Sentenza 10 gennaio 2005
Massime • 3
Nel procedimento amministrativo inteso all'applicazione o alla conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non sussiste l'obbligo, da parte dell'autorità amministrativa, di dare all'interessato comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'attività interna svolta dall'Amministrazione ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento ministeriale che è soggetto a reclamo a seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale l'interessato può svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa. (In motivazione, la Corte ha anche sottolineato come, "in subiecta materia", trattandosi di provvedimento diretto alla repressione della criminalità, la comunicazione di avvio del procedimento - che presuppone la facoltà dell'interessato di accesso agli atti - è esclusa anche dal divieto di tale accesso posto dal regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al relativo diritto, approvato con decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994 n. 415). (Conf. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)
In tema di provvedimento ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario a norma dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 23 dicembre 2002 n. 279, la mancata acquisizione del parere del P.M. procedente non è necessaria allorché il provvedimento sia adottato nei confronti di condannato in via definitiva. (In motivazione, la Corte ha peraltro chiarito che tale parere non occorre neanche quando siano state recepite nel decreto ex art. 41-bis le informative della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia, le quali, essendo organismi di raccordo investigativo, sono in grado di fornire tutte le informazioni necessarie in merito all'associazione criminale di appartenenza dell'interessato). (Conf. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)
Il termine di dieci giorni per la decisione sul reclamo avverso il D.M. di applicazione o conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) ha carattere ordinatorio e non perentorio, e, di conseguenza la sua inosservanza non è causa di nullità. (Conf. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2005 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2 658/05 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 58 PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/01/2005
SENTENZA N. 9/05 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. TERESI RENATO
1. Dott. CHIEFFI SEVERO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE Π N. 027999/2004 2. Dott.SILVESTRI GIOVANNI
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " 11
4.Dott. CORRADINI GRAZIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AR PO N. IL 24/07/1964
avverso ORDINANZA del 03/06/2004
TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
1.Rigetto del ricorso. CHIEFFI SEVERO
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
27 GEN 2005
IL CANCELLIERE
Rosanna Pani
O
N
18 65
Con ordinanza 03/06/2004 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo proposto da CI PO avverso il decreto 23/12/2003 del Ministro della Giustizia, con il quale era stato prorogato nei suoi confronti per la durata di un anno il regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41 bis co. 2 ord. penit. come sostituito dalla L. 279/2002.
In motivazione il Tribunale osservava che tale provvedimento doveva ritenersi pienamente legittimo, tenuto conto della elevata ed attuale pericolosità sociale dello CI, desumibile dalla condanna definitiva alla pena dell'ergastolo per delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio volontario ed altro, nonché da condanne non ancora definitive per vari delitti, tra i quali quello previsto dall'art. 416 bis c.p.. In particolare dalle suddette sentenze di condanna emergeva la posizione apicale dello CI nell'ambito della famiglia mafiosa di Siculiana, associata a "Cosa
Nostra" ed ancora attiva sul territorio. Pertanto, secondo il Tribunale, le varie limitazioni imposte con il decreto dovevano considerarsi pienamente legittime, in quanto in regime ordinario di detenzione lo CI sarebbe stato in grado di mantenere contatti con l'associazione criminale, tanto più che mancavano elementi (scioglimento del gruppo criminale o dissociazione del detenuto dal clan), dai quali si potesse desumere che fosse venuta meno la capacità del detenuto di mantenere tali contatti con l'associazione criminale ancora operante sul territorio.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, il quale, anche con memoria successivamente presentata, ne ha chiesto l'annullamento, deducendo: a) la violazione dell'art. 41 bis comma 2 sexies sul rilievo che il reclamo non era stato deciso nel termine di gg. 10; b) la violazione della L.
241/1990 sul rilievo che, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, non erano state messe a disposizione dell'interessato le
1 informative da parte dell'Autorità Ministeriale;
c) la violazione dell'art. 41 bis comma 2 bis ord. penit. sul rilievo che non erano stati acquisiti i pareri del
P.M.; d) la carenza della motivazione in ordine alla ritenuta capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione di appartenenza, tanto più che non erano stati indicati specifici elementi dai quali si potesse desumere la persistenza di tali collegamenti.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo relativo alla mancata decisione del reclamo nel termine di gg. 10, è sufficiente rilevare che trattasi di termine ordinatorio e non perentorio, di guisa che alcuna nullità può derivare dall'inosservanza di 1
tale termine.
Quanto al secondo motivo, non vi è dubbio che l'obbligo da parte dell'autorità procedente di comunicare l'avvio di una fase conoscitiva e di indagine, previsto dall'art. 7 co. 1 L. 241/1990, che consente all'interessato di presentare memorie e documenti a propria difesa, ha carattere generale ed è, quindi, applicabile alla gran parte dei procedimenti amministrativi. Tuttavia va rilevato che il rispetto del giusto procedimento amministrativo, costituendo un criterio generale di orientamento cui la Pubblica Amministrazione si deve comunque adeguare, non può considerarsi un principio assistito in assoluto da garanzia di difesa (vedi a tal proposito sentenze nn. 57/1995 e 210/1995 della
Corte Costituzionale in materia di applicazione dell'art. 7 L. 241/1990).
Pertanto in presenza di procedimenti particolari come quelli diretti
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all'applicazione del regime differenziato di detenzione, che sono regolati da norme che assicurano comunque il rispetto del principio del giusto procedimento e che sono caratterizzati da esigenze di celerità della procedura si deve escludere che sussista l'obbligo da parte dell'Autorità
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Amministrativa procedente di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990. Infatti in materia di e 2 applicazione del regime differenziato di detenzione - il cui procedimento è disciplinato da regole specificamente indicate dalla legge proprio al fine di assicurare il giusto procedimento l'onere di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento deve ritenersi escluso, in quanto l'attività interna svolta dall'Autorità Amministrativa ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento ministeriale, che è soggetto a reclamo a seguito del quale si instaura un procedimento di natura giurisdizionale, ove l'interessato potrà svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa.
D'altra parte la comunicazione dell'avvio del procedimento da parte dell'Autorità Amministrativa procedente deve ritenersi esclusa in "subiecta materia" sotto altro profilo ai sensi dell'art. 24 L. 241/1990. Infatti detta comunicazione presuppone necessariamente la possibilità da parte dell'interessato di accedere alle relazioni di polizia e ai documenti posti a base della proposta. In "subiecta materia", trattandosi di provvedimenti diretti alla repressione della criminalità, tale accesso deve ritenersi vietato ai sensi del regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 10/5/1994 n. accesso
415 in attuazione dell'art. 24 della L. 241/1990 - che all'art. 3 lett. a) include tra le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e di sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e di repressione della criminalità “le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza ...". Pertanto, essendo vietato all'interessato l'accesso alla documentazione posta a base del decreto ministeriale, in questa fase del procedimento non sarebbe possibile per l'interessato nemmeno instaurare un minimo di contraddittorio.
Quanto al terzo motivo relativo alla mancata acquisizione dei pareri del
Д 3 P.M., è sufficiente rilevare che a parte la considerazione che nel caso di specie il ricorrente risulta condannato per alcuni processi in via definitiva, di guisa che non vi era alcuna necessità di acquisire i pareri del P.M. che procedeva alle indagini preliminari o quelli del P.M. "presso il giudice che procede" - sono state recepite nel provvedimento ministeriale le informative della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Distrettuale Antimafia,
le quali, essendo organismi di raccordo investigativo, sono in grado di fornire tutte le informazioni necessarie in merito alla associazione mafiosa di appartenenza del ricorrente.
Quanto al quarto motivo, va premesso che la Corte Costituzionale - prima con la sentenza n. 349/93 e poi con le successive sentenze nn. 351/1996 e
376/1997 – ha affermato il principio che l'Autorità amministrativa da un lato non può disporre trattamenti contrari al senso di umanità e al diritto di difesa o imporre trattamenti che prevedano forme di violenza fisica e morale nei confronti del detenuto, e dall'altro deve dare conto dei motivi della deroga alle regole ordinarie di trattamento da porsi in stretta correlazione alle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica poste a base della situazione di emergenza prevista dalla legge, con l'ulteriore precisazione che l'esercizio del potere ministeriale incontra un limite nella disposizione di "misure che per il loro contenuto non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento".
Orbene nel caso di specie il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla qualificata ed attuale pericolosità del detenuto ed alla sua attuale capacità di mantenere contatti con l'associazione criminale di appartenenza è stato ancorato a specifici elementi risultanti dagli atti, la cui valutazione si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità.
Né può ritenersi fondata la censura relativa al fatto che la capacità di
4 mantenere i collegamenti con l'associazione di appartenenza è stata affermata dal Tribunale senza l'indicazione di specifici elementi. Infatti il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici, ha valorizzato elementi particolarmente significativi, quali il ruolo apicale svolto dal ricorrente e l'attuale operatività sul territorio dell'associazione criminale di appartenenza, nonché la mancanza di elementi sintomatici della rescissione del vincolo associativo. Né può ritenersi fondato il motivo relativo alle limitazioni imposte con il decreto. Infatti si deve escludere che tali limitazioni siano puramente afflittive, tenuto conto della loro stretta correlazione con le esigenze di ordine e di sicurezza perseguite dal provvedimento ministeriale.
Ne consegue che - poiché il giudizio è stato ancorato ad elementi specifici, dai quali emerge con tutta evidenza la corrispondenza dell'atto alla sua funzione legale - correttamente il Tribunale ha ritenuto la piena legittimità del decreto ministeriale con tutte le limitazioni ivi previste, compresa quella relativa alla limitazione dei colloqui.
Èappena il caso di rilevare infine che la dedotta questione di legittimità
costituzionale, oltre ad essere stata formulata in modo del tutto generico, deve considerarsi nel caso di specie irrilevante, in quanto non risulta che il ricorrente abbia chiesto di essere tradotto in udienza o nel corso dell'udienza medesima sia stata eccepita dal difensore la lesione del diritto di difesa.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 10/01/2005
Il Presidente Il Consigliere est. tum Meine Mi 5