Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8665 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
0 1 REPUBBLICA ITALIANA 8665 IN NOME DEL POPOLO ITAL CASSAZIONE LA CORTE SUPRE Oggetto I L SECONDA CIVILE Composta dagli I mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente - R.G.N. 8275/99 31846) Dott. IO VELLA Consigliere- Cron. Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Rep. - Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 27/03/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere CORTE SUFFESUPP O UFFICI ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE N T ENZA dal Sig. IL SQLE 24 ORE per diritti : 60.00 sul ricorso proposto da: IL LI TR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIAN MORSILLO ANDREA, che lo difende unitamente all'avvocato RUTA EOLO, giusta delega in atti;
ricorrente DF454037
contro
LE IU & C SNC;
intimato avverso la sentenza n. 554/98 del Tribunale di PESCARA, depositata il 01/06/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 536 udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- SETTIMJ;
udito l'Avvocato EOLO RUTA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore · Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 8336/99 1 - Oggetto: pagamento sommer, prescrizione presuntiore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 5.1.94, IO LA premesso che su istanza della LE & C. SN, il preto- re di Pescara gli aveva ingiunto di pagare la somma di £ 3.622.957 per saldo merce fornita;
che avverso il provve- dimento monitorio aveva proposto tempestiva opposizione;
che il pretore, ritenuta infondata la sollevata eccezione prescrizione presuntiva del credito e non provato di l'asserito integrale pagamento della fornitura, con sen- tenza 13.10.93 aveva rigettato l'opposizione conveniva la LE & C. SN innanzi al tribunale di Pescara proponendo appello avverso la decisione del primo giudice chiedendone l'integrale riforma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituendosi, la LE & C. SN contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto. Con sentenza 1.6.98 l'adito tribunale ritenuto che l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito ex art 2955 n. 5 CC fosse infondata, non avendo l'appellante fornito la prova della pur prospettata destinazione della merce ad uso personale o familiare;
che, sul punto, nes- sun rilievo probatorio potesse riconoscersi all'attesta- zione 10.1.94 rilasciata dal Sindaco del Comune di Val- fortore non contenendo, il documento, alcun riferimento alla merce in questione;
che parimenti privi di valore 8336/99 - 2 probatorio fossero sia l'atto di notorietà contenente di- chiarazioni rese dai terzi sui fatti oggetto di causa, sia il certificato della C.C.I.A.A. di Campobasso, risul- tato emesso con riferimento a persona diversa dall'appel- lante;
che, quanto alla pretesa estinzione del debito, il LA, sin dall'originaria opposizione in sede preto- rile, si fosse limitato a contestare l'esistenza del cre- dito in ordine ad un "pezzo sostituito" e non in relazio- ne all'intera entità della fornitura eseguita dalla con- troparte;
che, in ogni caso, non fosse stata fornita al- cuna prova nemmeno in merito ad una parziale estinzione del debito عب rigettava l'appello. Avverso tale sentenza IO LA proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. L'intimata LE & C. SN non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo dedotto, il ricorrente, denun- falsa applicazione dell'art. 360ziando violazione e nn. 3 e 5 CPC per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa le risultanze processuali, quali punti decisivi della controversia>>, si duole che il tribunale non abbia attribuito alcuna rilevanza probatoria alla certificazione rilasciata dal Sindaco di Macchia Valfor- tore, attestante in modo preciso e non suscettibile di 8336/99 3- dubbio l'edificazione, in quel Comune, di un manufatto a più piani e più appartamenti, destinati ad abitazione dei d'esso ricorrente, donde l'esclusione dello familiari svolgimento di qualsiasi attività commerciale e della qualità d'imprenditore; abbia errato nel ritenere la contestazione del credito limitata all'importo del "pezzo sostituito", poiché l'obbligazione dedotta in giudizio e risultante dalle fatture prodotte non poteva rappresenta- re il corrispettivo del medesimo, mentre l'effettivo ed integrale pagamento dell'intera fornitura era stato sem- pre sostenuto nel corso del giudizio e confermato anche dalla dichiarazione del teste Muccigrosso;
non abbia te- nuto in alcun conto quanto ribadito, sul punto, anche in comparsa conclusionale e cioè trattarsi "di obbligazione già estinta", sicché nulla era dovuto alla ER & C. Il motivo non merita accoglimento. Anzi di procedere all'esame delle ragioni d'impu- gnazione, devesi rilevare come il motivo denunzi la vio- lazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 CPC;
vuolsi credere che siasi inteso dedurre non la violazione dell'art. 360 CPC, nelle sue varie articolazioni, ma quella di norme di di- ritto, sostanziale o processuale, suscettibile di censura in sede di legittimità in quanto sussumibile nelle fatti- specie previste dal citato art. 360 CPC. Quest'ultimo, infatti, non può formare oggetto di 8336/99 4. violazioni da parte dei giudici del merito, inteso com'è non a dettare regole dell'attività giurisdizionale, cui detti giudici debbano attenersi e possano, pertanto, vio- lare, ma ad individuare le varie ipotesi di deviazioni dalla corretta applicazione d'altre norme poste dall'or- dinamento, nelle quali gli stessi possano incorrere, que- ste indicando come suscettibili di censura nel giudizio di legittimità; così come il successivo art. 366 CPC in- dica le modalità con le quali dette deviazioni debbono essere prospettate e gli elementi essenziali dell'atto con il quale la prospettazione deve aver luogo ai fini d'una valida introduzione del giudizio di legittimità. Precisazioni non superflue, quelle che precedono, in ragione delle carenze riscontrabili nell'atto intro- duttivo in esame. Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 a pena d'inammissibilità del mo- CPC dev'esser dedotto - tivo, giusta l'espressa previsione dell'art. 366 n. 4 CPC mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, con ar- gomentazioni intelligibili ed esaurienti, motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatri- A 8336/99 5. ce in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell' ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi del- la disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere sulle que- stioni di diritto poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle so- luzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, in guisa da dimostrare l'erroneità delle une e la correttezza del- le altre, bensì mediante la mera apodittica contrapposi- zione delle prime alle seconde. Nella specie il ricorrente, oltre a non aver denun- ziato nel motivo la violazione di norme puntualmente individuate, neppure ha sviluppato nell'esposizione argo- mento alcuno in diritto, inteso nel senso sopra precisa- to, per contestare, con specifico riferimento a regole o principi giuridici determinati, un qualche convincimento espresso dal giudice del merito nel quale possa ravvisar- si un'erronea interpretazione od applicazione di legge. Può solo presumersi, dal contesto del discorso, che siasi inteso denunziare la violazione dell'art. 2955 n. 5 CC, ma, al riguardo, il ricorrente si limita a far rife- rimento all'insussistenza d'una sua attività commerciale 8336/99 - 6 - ed alla consistenza dell'edificio realizzato, trattasi, tuttavia, di questioni in fatto, del tutto distinte ed irrilevanti rispetto a quelle in diritto cui, ex art. 360 n.3 CPC, possono dar luogo eventuali errori nella corret- ta interpretazione e/o applicazione della norma. Per sola completezza di motivazione può, dunque, evidenziarsi come la prescrizione presuntiva annuale pre- vista dall'art. 2955 n. 5 CC per i crediti dei commer- cianti relativamente al prezzo delle merci vendute a chi non ne fà commercio, né deve destinarle ad impieghi pro- duttivi, non possa trovare applicazione se la vendita, quand' anche rientri in tale paradigma, sia stata stipula- ta per iscritto o le parti abbiano espressamente pattuito la dilazione od il frazionamento della solutio, in guisa mi- da escludere che si tratti d'una normale vendita al nuto, nella quale il pagamento avviene di solito in mo- contante alla consegna della merce о comunque neta a brevissimo termine e senza rilascio di quietanza (Cass. 5008/95, 4225/83). Nella specie, come accertato dal giudice del merito con affermazione non contestata dal ricorrente, in paga- mento dell'intera fornitura vennero rilasciati effetti cambiari (tornati insoluti) eppertanto la disposizione sulla prescrizione presuntiva della quale lo stesso ri- corrente ha inteso giovarsi non potrebbe comunque trovare 8336/99 -7- applicazione, indipendentemente dalla ricorrenza ○ meno degli altri elementi costitutivi della fattispecie. Quanto, poi, alle ulteriori argomentazioni con le quali si deducono, in relazione alla prova del preteso integrale pagamento, vizi di motivazione della sentenza, va rammentato che il motivo ex art. 360 n. 5 CPC deve contenere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomen- tazioni, ovvero d'illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso od ancora della mancanza di coerenza tra le variecomune, ragioni esposte e, quindi, dell'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e dell'insanabile contrasto tra gli stessi;
mentre non vi si può far valere la non ri- spondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giu- dice del merito al convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici da- ti acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, in- terni all'ambito della discrezionalità di valutazione de- gli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe com'è, 8336/99 -8- -appunto, per quello in esame in un'inammissibile istan- za di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione del- la sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte. Né, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esa- --- me logico e coerente di quelle tra le prospettazioni del- le parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo. Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpre- tazione degli accertamenti in fatto, e già per ciò solo inammissibile, neppure risulta, d'altronde, adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle 8336/99 9- quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, giacché dall'esame di quanto dedotto, anche con non con- sentiti riferimenti per relationem agli atti della prece- dente fase, non è dato desumere l'esatto significato e l'effettivo rilievo delle risultanze stesse, delle quali non è riportato l'integrale contenuto bensì solo una frammentaria ricostruzione basata sull'estrapolazione di talune loro componenti o sulla prospettazione per rias- sunto del significato di esse quale dal ricorrente stesso soggettivamente inteso e da contrapporre alle valutazioni del complesso delle acquisizioni probatorie effettuate nella sentenza impugnata;
modalità di deduzione della censura evidentemente inidonea, in quanto, per il princi- pio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, è con- dizione d'ammissibilità del motivo il consentire al giu- dice di legittimità di procedere alla valutazione, se pure in astratto, della decisività, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, delle risultanze assunte er- roneamente od insufficientemente valutate. Le tesi esposte nelle censure mosse alle dette so- luzioni, d'altronde, in quanto basate sulla valorizzazio- ne di singoli parziali elementi di giudizio, tratti per di più da alcune soltanto delle emergenze istruttorie, mancano d'una disamina complessiva delle emergenze stesse 8336/99 10 - e d'una valutazione comparativa con le argomentazioni che nell'impugnata sentenza sono, per contro, sviluppate sul- la base del complesso degli elementi di giudizio acquisi- ti e non su di una visione settoriale di essi, per il che non conseguono il risultato di prospettare una critica valida e convincente ma si traducono, sostanzialmente, non nella prospettazione di vizi dell'iter logico seguito dal detto giudice, rilevanti ai fini d'una censura di tale iter ex art. 360 n. 5 CPC, bensì in quell'istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito in ordine ad elementi di giudizio in fatto che, come si è già sopra evidenziato, è imammissi- bile in sede di legittimità. L'esaminato motivo non meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto. Non v'ha luogo a provvedere sulle spese non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P. Q. M.
مهور LA CORTE من310 Respinge il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 27.3.2001. Il Presidente бойчел Салютало Arthury Il Cons. est. IL CANCELLIERE C1 .2001 ERa Neri 01 5 2