dalle parti ed in parte decisoria sul merito delle violazioni amministrative, come pure l'instaurazione, davanti al giudice penale, di un separato procedimento avente ad oggetto solo dette violazioni". "Non potrebbe, pertanto, che darsi luogo, nell'ipotesi data, alla trasmissione degli atti concernenti le violazioni amministrative all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione delle relative sanzioni, senza che a ciò possa essere di ostacolo il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della L. n. 669 del 1981, secondo il quale "la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità".
Il comma, infatti, dovrebbe essere interpretato con riferimento al primo comma dello stesso articolo", con riferimento, cioè, "all'ipotesi, cui è ricollegata la competenza eccezionale del giudice penale, della giuridica possibilità di un'unica, contemporanea pronuncia di merito sul reato e sull'illecito", di tal che, venuta comunque meno detta possibilità, anche la competenza non potrebbe non seguire la stessa sorte".
4 - Queste sezioni unite ritengono di dovere risolvere il contrasto affermando che l'art. 24, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n.689, che detta la disciplina per il caso di connessione obiettiva tra reato e violazione non costituente reato, deve essere interpretato nel senso che il giudice, competente a conoscere del reato, è pure competente a decidere della violazione non costituente reato e ad applicare la sanzione stabilita per essa dalla legge anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, salvo che, come previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 24. il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
a - La affermazione centrale della sentenza "Colucci" è che il "simultaneus processus" sul reato e sulla connessa violazione non costituente reato, richiesto dall'art. 24 della L. n. 689 del 1981, non è giuridicamente possibile nel patteggiamento, sia perché oggetto del rito è soltanto il reato, sia, soprattutto, perché in questo rito le parti rinunciano, nella previsione legislativa, ad ogni accertamento del fatto contestato, mentre la decisione sulla violazione non costituente reato non può prescindere dall'accertamento del fatto".
L'affermazione non può essere condivisa.
1 - Le sezioni unite sono ripetutamente intervenute sulla natura della sentenza di patteggiamento (ss.uu., 4 giugno 1996, De Leo;
18 aprile 1997, Bahrouni;
8 luglio 1988, Giangrasso;
21 luglio 1998, Bosio;
25 novembre 1998, Messina;
3 dicembre 1999, Fraccari) affermando che quest'ultima non accerta la responsabilità dell'imputato, non è sentenza di condanna, ma è pur sempre sentenza in cui il fatto contestato viene accertato anche se l'accertamento non è completo.
"La specialità del patteggiamento, quale rito alternativo al giudizio ordinario - così la sentenza 'Fraccari', subito dopo avere detto che 'l'affermazione che in tale decisione sia assente l'accertamento del fatto e' sicuramente priva di probanti riscontri normativi ed è contraddetta dal costante orientamento giurisprudenzialè-, risiede nel fatto che l'indagine del giudice ha ad oggetto le risultanze raccolte nel corso delle indagini preliminari e che, quindi, il giudizio è formulato allo stato egli atti, senza possibilità di acquisizioni ulteriori, ai fini del controllo della compatibilità della richiesta delle parti con quelli che rappresentano i principi irrinunciabili della giurisdizione Penale".
"In particolare - prosegue - va riconosciuto che, nell'applicazione della pena, i poteri decisori del giudice risultano diversificati nell'oggetto, con riguardo agli atti esaminati e agli esitì della decisione, ma non può certamente ritenersi che, nell'esercizio di tali poteri, manchino l'accertamento dei fatti e la valutazione di merito della regiudicanda, sia pure non finalizzata alla affermazione della colpevolezza dell'imputato o alla pronuncia di una condanna".
2 - Le sezioni unite, nell'affermare questi principi, non hanno omesso, poi, di sottolineare che anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale è in questo senso - sentenze n. 313 del 1990, n. 251 del 1991, n. 124 del 1992, n. 499 del 1995, n. 155 del 1996, n. 264 del 1999 - avendo il giudice delle leggi chiarito, nelle ultime due sentenze, che, "nel procedimento previsto dall'art. 444 e ss.gg. c.p.p., il giudice - pur essendo condizionato dall'accordo intervenuto tra imputato e pubblico ministero e, quindi, in questo senso circoscritto e indirizzato - è chiamato a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimità, ma anche di merito" (n. 155 del 1996) e che "i poteri del giudice implicano l'accertamento del fatto lesivo dell'interesse pubblico, nell'ambito e nei limiti del procedimento ex art. 444 c.p.p." (n. 264 del 1999).
3 - L'accertamento del fatto - allo stato degli atti - è richiesto dallo stesso articolo 444, comma 2, c.p.p., là dove si prevede che il giudice, una volta preso atto della richiesta di applicazione della pena, deve accertare se deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. prima di procedere, sulla base degli atti, alla valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e della applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché alla valutazione della congruità della pena e, quindi, alla applicazione della stessa nella misura indicata dalle parti.
In questi termini sono, ancora una volta. le sentenze, dianzi citate, delle sezioni unite, l'ultima delle quali, "Fraccari", ha ricordato che "nella giurisprudenza di queste sezioni unite è stato sottolineato che, di fronte al patteggiamento, è compito indeclinabile del giudice valutare gli elementi probatori acquisiti ed accertare i fatti per verificare l'eventuale esistenza di cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. e che la necessità dell'accertamento del fatto è inderogabilmente postulata, oltre che nell'ottica dell'applicazione delle cause di non punibilità, tanto ai fini del controllo dell'esattezza della qualificazione giuridica, che si attua attraverso la verifica della corrispondenza del fatto accertato con la fattispecie legale. guanto ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative".
Ed è pure da ricordare che queste sezioni unite sono recentemente intervenute, con la sentenza 19 gennaio 2000, Neri, sul tema della possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nel caso di errata valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e hanno ritenuto la ricorribilità sul presupposto che la qualificazione giuridica del fatto, attenendo alla corretta applicazione della legge penale, è sottratta alla disponibilità delle parti.
4 - Il giudice, dunque, non solo accerta il fatto e, nell'accertarlo, allo stato degli atti, valuta se ricorrano le condizioni per il proscioglimento nel merito prescindendo dalla valutazione, sul punto, delle parti;
ma, una volta accertato il fatto, deve valutarne la correttezza della qualificazione giuridica così come prospettata dalle parti, il che sta, con chiarezza, a significare che le parti non hanno alcun dominio del fatto così come emerge dallo stato dagli atti e che, rispetto alla qualificazione giuridica dello stesso, non possono andare oltre ad una semplice prospettazione. b - Ciò ricordato, è proprio la formulazione dell'art. 24 della L. n. 689 del 1991 che impone, in ogni caso, in cui si discuta della esistenza del reato connesso - e, guindi, anche nel patteggiamento - l'accertamento della esistenza della violazione amministrativa.
1 - L'art. 24 dispone, nel comma primo, che, "qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente q decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa".
La norma, nel momento in cui ipotizza che l'esistenza di un reato possa dipendere dall'accertamento di una violazione non costituente reato, esige che il giudice, cui è demandato l'accertamento della esistenza del reato, si soffermi anche e, anzitutto, sulla violazione non costituente reato, sicché l'accertamento del fatto-reato è, nel contempo, necessario accertamento della violazione non costituente reato.
Se l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato, quest'ultima, intatti, o è connessa teleologicamente con il reato o - come si verifica, ad esempio, nelle violazioni non costituenti reato, previste dal codice della strada o dalla legislazione antinfortunistica, connesse con i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose, o come si à verificato nel caso di specie. stando alla contestazione - altro non è, come osservano la giurisprudenza e la dottrina già citate sul punto, che parte della fattispecie concreta, che l'elemento - o qualora già contestata anche la colpa generica, oltre alla colpa specifica - come nel caso in esame, parte dell'elemento oggettivo del reato.
E quando la violazione non costituente reato è l'elemento a parte dell'elemento oggettivo del reato, ne consegue che, nel patteggiamento - nel quale "il giudice deve valutare gli elementi probatori acquisiti ed accertare i fatti per verificare l'eventuale esistenza di cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." - riconoscere che il fatto non sussiste significa riconoscere che non sussiste l'elemento oggettivo del reato -, condotta, evento, rapporto di causalità -, che non sussiste, quindi, neppure la condotta/violazione amministrativa o che è da escludere il rapporto di causalità tra la stessa e l'evento e riconoscere, invece, che il fatto sussiste, sia pure allo stato più atti, vuol dire riconoscere che sussiste l'elemento oggettivo del reato. che sussiste anche la violazione non costituente reato.
2 - Questo strettissimo legame tra la cognizione della violazione non costituente reato e la cognizione del reato ad essa connesso è descritto, a ben vedere, nello stesso art. 24, primo comma, della L. n. 689 del 1981. La norma prevede che "il giudice competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa" ed è certamente di non poco conto che non dica che il giudice competente a conoscere del reato è pure competente a "conoscere della violazione non costituente reato, ma si limiti a dire che quel giudice è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare la relativa sanzione".
Il legislatore, invero, non usa l'espressione "competente a conoscere pure della violazione" proprio perché il giudice, nel momento in cui conosce del reato accertandolo, non può non conoscere, per il nesso di subordinazione logico-giuridica tra la questioni connesse, della violazione non costituente reato, anche sulla quale, grazio a quel nesso di subordinazione logica e, quindi, al già avvenuto accertamento, deve decidere e applicare, con la sentenza di condanna, la relativa sanzione.
3 - La sentenza "Lanciotti", la prima delle sentenze che hanno fatto proprio l'indirizzo che queste sezioni unite ritengono di dover condividere, in ordine al tema centrale dei limiti, nel patteggiamento, dell'accertamento e, quindi, dei limiti del conoscere della violazione non costituente reato, in ordine, cioè, al tema "dell'accertamento incompleto", ha affermato che "l'imputato, nel formulare la richiesta di applicazione della pena, rinuncia a contestare la violazione amministrativa.
L'affermazione impone alcune puntualizzazioni.
Nel patteggiamento l'incompletezza dell'accertamento è diretta conseguenza della richiesta di applicazione della pena, cioè della rinuncia, implicita, ma inequivoca, delle parti, guanto al reato, sia all'esercizio del diritto alla prova, sia al contraddittorio sugli atti, rinuncia che, quanto meno in astratto, non può non rendere incompleto l'accertamento della verità processuale e che, prevista e voluta dal legislatore, consente di rendersi conto perché l'art.444, comma 2, c.p.p. parli di applicazione della pena e non di condanna alla pena e perché queste sezioni unite abbiano affermato a, più esattamente, - abbiano dovuto affermare che la sentenza di patteggiamento non è sentenza che affermi la responsabilità. Ma, è di tutta evidenza che, nel momento in cui chiede l'applicazione della pena, prospettandosi anche gli incentivi premiali di ordine processuale e sostanziale (come l'esonero dal pagamento delle spese processuali, l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, l'irrilevanza della sentenza ai fini civili, l'estinzione del reato) che l'art 445 fa discendere dalla richiesta nel momento in cui venga accolta, l'imputato accetta, con la rinuncia all'esercizio del diritto alla prova e al contraddittorio sugli atti, che tutto il fatto-reato - e, dunque, anche la violazione non costituente reato che la parte del fatto-reato - venga accertato allo stato degli atti, non essendo logicamente e giuridicamente concepibile che, per una parte del fatto-reato, accetti l'accertamento allo stato degli atti e che, per un'altra parte del medesimo fatto-reato, richieda, in quel contesto di subordinazione logico-giuridica tra reato e violazione non costituente reato, un accertamento completo, senza. peraltro. Potervi contribuire. Richiedere di contribuire a quell'accertamento, ai fini della violazione non costituente reato, significherebbe, infatti, visto il più volte rilevato, strettissimo, imprescindibile, legame tra reato e violazione non costituente reato, richiedere di contribuire ad accertare in modo completo il reato, significherebbe, pertanto, porre premesse tali da imporre al giudice il rigetto della richiesta di applicazione della pena.
4 - La sentenza "Lanciotti" non dice - come non lo dice la sentenza, dello stesso indirizzo, del 9 aprile 1993, p.g. in proc. Martinelli, e come, invece, lo dicono le sentenze, anch'esse dello stesso indirizzo, del 10 marzo 1993, P.M. in proc. Acito, e del 23 giugno 1993, p.g. in proc. Gherardini e come ritiene il p. g. presso questa suprema corte nella sua requisitoria - che il giudice penale deve applicare la sanzione amministrativa perché "la sentenza di applicazione della pena equiparata, salve diverse disposizioni di legge, alla sentenza di condanna"; ma, dice che "ai sensi dell'art.24 della L. n. 689 del 1981 la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa soltanto se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità e a siffatte ipotesi non può essere ricondotta la pronuncia di applicazione della pena su richiesta, che, salve diverse disposizioni di legge, l'art. 445 c.p.p. equipara alle sentenze di condanna con cui il citato art. 24
prevede, appunto, che si applichino le sanzioni stabilità per le violazioni amministrative".
L'affermazione peculiare della sentenza è, in altri termini, che la sanzione per la violazione amministrativa si applica con la sentenza di applicazione della pena perché quest'ultima non è una delle due sentenze - per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità - che, sole, fanno cessare la competenza del giudice penale, ma è una sentenza che la legge equipara alla sentenza di condanna.
Si tratta di accertare, allora, perché la legge preveda la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato unicamente nelle ipotesi di estinzione del reato o di difetto di una condizione di procedibilità.
Ebbene, è l'impossibilità di conoscere del reato senza conoscere della violazione amministrativa che determina la vis attractiva. Fa venir meno, invece, la vis attractiva, cioè la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato, o la presenza di una causa che esclude la necessità di conoscere del reato e, quindi, della violazione non costituente reato, come avviene allorché manchi una condizione di procedibilità; o la presenza di una causa, come la estinzione del reato, che si risolve in una pronuncia (per amnistia, per prescrizione, per morte dell'imputato) che incide sul reato prescindendo totalmente dall'accertamento della violazione costituente reato, pur potendo esigere, la presenza di questa causa, la conoscenza del reato, ma, ad altri fini, quale, come vuole l'art. 129. comma 2, c.p.p., il fine del proscioglimento nel merito, nel qual caso, peraltro - nel caso di proscioglimento nel merito - tornerebbe pur sempre a porsi il problema degli effetti della conoscenza del reato, e della connessa violazione, sul permanere di questa competenza, problema che, come si vedrà tra poco, non potrebbe essere risolto che ritenendo il permanere di questa competenza.
Come è noto, nell'amnistia è la pena edittale che, di norma, rileva;
nella prescrizione è il decorso del tempo collegato alla misura della pena che decide;
nel caso, infine, di morte dell'imputato è l'essere, il reato, uno di quelle fattispecie previste dall'ordinamento giuridico come reato a cagionarne l'estinzione.
Alla luce di quanto si è appena detto ben si comprende perché il prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa Suprema Corte - sez. VI, 2 ottobre 1986, Coscia;
6 luglio 1989, Stella;
3 luglio 1968, Barbieri - nel chiedersi se il proscioglimento nel merito dal reato connesso importi il venir meno della competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato, ritenga che "la previsione contenuta nell'art. 24, comma sesto. della L. 24 novembre 1981. n. 689, - secondo la quale la competenza del giudice penale in ordine agli illeciti di natura amministrativa cessa nel caso in cui il procedimento innanzi allo stesso si chiuda con declaratoria di estinzione dei reati che legittimano la riunione per connessione ovverosia per difetto di una condizione di procedibilità - deve essere interpretata nell'accezione, letterale e nel senso riduttivo esplicitati dalla norma, con la conseguenza che quest'ultima non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui il giudice di merito sia pervenuto - quanto ai reati - ad una pronuncia di assoluzione con formula ampia".
La dottrina, commentando favorevolmente l'indirizza, ha rilevato che, "non potendo seriamente contestarsi che le sentenze di proscioglimento con formula ampia implicano un giudizio - può ben dirsi, un accertamento - sui fatti oggetto della imputazione penale - e la violazione amministrativa è tra i fatti della imputazione - appare evidente che le stesse, dovendo essere ricondotte all'interno del meccanismo della pregiudizialità, non determinano la rottura del cumulo processuale e, conseguentemente, il venir meno del dovere del giudice penale di applicare le sanzioni amministrative previste dalla legge per la violazione amministrativa.
La giurisprudenza e la dottrina trovano, poi, una conferma di ciò nell'art. 25 della stessa L. n. 689 del 1981, il quale prevede che l'imputato e il pubblico ministero possono interporre gravame relativamente al solo capo concernente la sanzione amministrativa, senza escludere, per restituirlo alla competenza dell'autorità amministrativa, il caso in cui l'imputato sia stato assolto dal reato connesso e gli sia stata applicata la sanzione per la violazione non costituente reato, esclusione - l'unica - che è, invece, ritenuta, non a ragione, per quanto sì va dicendo, dal non prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa suprema corte (Cass., 5 marzo 1990, Ligana) e da parte della dottrina. Consegue da tutto ciò che la sanzione in ordine alla violazione non costituente reato si applica o non si applica - si pensi al caso in cui il giudice ritenga il reato ed escluda che sussiste la ipotizzata, connessa, violazione non costituente reato - allorché il giudice pervenga, per il reato, alla sentenza di condanna;
così come si applica o non si applica, allorché il giudice pervenga, per il reato, al proscioglimento nel merito, e ciò perché, come si deduce con certezza dall'art. 24 ultimo comma, della L. n. 689 del 1981, è la connessione che determina lo spostamento della competenza dall'autorità amministrativa al giudice ed è, in tutti i casi appena ricordati. l'ormai avvenuto accertamento e del reato e della connessa. violazione che determina il permanere della competenza. Nel rito del patteggiamento, quindi, la sanzione si applica, non perché debba essere applicata soltanto a seguito di una sentenza di condanna, e la sentenza di applicazione della pena è sentenza equiparata alla sentenza di condanna;
ma, perché la sentenza di applicazione della pena, che certamente non è, come non lo è la sentenza di condanna, ne' sentenza che dichiari estinto il reato. ne' sentenza che accorti il difetto di una condizione di procedibilità, è sentenza in cui il giudice conosce del reato in termini tali da legittimare l'applicazione della pena.
E, conoscendone, conosce, necessariamente, della violazione non costituente reato o con il grado di certezza consentito dallo stato degli atti, ma, pur sempre con certezza, sia pur allo stato degli atti, che, altrimenti, - è da aggiungere - sarebbe doveroso il non liquet secondo la giurisprudenza di queste sezioni unite, le quali, con la sentenza del 9 maggio 1995, p. m. in proc. Cardoni, hanno affermato che il giudice, "se può prosciogliere l'imputato, oltre che in presenza della prova 'positiva' della innocenza, anche in difetto della prova della responsabilità, ove questa non appaia in alcun modo acquisibile, non può, invece, proscioglierlo quando la prova, allo stato degli atti, è insufficiente o contraddittoria, ovvero quando essa, allo stato, manchi, ma appaia completabile o acquisibile, evidentemente, in un senso q nell'altro, nel prosieguo del procedimento".
E su quella certezza allo stato degli atti, in ordine sia al fatto- reato, sia, necessariamente, alla connessa violazione non costituente reato, ha basato l'imputato la propria richiesta di applicazione della pena e il pubblico ministero il proprio consenso, pur non potendo condizionare, ne' il pubblico ministero, ne' l'imputato, l'eventuale proscioglimento nel merito che si imponga, allo stato degli atti, nonostante la richiesta di applicazione della pena. Può dirsi, dunque, concludendo sul punto, che l'equiparazione della sentenza da patteggiamento alla sentenza di condanna rileva, nella materia de qua, nel senso che il procedimento speciale di applicazione della pena pone capo ad una pena e che il processo ordinario, previa affermazione della penale responsabilità, pone capo, anch'esso. ad una pena, sicché sono entrambi procedimenti nei quali - come, del resto, nei procedimenti che si concludono con sentenze di proscioglimento nel merito - non gi dichiara ne' la estinzione del reato, ne' la mancanza di una condizione di procedibilità, declaratorie, queste, che, sole, sono causa, per le ragioni già viste, dello spostamento - o, se si vuole, del ritorno - della competenza dal giudice penale all'autorità amministrativa.
4 - Il secondo motivo di ricorso è, anch'esso, fondato.
1 - Queste Sezioni unite, come è noto, nella sentenza del 21 luglio 1998, n. 8488, "Bosio", hanno affermato che, "con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., debbono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto" e ciò perché, "quando dalla violazione delle norme del codice stradale derivino danni alla persona - o una lesione personale colposa, o in caso di omicidio colposo - oppure, ancora, quando le violazioni stradali siano configurate come contravvenzioni, è il giudice che, unitamente alla pena prevista per il reato, è tenuto a disporre la sospensione della patente di guida, come vuole l'art. 222, comma 1, del codice della strada".
"Si versa, cioè. - prosegue la sentenza - in quei casi nei quali è operativa la vis attractiva, pur rimanendo, però, natura e tecnica applicativa delle sanzioni accessorie estranee al sistema penale".
2 - Le sezioni unite, nella stessa sentenza, si sono posto anche il distinto problema dei rapporti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente e la sentenza del giudice nella parte che applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente all'esito dell'accertamento della violazione del codice stradale e lo hanno risolto con l'affermazione che la "differenza di finalità e di presupposti tra i due provvedimenti rendono impossibile computare il periodo della sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata.
3 - Deve aggiungersi che ciò non significa, però, che i due periodi di sospensione siano cumulabilì, essendo, invece, complementari, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, formatasi nella interpretazione delle relative norme dell'abrogato e del vigente codice della strada, e secondo la dottrina, e non potrebbe essere altrimenti.
La sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto e la sospensione definitiva disposta dal giudice incidono, invero, sull'autore della violazione Per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, quale sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo ad un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se alla applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità.
4 - La sentenza "Bosio" ha posto anche in risalto che "la sottolineatura della natura amministrativa, nel codice in vigore, della sanzione in parola è contenuta nell'art. 224, laddove viene riservata all'autorità amministrativa - al prefetto - l'esecuzione della misura applicata dal giudice, sicché il giudice è tenuto a richiedere al prefetto di emettere i necessari provvedimenti e ciò contrariamente ad altre materie, il cui sistema sanzionatorio è pur sempre 'binario', ma, nelle quali nulla contemplando, al riguardo, la normativa speciale, l'esecuzione delle sanzioni amministrative rimane 'ancoratà alla regola della vis attractiva del giudice penale", come, ad es., in materia urbanistica.
Dispone, infatti, il comma 1 dell'art. 224 che "quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento Per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.".
Ebbene se, come afferma la sentenza "Bosio", "la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, ad esito dell'accertamento della violazione del codice stradale, rendono impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile", ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, che dovrà provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, detrazione alla quale, nella vigenza dell'abrogato codice stradale, si provvedeva, invece, in sede di esecuzione della sentenza (Cass., sez IV, 13 gennaio 1970, Napa). E, secondo la giurisprudenza formatasi nella vigenza del codice abrogato (Cass., sez IV, 29 aprile 1966, Vercella;
21 aprile 1965, Mingardi), la cui affermazione continua ad avere innegabile valore, il prefetto - in allora, il giudice della esecuzione - dovrà provvedervi senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente.
5 - Tutto ciò premesso, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e alla disposta trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e va rinviata al tribunale di Perugia in composizione monocratica per la relativa determinazione.
P.Q.M.
La corte di cassazione, a Sezioni Unite, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e alla disposta trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e rinvia al tribunale di Perugia in composizione monocratica per la relativa determinazione.
Così deciso in Roma, il21 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2000