Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 2658
CASS
Sentenza 10 gennaio 2005

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Nel procedimento amministrativo inteso all'applicazione o alla conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non sussiste l'obbligo, da parte dell'autorità amministrativa, di dare all'interessato comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'attività interna svolta dall'Amministrazione ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento ministeriale che è soggetto a reclamo a seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale l'interessato può svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa. (In motivazione, la Corte ha anche sottolineato come, "in subiecta materia", trattandosi di provvedimento diretto alla repressione della criminalità, la comunicazione di avvio del procedimento - che presuppone la facoltà dell'interessato di accesso agli atti - è esclusa anche dal divieto di tale accesso posto dal regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al relativo diritto, approvato con decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994 n. 415). (Conf. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)

In tema di provvedimento ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario a norma dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 23 dicembre 2002 n. 279, la mancata acquisizione del parere del P.M. procedente non è necessaria allorché il provvedimento sia adottato nei confronti di condannato in via definitiva. (In motivazione, la Corte ha peraltro chiarito che tale parere non occorre neanche quando siano state recepite nel decreto ex art. 41-bis le informative della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia, le quali, essendo organismi di raccordo investigativo, sono in grado di fornire tutte le informazioni necessarie in merito all'associazione criminale di appartenenza dell'interessato). (Conf. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)

Il termine di dieci giorni per la decisione sul reclamo avverso il D.M. di applicazione o conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) ha carattere ordinatorio e non perentorio, e, di conseguenza la sua inosservanza non è causa di nullità. (Conf. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 2658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2658
    Data del deposito : 10 gennaio 2005

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