Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2003, n. 10243
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Sentenza 27 giugno 2003

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La Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli, prevista dall'art. 17 del D.L. 27 febbraio 1919, n. 219 convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290, è un organo giurisdizionale speciale (con funzioni arbitrali e in unica istanza di merito) la cui competenza giurisdizionale è rigorosamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la "determinazione" delle indennità di espropriazione e di occupazione derivanti dai corrispondenti provvedimenti ablativi necessari per le opere da eseguirsi nel Comune e nella provincia di Napoli, e sempre che dette indennità non siano state "amichevolmente concordate tra il proprietario e l'espropriante". Pertanto sono sottratte alla giurisdizione della predetta Giunta, e rimangono invece attribuite a quella del giudice ordinario (da individuarsi secondo gli ordinari criteri) innanzitutto le controversie che attengono non già alla "liquidazione" delle suddette indennità, sibbene all'accertamento del "diritto" alle stesse, quali quelle aventi ad oggetto i vizi del provvedimento contenente la loro determinazione in sede amministrativa o del relativo procedimento, ovvero il risarcimento del danno conseguente a tali vizi; inoltre tutte le controversie comunque riguardanti dette indennità quando le stesse siano state concordate amichevolmente.

Le sentenze della Corte Costituzionale dichiarative della incostituzionalità di un organo giurisdizionale non comportano l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo, ove intervengano dopo la conclusione di essa, salvo che la relativa questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata prima dell'esaurimento di detta fase.

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e in particolare in base al cosiddetto "petitum sostanziale", il quale si identifica, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al giudice, anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dei fatti indicati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2003, n. 10243
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10243
    Data del deposito : 27 giugno 2003

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