Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
Qualora il giudice provveda alla sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione con quella della custodia carceraria, a causa dell'aggravamento delle esigenze cautelari, non è tenuto a procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia dell'indagato.
Commentario • 1
- 1. Misure cautelari, aggravamento delle esigenze cautelari, sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia carcerariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2009, n. 41025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41025 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 29/05/2009
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1138
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 11895/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IT IC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 27/02/2009 dal Tribunale di Ancona nel procedimento incidentale di appello (art. 310 c.p.p.) contro provvedimento di rigetto di istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare carceraria applicata con provvedimento del 2.2.2009 del g.i.p. del Tribunale di Ancona;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. SCODANIBBIO Paolo (sostituto processuale dell'avv. Francesco P. Sisto), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In base all'evoluzione di indagini sulla sottrazione e manipolazione di reperti di sostanze stupefacenti sequestrate in operazioni di servizio e temporaneamente custodite presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Osimo, indagini scandite da intercettazioni telefoniche, da videoriprese, da dati di riscontro documentale e ponderale dei reperti, il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Ancona disponeva il 24.1.2009, ai sensi dell'art. 384 c.p.p., il fermo dell'appuntato dei Carabinieri AN IT IC, in servizio presso la Compagnia di Osimo e addetto alle attività di confezionamento, registrazione, custodia e distruzione delle sostanze stupefacenti, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di peculato aggravato continuato (per la sottrazione quanto meno di complessivi gr. 188,19 di cocaina e di kg. 2,335 di hashish eseguita abusando del suo incarico e dell'accesso alla cassaforte contenente i reperti di stupefacenti) nonché di detenzione, trasporto e cessione illeciti continuati di sostanze stupefacenti (vendita o cessione a terzi della droga sottratta in caserma).
All'esito di rituale interrogatorio dello AN il g.i.p. presso il Tribunale di Ancona, convalidatone il fermo, con ordinanza del 28.1.2009 applicava al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari, evidenziando l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico desumibili: a) dalle intercettazioni telefoniche su utenze in uso allo AN, rivelatrici della sua intensa attività di spaccio di stupefacenti;
b) dalle univoche indicazioni accusatorie provenienti da più persone, quali la moglie dello stesso appuntato SE CI (il marito porta a casa plichi della Compagnia Carabinieri e le confida di aver sottratto stupefacenti dalla caserma), NE EL (apprende dal marito AN NO che si è rifornito di cocaina in alcune occasioni dallo AN), AN CO e NE AC (in numerose circostanze hanno acquistato droga dallo AN, talvolta consumandola insieme a lui);
c) esiti della perquisizione domicilio del fermato e della sua scrivania presso la caserma dei Carabinieri (ritrovamento di tutti gli strumenti occorrenti per confezionare dosi di stupefacenti da destinare a vendita o cessione); d) parziale confessione dello stesso AN, pur non potendosene escludere palesi profili di strumentalità (ammette di aver prelevato quantità di droga dalla cassaforte della caserma, ma in misura assai limitata e per suo consumo e nella maggior parte dei casi per "ungere" potenziali informatori). Il g.i.p. riteneva congiuntamente sussistere esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione delle condotte criminose attuate per lungo tempo dal prevenuto ed apponeva all'esecuzione della misura cautelare domestica il divieto per l'indagato di comunicare con persone diverse dai suoi stretti congiunti e dal suo difensore.
2.- Il prosieguo delle indagini faceva emergere che lo AN, pur in stato di arresti domiciliari, aveva contattato - per telefono o per il tramite di terzi - numerosi ex colleghi della caserma Carabinieri di Osimo e soprattutto persone informate sui fatti, tra cui in particolare soggetti cui aveva ceduto stupefacenti, allo scopo di concordare con costoro versioni (in caso di successive audizioni) che non gli nuocessero o non ne aggravassero la posizione. Nel contempo le investigazioni portavano al rinvenimento di ulteriori gr. 20 di cocaina in possesso dello AN (reperiti all'interno di una sua divisa). Preso atto del mutamento del quadro delle esigenze cautelari, il g.i.p. del Tribunale di Ancona - su richiesta del p.m. - con ordinanza del 2.2.2009 disponeva, ai sensi degli artt. 276 e 299 c.p.p., la sostituzione della misura cautelare domestica con quella della custodia in carcere, ravvisando ulteriori esigenze preventive imperniate sul pericolo di inquinamento delle fonti probatorie palesato dal contegno dell'indagato.
Lo AN appellava l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, contestando la non corretta analisi concernente l'aggravarsi del quadro cautelare ai sensi dell'art. 274 c.p.p., lett. a), e lamentando la sua inefficacia per omessa rinnovazione dell'interrogatorio dell'indagato a seguito della applicata custodia cautelare carceraria.
Il Tribunale di Ancona, sezione riesame in funzione di giudice di appello, con l'ordinanza in data 27.2.2009 indicata in epigrafe ha rigettato l'impugnazione, puntualizzando i profili di seguito sintetizzati.
Premesso che la questione dell'interrogatorio di garanzia dopo l'aggravamento della misura inframurale pertiene all'efficacia e non alla legittimità dell'applicata più grave misura, di tal che avrebbe dovuto essere sollevata unicamente davanti al g.i.p. e non al giudice dell'appello cautelare, la misura carceraria è stata disposta - in conformità alla richiesta del p.m. - ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 4 e non dell'art. 276 c.p.p., pur citato nel provvedimento del g.i.p. (per congiunta trasgressione dei limiti degli originati arresti domiciliari: comunicazioni con terzi). Se oscillante può definirsi la giurisprudenza di legittimità in tema di necessità o meno di nuovo interrogatorio di garanzia a seguito di applicazione di misura cautelare più grave per violazione delle prescrizioni ex art. 276 c.p.p. (tanto da indurre a rimettere la questione al vaglio delle Sezioni Unite), la giurisprudenza maggioritaria della S.C. esclude la necessità di detto incombente quando si verta - come nel caso di specie - nell'ipotesi di sopravvenuta intensificazione delle esigenze cautelari, in presenza della quale l'interrogatorio ulteriore dell'indagato è dovuto soltanto se l'aggravamento sia stato determinato da elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già apprezzati dal giudice disponente la misura e sempre che l'indagato ne abbia fatto richiesta. I dubbi sollevati nel gravame in merito alla concludenza delle evenienze avvaloranti l'espandersi delle esigenze cautelari, involgenti anche il pericolo di inquinamento o condizionamento delle fonti di prova testimoniale, non hanno ragion d'essere. Le conversazioni operate dallo AN ed i contatti da lui assunti direttamente (militari dell'Arma) o mediatamente (acquirenti di droga da lui sottratta dagli uffici della Compagnia di Osimo) testimoniano "la forte pressione proveniente dall'indagato sulle persone che nelle indagini hanno reso dichiarazioni fortemente accusatorie".
Il pericolo ex art. 274 c.p.p., lett. c) di reiterazione di condotte di spaccio di droga D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 si prospetta "con assoluta certezza prognostica" alla luce dei solidi legami di segno criminoso coltivati dall'indagato, anche in ragione della specifica attività di servizio svolta per anni nel settore degli stupefacenti, ed assume carattere cogente, rendendo ultronea l'indicazione di un termine di efficacia della misura carceraria in riferimento alle connesse esigenze di natura probatoria ex art. 274 c.p.p., lett. a). 3.- Avverso l'ordinanza del Tribunale dorico ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IT IC AN, formulando plurime censure, congiunte o disgiunte, di violazione della legge processuale e di carenza e manifesta illogicità della decisione. Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza (e in alcuni casi la non deducibilità) degli allegati motivi di impugnazione. Motivi che di seguito si riassumono, a ciascuno giustapponendo le valutazione di questo giudice di legittimità.
A. I giudici del riesame errano nel ritenere non necessario un nuovo interrogatorio di garanzia dell'indagato dopo l'intervenuto aggravamento della misura cautelare sostituita con quella di massima afflittività. Vero è che i giudici di appello osservano che la custodia cautelare imposta allo AN è stata aggravata ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 4 e non già in virtù della sola violazione delle prescrizioni inerenti alla misura domestica (divieto di contatti con terzi). Nondimeno vi sono decisioni di legittimità che ritengono necessario l'interrogatorio di garanzia anche nel caso di cui all'art. 299 c.p.p., comma 4 (fra tutte: Cass. Sez. 6, 11.6.2007 n. 26681, Medeghini, rv. 237344). La nuova valutazione sulle esigenze cautelari richiesta al giudice quale presupposto per l'aggravamento della misura impone di ritenere che l'interrogatorio sia dovuto in applicazione della regola generale dettata dall'art.294 c.p.p. (obbligo di interrogatorio dopo l'esecuzione di misura cautelare), atteso che in tale sede possono ben emergere elementi riguardanti i presupposti cautelari che il giudice non potrebbe ignorare.
- La censura è infondata.
Già il Tribunale di Ancona ha chiarito come l'esegesi filologica e sistematica della disposizione di cui all'art. 299 c.p.p., comma 4 non richieda alcun ulteriore interrogatorio dell'indagato nei cui confronti si applichi l'aggravamento di una misura cautelare già in corso di esecuzione. Per altro la questione ha trovato compiuta definizione nella recente decisione delle Sezioni Unite di questa S.C. 18.12.2008 n. 4932/09, Giannone, rv. 242028, secondo cui "nell'ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice non deve procedere all'interrogatorio di garanzia in alcuno dei casi contemplati dall'art. 276 c.p.p., commi 1 e 1 ter". Nel risolvere la tematica le Sezioni Unite hanno affrontato la dinamica susseguente all'aggravamento di misure cautelari non solo con riguardo alle ipotesi previste dall'art. 276 c.p.p. (violazione di prescrizioni), ma altresì con riguardo all'appesantirsi delle esigenze cautelari di cui all'art. 299 c.p.p.. Nel suffragare la soluzione adottata per l'ipotesi di cui all'art. 276 c.p.p. le Sezioni Unite hanno precisato in motivazione come "neppure nel caso di aggravamento delle esigenze cautelari il codice di rito prevede espressamente l'interrogatorio della persona cui sia stata applicata una misura più grave ovvero siano state applicate modalità più gravose: l'art. 299 c.p.p., comma 4 non prevede, infatti, tale adempimento".
B. Il Tribunale di Ancona e prima il g.i.p. hanno impropriamente enfatizzato l'aggravamento del complessivo quadro delle esigenze cautelari, desumendone le tracce da violazioni del divieto di comunicare con altre persone estranee alla cerchia familiare dello AN e dal rinvenimento di un ulteriore modesto quantitativo di sostanza stupefacente (gr. 20 di cocaina). Tale sostanza va ritenuta senz'altro detenuta per fini di consumo personale dell'indagato e le presunte comunicazioni non hanno valido supporto (non vi sono riscontri sul fatto che lo AN abbia contattato qualcuno per far pervenire messaggi o avvertimenti a testimoni a suo carico) e le telefonate effettuate ai colleghi del Reparto O.R.M. di Osimo sono prive di concreta influenza sul panorama indiziario che investe la posizione dell'indagato. Le emergenze considerate aggravatrici delle esigenze cautelari in realtà non introducono alcun serio elemento nuovo od ulteriore rispetto al compendio indiziario già valutato alla data del 28.1.2009 (emissione dell'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari).
- La doglianza è indeducibile poiché prefigura una rilettura alternativa e riduttiva delle emergenze delle indagini preliminari in corso certamente non percorribile nell'odierno giudizio di legittimità, allorché si osservi che le constatazioni e deduzioni formulate dai giudici anconetani si mostrano improntate a logicità e ad una coerente applicazione dei generali canoni di valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.p.p.). Ciò senza sottacere che l'ordinanza reiettiva dell'appello ha idoneamente valutato i medesimi rilievi in punto di fatto e di significanza accusatoria oggi replicati dal ricorso avverso gli univoci coefficienti indiziar dei nuovi dati portati in luce dalle indagini e sull'indubbia potenzialità del comportamento dello AN ad "inquinare la genuinità delle fonti di prova" nel tentativo di elidere i dati di accusa nei suoi confronti (così è a dirsi, tra l'altro, per le telefonate ai colleghi nel mistificatorio tentativo di sminuire le proprie patenti responsabilità, lamentandosi degli atteggiamenti assunti nella vicenda processuale dai superiori gerarchici e da alcuni colleghi).
C. Manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale da un lato valorizza gli elementi ulteriori venuti in luce a carico dello AN, ma - da un altro lato - assevera che gli stessi non abbisognano di particolari riscontri. Laonde emerge come, in modo affatto contraddittorio, risulti vanificata o inesistente la ritenuta esigenza di preservare la genuinità delle fonti di prova. Ancora il Tribunale giudica parziale e non dirimente il contegno confessorio assunto dallo AN nel corso dell'interrogatorio reso al g.i.p. in sede di convalida del fermo ordinato dal p.m. Giudizio che confligge con quello formulato dallo stesso g.i.p. nell'ordinanza applicativa della custodia cautelare domiciliare, in cui il contegno processuale "collaborativo" dell'indagato è valutato nella sua oggettività ed è, in definitiva, all'origine dell'applicazione della misura domestica in luogo di quella carceraria allora invocata dal p.m.. - I rilievi, per la parte in cui non scivolano nell'improponibile rivisitazione delle informazioni testimoniali rese dalla moglie dell'indagato e da altre persone, non hanno pregio, perché scaturiscono da una fuorviante lettura dell'impugnato provvedimento. Quando i giudici di appello specificano la non occorrenza di particolari riscontri a sostegno degli inquietanti elementi raccolti sul contegno dello AN, benché in stato di cautela domiciliare, essi non esprimono alcun apprezzamento sull'esaurirsi delle indagini preliminari, ma si limitano ad evidenziare l'incongruenza dei rilievi sollevati con l'atto di appello cautelare che aveva inteso porre l'accento (in distonia con i contenuti del presente ricorso) sulla labilità o fluidità probatoria dei nuovi elementi storici lumeggiati dalle indagini siccome bisognevoli di specifici riscontri. Quanto all'asserito atteggiamento confessorio del prevenuto, è appena il caso di rilevare che il giudice disponente la misura degli arresti domiciliari non solo non evoca alcun particolare contegno collaborativo dello AN, ma definisce soltanto "parziale" la sua confessione, non senza rimarcarne i connotati di strumentalità difensiva. Tant'è che lo stesso g.i.p. segnala come nella condotta dello AN non sia ravvisabile la scriminante dell'adempimento del dovere ex art. 51 c.p., di tal che la sua condotta di sottrazione e manomissione dei reperti relativi a sostanze stupefacenti sequestrate dai militari della Compagnia Carabinieri ed affidati alla sua custodia (peculato) si manifesta specificamente diretta (ciò che aggrava il peculato dal nesso teleologico ex art. 61 c.p., n. 2) a perpetuare la stabile e continuativa attività di spaccio di droga realizzata dallo AN.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, facendosi carico alla cancelleria di curare gi adempimenti informativi connessi all'attuale stato detentivo dello AN.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2009