CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20426 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXX nel procedimento a carico di: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il [...] XXXXXXXXXXXXXXXX nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO LI, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. DUCCIO BAGLINI, il quale ha insistito per la cassazione della sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Avv. DARIO LOMBARDI, che ha chiesto di dichiarare l’esclusione della parte civile eredità giacente XXXXXXXXXXXXXXXXXX e, per l’effetto, dichiarare inammissibile il ricorso adottando ogni provvedimento conseguente anche in termini di esecutività della sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore di XXXXXXXXXXXXXXXX, Avv. DANIELE SANTUCCI, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e di accogliere la richiesta di esclusione della parte civile per carenza di legittimazione, con conseguente revoca delle statuizioni civili;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20426 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 31/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 3 luglio 2025, dichiarava la nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica in data 23.11.2010 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXXXXX appellata nell’interesse degli imputati e della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXX nella sua qualità di curatore dell’eredità giacente di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 604 comma quarto cod. proc. pen.; avverso la sentenza ricorre il difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXquale curatore dell’eredità giacente diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, eccependo:
1.1. nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 125, 179, 546 comma 3 e 604 comma 4 cod. proc. pen.; dopo la deliberazione e pubblicazione della sentenza del Tribunale di Firenze, mediante lettura del dispositivo in data 23.12.2010, la motivazione della stessa non veniva depositata dal giudice;
trascorsi 12 anni, i procedimenti assegnati a quel giudice venivano distribuiti tra i giudici della sezione, ma il giudice assegnatario del fascicolo concludeva nel senso di non poter redigere la motivazione della sentenza, depositando quindi una sentenza priva di motivazione;
sull’appello la parte civile la Corte di appello aveva deciso come sopra riportato. Ciò premesso, in merito alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, questa Corte aveva ravvisato una nullità non riconducibile a quelle che prevedono la regressione del giudizio di primo grado, nemmeno in caso di impugnazione con ricorso per cassazione per saltum;
tale nullità, che deve essere eccepita con atto di impugnazione da chi ne ha interesse, come avvenuto nel caso in esame, viene superata all’esito del giudizio di impugnazione (avente fase rescindente e contestualmente rescissoria) avanti al giudice di appello, che deve procedere ad una nuova autonoma deliberazione che si sostituisce a quella di primo grado affetta da nullità; appariva quindi evidente che la Corte di appello era incorsa in una erronea applicazione dell’art. 604 comma 4 cod. pen., non vertendosi in un caso di nullità della sentenza di primo grado. Quanto alla mancanza del dispositivo, il tribunale aveva ritenuto di non poter surrogare l’originale del dispositivo con la certificazione della cancelleria, e dello stesso avviso era stata la Corte di appello;
il percorso argomentativo dei giudici di merito si era però fermato alla lettura dei primi due commi dell’art. 113 cod. proc. pen., dedicato alla ricostruzione degli atti, dimenticando il terzo comma che disciplinava l’ipotesi residuale in cui non è possibile dare ricorso alla surrogazione dell’originale mancante con la copia autentica dello stesso (art. 112 cod. proc. pen.) ovvero alla sua ricostituzione secondo il paradigma disciplinato dal citato art. 113 comma 2; nel caso in esame, era pacifico che la sentenza era stata pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza alla presenza delle parti, né vi era controversia sul contenuto della certificazione di cancelleria riprodotta nel corso della 2 sentenza del Tribunale, per cui non poteva affermarsi che il dispositivo della sentenza, surrogato dalla citata certificazione, risultasse incompleto nei suoi elementi essenziali;
conseguentemente, doveva escludersi la nullità della sentenza ex art. 546 comma 3 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. L’art. 546 comma 3 cod. proc. pen. prevede che “Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice”; tale comma deve però essere letto alla luce di quanto disposto nei precedenti due commi, dove sono elencati tutti gli altri requisiti che una sentenza, per poter essere definita tale, deve contenere;
in altri termini, la sanzione di nullità per mancanza del dispositivo in tanto può avere un senso in quanto si possa parlare di una sentenza giuridicamente esistente, ma priva di uno dei suoi requisiti (il dispositivo). Nel caso in esame, invece, la sentenza deve essere considerata giuridicamente inesistente perché non sussiste nessuno dei requisiti indicati nell’art. 546 cod. proc. pen.: peraltro, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente (Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, [...], Rv. 251027 – 01: “La sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente, ed il vizio, rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di essere sanato dal giudicato, oltre a poter essere rilevato dalle parti anche con i mezzi di impugnazione ordinaria può essere emendato dallo stesso giudice con l'emissione di un nuovo decreto di citazione e citazione e la celebrazione di un nuovo processo”; vedi anche Sez.2, n. 42331 del 28/09/2023, Rv. 285329): infatti,la sentenza che sia priva del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato su un capo per il quale ne sia stato disposto il rinvio a giudizio è da considerarsi inesistente perché si sostanzia, a fronte dell'esercizio dell'azione penale in un non liquet non consentito al giudicante, vizio per sanare il quale deve procedersi ad un nuovo giudizio di primo grado.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato;
quanto alle spese, si deve ribadire che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova il suo fondamento nel principio di "responsabilità processuale" enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964, ed ha carattere discrezionale, in funzione dell'apprezzamento dei profili di "colpa" ravvisabili a carico della parte privata per aver presentato un’impugnazione temeraria, ovvero connotata da avventatezza, superficialità, o finalità meramente dilatorie. (così Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, [...]); tale non può dirsi il caso in esame, visto che il ricorso è stato presentato in conseguenza di carenze imputabili all’ufficio giudiziario (perdita del dispositivo 3 e mancato deposito della motivazione per oltre 12 anni).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO LI, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. DUCCIO BAGLINI, il quale ha insistito per la cassazione della sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Avv. DARIO LOMBARDI, che ha chiesto di dichiarare l’esclusione della parte civile eredità giacente XXXXXXXXXXXXXXXXXX e, per l’effetto, dichiarare inammissibile il ricorso adottando ogni provvedimento conseguente anche in termini di esecutività della sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore di XXXXXXXXXXXXXXXX, Avv. DANIELE SANTUCCI, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e di accogliere la richiesta di esclusione della parte civile per carenza di legittimazione, con conseguente revoca delle statuizioni civili;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20426 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 31/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 3 luglio 2025, dichiarava la nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica in data 23.11.2010 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXXXXX appellata nell’interesse degli imputati e della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXX nella sua qualità di curatore dell’eredità giacente di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 604 comma quarto cod. proc. pen.; avverso la sentenza ricorre il difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXquale curatore dell’eredità giacente diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, eccependo:
1.1. nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 125, 179, 546 comma 3 e 604 comma 4 cod. proc. pen.; dopo la deliberazione e pubblicazione della sentenza del Tribunale di Firenze, mediante lettura del dispositivo in data 23.12.2010, la motivazione della stessa non veniva depositata dal giudice;
trascorsi 12 anni, i procedimenti assegnati a quel giudice venivano distribuiti tra i giudici della sezione, ma il giudice assegnatario del fascicolo concludeva nel senso di non poter redigere la motivazione della sentenza, depositando quindi una sentenza priva di motivazione;
sull’appello la parte civile la Corte di appello aveva deciso come sopra riportato. Ciò premesso, in merito alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, questa Corte aveva ravvisato una nullità non riconducibile a quelle che prevedono la regressione del giudizio di primo grado, nemmeno in caso di impugnazione con ricorso per cassazione per saltum;
tale nullità, che deve essere eccepita con atto di impugnazione da chi ne ha interesse, come avvenuto nel caso in esame, viene superata all’esito del giudizio di impugnazione (avente fase rescindente e contestualmente rescissoria) avanti al giudice di appello, che deve procedere ad una nuova autonoma deliberazione che si sostituisce a quella di primo grado affetta da nullità; appariva quindi evidente che la Corte di appello era incorsa in una erronea applicazione dell’art. 604 comma 4 cod. pen., non vertendosi in un caso di nullità della sentenza di primo grado. Quanto alla mancanza del dispositivo, il tribunale aveva ritenuto di non poter surrogare l’originale del dispositivo con la certificazione della cancelleria, e dello stesso avviso era stata la Corte di appello;
il percorso argomentativo dei giudici di merito si era però fermato alla lettura dei primi due commi dell’art. 113 cod. proc. pen., dedicato alla ricostruzione degli atti, dimenticando il terzo comma che disciplinava l’ipotesi residuale in cui non è possibile dare ricorso alla surrogazione dell’originale mancante con la copia autentica dello stesso (art. 112 cod. proc. pen.) ovvero alla sua ricostituzione secondo il paradigma disciplinato dal citato art. 113 comma 2; nel caso in esame, era pacifico che la sentenza era stata pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza alla presenza delle parti, né vi era controversia sul contenuto della certificazione di cancelleria riprodotta nel corso della 2 sentenza del Tribunale, per cui non poteva affermarsi che il dispositivo della sentenza, surrogato dalla citata certificazione, risultasse incompleto nei suoi elementi essenziali;
conseguentemente, doveva escludersi la nullità della sentenza ex art. 546 comma 3 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. L’art. 546 comma 3 cod. proc. pen. prevede che “Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice”; tale comma deve però essere letto alla luce di quanto disposto nei precedenti due commi, dove sono elencati tutti gli altri requisiti che una sentenza, per poter essere definita tale, deve contenere;
in altri termini, la sanzione di nullità per mancanza del dispositivo in tanto può avere un senso in quanto si possa parlare di una sentenza giuridicamente esistente, ma priva di uno dei suoi requisiti (il dispositivo). Nel caso in esame, invece, la sentenza deve essere considerata giuridicamente inesistente perché non sussiste nessuno dei requisiti indicati nell’art. 546 cod. proc. pen.: peraltro, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente (Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, [...], Rv. 251027 – 01: “La sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente, ed il vizio, rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di essere sanato dal giudicato, oltre a poter essere rilevato dalle parti anche con i mezzi di impugnazione ordinaria può essere emendato dallo stesso giudice con l'emissione di un nuovo decreto di citazione e citazione e la celebrazione di un nuovo processo”; vedi anche Sez.2, n. 42331 del 28/09/2023, Rv. 285329): infatti,la sentenza che sia priva del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato su un capo per il quale ne sia stato disposto il rinvio a giudizio è da considerarsi inesistente perché si sostanzia, a fronte dell'esercizio dell'azione penale in un non liquet non consentito al giudicante, vizio per sanare il quale deve procedersi ad un nuovo giudizio di primo grado.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato;
quanto alle spese, si deve ribadire che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova il suo fondamento nel principio di "responsabilità processuale" enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964, ed ha carattere discrezionale, in funzione dell'apprezzamento dei profili di "colpa" ravvisabili a carico della parte privata per aver presentato un’impugnazione temeraria, ovvero connotata da avventatezza, superficialità, o finalità meramente dilatorie. (così Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, [...]); tale non può dirsi il caso in esame, visto che il ricorso è stato presentato in conseguenza di carenze imputabili all’ufficio giudiziario (perdita del dispositivo 3 e mancato deposito della motivazione per oltre 12 anni).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4