Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2011, n. 98
CASS
Sentenza 12 ottobre 2011

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Il procedimento amministrativo all'esito del quale è emanato il decreto di applicazione o conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge n. 354 del 1975 non prevede la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge n. 241 del 1990, sia perché, essendo il provvedimento diretto alla repressione della criminalità, la comunicazione dell'avvio del procedimento - che presuppone la facoltà dell'interessato di accesso agli atti - è esclusa dal divieto posto dal regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al relativo diritto, sia perché l'attività interna svolta dall'Amministrazione ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento ministeriale che è soggetto a reclamo, a seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale l'interessato può svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2011, n. 98
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 98
    Data del deposito : 12 ottobre 2011

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