Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
Nel procedimento di riesame è legittima l'acquisizione di dichiarazioni sfavorevoli all'indagato raccolte dopo l'emissione dell'ordinanza custodiale ed il cui verbale sia rimasto a disposizione della difesa, in quanto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. non è consentito desumere il principio per cui al P.M. è interdetta la facoltà di trasmettere gli elementi sopravvenuti a sfavore dell'indagato.
Commentario • 1
- 1. IL REATO DI TRUFFA NEL TIMBRARE IL CARTELLINO MARCATEMPO.Di Giulio La Barbiera · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL REATO DI TRUFFA NEL TIMBRARE IL CARTELLINO MARCATEMPO. Problematiche connesse e sindacato del giudice penale, con particolare riferimento all'assoluzione, in sede di processo penale, del pubblico impiegato “dissenziente”. Giulio La Barbiera* Il tema in oggetto esige un'ampia prospettazione circa gli elementi essenziali del reato di truffa, previsto e sanzionato all'articolo 640 c.p., alla luce della giurisprudenza “varata” dalla Suprema Corte di Cassazione. Ciò premesso, va, subito, evidenziato che:”L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato(quali l'inganno, il profitto, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2010, n. 15082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15082 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento