Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2001, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
6 I Z 1 A / R T 6 S I 2 A G . 5 E R IN 01 2 7 8 / 0 1 . M . R P . L REPUF L D A A L D . E B D E I A I T T S R A N N T I 1 E E 3 S R S LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE 1 E I E Oggetto . A T N Tukufi A SEZIONE TRIBUTARIA IRPEF LOR M осибаше в Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18180/98 CANTILLODott. Michele - Presidente Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 2688 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 06/10/00Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. gr diritti L. 3000 3.1 GEN. 2001 COCCHIARONE GIOVANNA, domiciliato in ROMA presso IL CANCELLIERE cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PELOSI GIACINTO LIRE 3000 Via Fratelli Bisogno n. 5 83100 CANCELLERIA AVELLINO (avviso 1 0 postale), giusta procura a margine;
- ricorrente C408188 contro Ш UFF. DISTRETTUALE II DD PAGANI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 64/98 della Commissione 2000 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 3/7/98; ! 1631 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine l'accoglimento.
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. AR NA, rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finan- ze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigra- fe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha respinto l'appello della stessa odierna ri- corrente, confermando il giudizio di primo grado di ri- getto del ricorso introduttivo della contribuente.
1.2. In fatto, AR NA ha dichiarato, ai fini IRPEF ed ILOR, per l'anno 1987, il reddito com- plessivo di lire 20.218.000. L'Ufficio Distrettuale delle II.DD. competente ha accertato, invece, in via sintetica (ai sensi dell'art. 38, comma 4, DPR 600/73) il reddito complessivo di lire 45.565.597, applicando i coefficienti presuntivi di reddito ai seguenti ele- menti: a) disponibilità di una abitazione di proprie- 2 tà; b) disponibilità di collaboratori domestici per 268 ore annue. La contribuente ha impugnato l'accertamento dedu- cendo a) che l'abitazione è stata acquistata negli anni precedenti, prima che si separasse dal marito, e che la stessa è gravata di mutuo le cui rate vengono pagate ancora dal marito;
b) che anche le collaborazioni domestiche ven- gono pagate dal marito, anche se il relativo costo lo ha portato lei in deduzione. La Commissione Tributaria di primo grado ha respin- to il ricorso perché la ricorrente non avrebbe provato quanto asserito. La Commissione Regionale, come già accennato, ha respinto l'appello.
1.3. A sostegno del ricorso, la AR deduce la totale carenza di motivazione della sentenza impu- gnata. La ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
1.4. Nessuna attività processuale ha svolto il Mi- nistero intimato.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare fondato e merita accoglimen- to.
2.2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso pur essendo intestato contro l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pagani, è stato correttamente notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma e, quindi, non ricorre la ipotesi della inammissi- bilità prospettata dal Procuratore Generale, tenuto conto del rapporto organico che lega gli uffici perife- rici al Ministero.
2.3. Nel merito, la sentenza appare assolutamente carente di motivazione. A fronte delle specifiche do- glianze della ricorrente, i giudici di appello hanno adottato la loro decisione sulla base di una motivazio- ne, del tutto inesistente o che, comunque, è soltanto apparente, potendo essere utilizzata per qualsiasi con- troversia. Infatti, il "percorso argomentativo dei giu- dici" è tutto riassunto in questa un'unica, quanto inu- tile, proposizione: "esaminata la documentazione, sen- tite le parti in contraddittorio, conferma la decisio- ne". Quali siano i documenti esaminati, cosa sia risul- tato dagli stessi e dalle dichiarazioni delle parti non è dato sapere.
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere ac- colto. La sentenza impugnata, quindi, va cassata con rinvio al giudice a quo, che dovrà pronunciarsi nuova- mente sulla controversia, tenendo conto di tutte le prospettate dalla ricorrente censure con i motivi di appello. Il giudice del merito deciderà anche sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2000 Il Consiglier estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr. Michele Cantitto) Кё E N O I Z A S IL CANCELLIERE C1 AP GETF 2004 DEPOSITAT Oggi CANCELLIERE C1 AL AN E N IO 6 8 Z 9 A 1 / 5 R /4 . T IS 6 N 2 - G . E B .R R A . .P I L D L A R A L D A E . T D B E I A T U S T B N N I E 1 E A S S 3 R I 1 E I T R . A E N T A M 5