Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2004, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE DRE LAZIO ROMA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TO RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 225, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CAIOLI, che lo difende, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 98/99 della Commissione Tributaria regionale di ROMA, depositata il 07/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO
1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre contro il sig. PP ED, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Caioli, deceduto nelle more, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il PP resiste con controricorso, con il quale eccepisce, tra l'altro la intempestività dell'odierno ricorso.
1.2. In fatto, il sig. PP, agente di commercio, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione di istanza di rimborso dell'ILOR versata negli anni dal 1985 al 1989, in forza delle sentenze nn. 42/1980 e 87/1986 della Corte Costituzionale. La Commissione Tributaria adita in primo grado ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la prima decisione. Ha respinto l'eccezione di decadenza prospettata dall'ufficio, sul rilievo che nella specie non sarebbe applicabile il termine fissato dall'art. 38 D.P.R. 602/1973. 1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.p.r. 602/1973 e vizi di motivazione.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Preliminarmente, occorre precisare che la cancelleria ha dato rituale comunicazione dell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 377 c.p.c., agli avvocati delle parti. L'Ufficiale giudiziario, però,
non ha notificato l'avviso all'avv. Caioli "perché deceduto". Tale circostanza non impedisce la rituale celebrazione dell'udienza. Infatti, "Il decesso del difensore dopo il deposito del ricorso per Cassazione non incide sul giudizio e non richiede adempimenti da parte della cancelleria (come la rinnovazione della notificazione), atteso che il giudizio di legittimità è dominato dall'impulso d'ufficio e non è perciò suscettibile di interruzione quando si verifichi uno degli eventi previsti dagli artt. 299, 300, 301 cod. proc. civ., senza che, peraltro, sia configurabile un contrasto con l'art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa, posto che nel giudizio di Cassazione la prospettazione delle ragioni del ricorrente è affidata all'atto del ricorso, rispetto al quale la discussione orale in udienza assume solo un valore complementare" (Cass. 1082/1998; conf. 5719/1997, 4646/1993, 2507/1993, 12870/1991).
2.2. Ancora in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di intempestività del ricorso.
In punto di fatto, come rileva la parte resistente, è vero che:
a) il ricorso è stato notificato il 5 ottobre 2000;
b) la sentenza impugnata è stata notificata alla Direzione Regionale delle Entrate il 27 ottobre 1999.
In punto di diritto, però, non può trarsi la conclusione della tardività del ricorso per decorrenza del termine di giorni sessanta, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. Come è noto, l'art. 21, comma 1^, della legge n. 133 del 1999, entrata in vigore il 18 maggio 1999,
ha disposto che "le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, cod. proc. civ., vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni". Nella specie, la notifica della sentenza, successiva alla entrata in vigore della legge 133/1999, non ha rispettato il disposto del citato art. 21, comma 1^,
è quindi il termine per impugnare deve essere calcolato in base all'art. 327 c.p.c.,che risulta ampiamente rispettato.
2.2. Nel merito, il ricorso appare fondato. In punto di diritto, questa Corte più volte ha ribadito che le istanze di rimborso dell'ILOR indebitamente pagata deve essere presentata entro il termine di 18 mesi stabilito dall'art. 38 D.P.R. 602/1973 (Cass. 11812/2002; conf. 11250/2001, 5206/1999). In punto di fatto, dalla lettura del controricorso risulta che l'istanza di rimborso è stata presentata il 21 aprile 1994 (v.p.1) e, quindi, tardivamente anche rispetto all'ultima delle annualità in contestazione (1989).
2.3. Conseguentemente, il ricorso del Ministero deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere cassata la sentenza impugnata. Nel merito, poi, l'accertata intempestività dell'istanza di rimborso comporta la decadenza dal diritto al rimborso e, quindi, il rigetto della domanda introduttiva del contribuente, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. 2.4 Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensarle in relazione all'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004