Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2010, n. 15082
CASS
Sentenza 24 febbraio 2010

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Massime1

Nel procedimento di riesame è legittima l'acquisizione di dichiarazioni sfavorevoli all'indagato raccolte dopo l'emissione dell'ordinanza custodiale ed il cui verbale sia rimasto a disposizione della difesa, in quanto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. non è consentito desumere il principio per cui al P.M. è interdetta la facoltà di trasmettere gli elementi sopravvenuti a sfavore dell'indagato.

Commentario1

  • 1IL REATO DI TRUFFA NEL TIMBRARE IL CARTELLINO MARCATEMPO.
    Di Giulio La Barbiera · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    IL REATO DI TRUFFA NEL TIMBRARE IL CARTELLINO MARCATEMPO. Problematiche connesse e sindacato del giudice penale, con particolare riferimento all'assoluzione, in sede di processo penale, del pubblico impiegato “dissenziente”. Giulio La Barbiera* Il tema in oggetto esige un'ampia prospettazione circa gli elementi essenziali del reato di truffa, previsto e sanzionato all'articolo 640 c.p., alla luce della giurisprudenza “varata” dalla Suprema Corte di Cassazione. Ciò premesso, va, subito, evidenziato che:”L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato(quali l'inganno, il profitto, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2010, n. 15082
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15082
Data del deposito : 24 febbraio 2010

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