Sentenza 19 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di regime carcerario differenziato di cui all'art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario, il decreto di proroga deve essere sorretto da una motivazione specifica ed autonoma circa la persistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza, non essendo legittima una motivazione apparente o stereotipa nè una sorta di automatismo nella proroga medesima. (La Corte ha precisato che rimane intatto a carico dell'autorità amministrativa il dovere di esplicitare gli elementi da cui risulta che non è venuto meno il pericolo di contatti tra il condannato e altri esponenti di associazioni criminali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2005, n. 41717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41717 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 19/10/2005
Dott. GIRONI Emilio rel. est. Consigliere SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni Consigliere N. 3461
Dott. URBAN Giancarlo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola Consigliere N. 13930/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON US N. IL 25/04/1954;
avverso ORDINANZA del 09/03/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gialanella per ann.to con r..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe, pur dichiarandone inefficaci le disposizioni sub a) ed e) in tema di limitazione del numero dei colloqui con i familiari e dei pacchi mensili ricevibili dall'esterno, ha respinto il reclamo di MA SE avverso il decreto di proroga del regime di cui all'art. 41-bis O.P, adottato dal Ministro della Giustizia in data 17.12.2004 sul rilievo del mancato intervento di mutamenti sostanziali dell'atteggiamento e della pericolosità del detenuto, esponente di spicco di "Cosa Nostra", la cui capacità di mantenere contatti con l'associazione criminale di appartenenza, ancora operante, non poteva ritenersi cessata, in difetto di sostanziali modifiche della struttura del sodalizio (ovvero del suo definitivo scioglimento) o del comportamento del soggetto (mediante avvio di collaborazione con la giustizia), non potendo dalla mera detenzione derivare la recisione dei pregressi legami ed essendo il regime adottato funzionale all'elisione del rischio che il condannato, anche dal carcere, "possa dare un contributo di impulso e di indirizzo, di coordinamento o altro tipo a scelte delinquenziali concretizzatesi in fatti di reato, compiute da persone operanti all'esterno in stato di libertà, appartenenti alla medesima organizzazione criminosa e posti in situazione gerarchicamente subordinata".
Ricorre il difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sull'assunto che il MA, avendo terminato di espiare la condanna per il delitto associativo di cui all'art. 416-bis c.p., è ora detenuto solo per omicidio consumato e tentato, non aggravati ex art. 7 d.l. n. 152/1991, ovvero per titoli di reato non legittimanti l'adozione del regime di cui all'art. 41-bis O.P. ed il cui preteso carattere mafioso, in difetto di formale contestazione, non può essere ritenuto dal T.S..
Il ricorrente lamenta, inoltre, che l'ennesimo decreto di proroga costituirebbe mera reiterazione di quelli precedenti e che sarebbe stato arbitrariamente invertito l'onere della prova, facendosi carico al detenuto di dimostrare di non essere più pericoloso, laddove incomberebbe all'Amm.ne dare la prova della permanenza delle condizioni per la proroga, insuscettibili di presunzione e, nella specie, ritenute "in modo generico ed astratto, senza alcuna seria ed effettiva verifica degli elementi riportati nel decreto ministeriale (risalenti nel tempo) e senza valutare gli altri dati idonei a rendere veramente concreto il giudizio sulla effettività della capacità di collegamenti con associazioni criminali (ed in primo luogo gli effetti estintivi che su detto pericolo hanno avuto tredici anni di sottoposizione al regime differenziato)".
Il primo motivo di ricorso è infondato, alla stregua degli orientamenti consolidati di questa corte circa l'inscindibilità del cumulo delle pene e circa la prevalenza del dato sostanziale su quello formale in ordine all'identificazione dei titoli di reato che possono dar luogo all'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis O.P. (v., da ultimo, sul primo punto, Cass., sez. 1^, 16.3.2004, Tripodi, Ced Cass., rv. 227.759 e 20.1.2005, Mazzitelli, id., rv. 230.752 e, sul secondo punto, sez. 1^, 23.11.2004, Bosti, id., rv. 230.539 e 4.11.2004, Albanese, id., rv. 230.166).
Deve, invece, ritenersi fondato, alla luce dei principi stabiliti da questa stessa sezione con sentenza 26.1.2004, Zara (Foro it., 2004, 2^, 129) e ribaditi dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 417 del 13-23.12.2004, il secondo motivo di doglianza. Conformemente a quanto statuito con le citate pronunce, infatti, il comma 2-bis dell'art. 41-bis O.P., nel testo introdotto dall'art. 2 l. n. 279/2002, può ritenersi immune da rilievi di legittimità
costituzionale solo ove interpretato nel senso che ogni decreto di proroga deve essere sorretto da autonoma e congrua motivazione in ordine alla persistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza che il regime speciale mira a prevenire, "non potendosi consentire, per una sorta di inammissibile automatismo, che la novellata norma autorizzi semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte", con l'ulteriore precisazione che l'inciso "purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno" non comporta alcuna inversione dell'onere della prova, "in quanto rimane intatto l'obbligo di dare una congrua motivazione in ordine agli elementi da cui risulti che il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno". In altri termini, sia in sede di legittimità che in sede di giudizio di costituzionalità, si è ritenuto che la lettera della legge solo apparentemente consenta l'automatica prorogabilità del regime speciale a condizione che la capacità del detenuto di mantenere i predetti contatti non risulti cessata, unica soluzione interpretativa conforme a costituzione essendo quella per cui in occasione dell'adozione di ogni decreto di proroga l'Amministrazione è tenuta a dare autonomamente e congruamente conto degli "elementi", ovvero dei concreti dati fattuali, da cui desumere l'attualità e permanenza del pericolo alla cui prevenzione è finalizzata l'adozione del regime differenziato.
Ciò premesso, il provvedimento impugnato ha ancorato il giudizio circa la persistenza di detto pericolo alla mancanza di "sostanziali mutazioni nella struttura del gruppo (il suo definitivo scioglimento" od all'assenza di modificazioni "nell'atteggiamento del soggetto (la collaborazione con la giustizia", il che equivale, nella specie, ad affermare che sino allo smantellamento di "Cosa Nostra" o, quantomeno, dell'articolazione locale in cui il soggetto militava, ovvero sino all'avvio di una sua fattiva collaborazione con la giustizia, il regime differenziato in esame potrà essere legittimamente prorogato;
ma in tal modo la proroga viene ad essere giustificata unicamente in base agli stessi presupposti che legittimarono l'originaria imposizione del regime piuttosto che sulla scorta di concreti elementi denotanti la persistenza della capacità del detenuto di mantenere i contatti con il sodalizio di appartenenza, esplicitamente affermandosi (come emerge dalle precedenti citazioni testuali) che solo lo scioglimento dell'associazione criminale o la formale dissociazione dell'associato, connotata dall'avvio di collaborazione con le istituzioni, potranno valere a porre fine alla reiterazione, altrimenti lecita, dei provvedimenti di proroga.
Coerentemente con tale impostazione, nella sostanza (al di là dei formali dinieghi) incentrata sulla presunzione di permanenza della capacità del detenuto di mantenere i contatti con l'organizzazione malavitosa sino al definitivo scioglimento della stessa od al tangibile "pentimento" del condannato, l'ordinanza si limita a richiamare il certamente imponente e grave curriculum criminale del MA e ad evidenziare il pregresso inserimento dello stesso in posizione apicale in seno alla cosca mafiosa peraltro pacificamente risultante dalle sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti, senza, tuttavia, minimamente indicare, come postulato dalla citata ordinanza n. 417/2004 della Corte costituzionale, "gli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali", tali non potendosi considerare, a giudizio di questa corte, la semplice permanenza in vita dell'associazione mafiosa e la mancata assunzione di un atteggiamento collaborativo da parte del detenuto. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per nuovo esame da condurre alla stregua dei surrichiamati principi concordemente indicati dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al T.S. di Torino.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2005