Sentenza 27 giugno 2003
Massime • 3
La Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli, prevista dall'art. 17 del D.L. 27 febbraio 1919, n. 219 convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290, è un organo giurisdizionale speciale (con funzioni arbitrali e in unica istanza di merito) la cui competenza giurisdizionale è rigorosamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la "determinazione" delle indennità di espropriazione e di occupazione derivanti dai corrispondenti provvedimenti ablativi necessari per le opere da eseguirsi nel Comune e nella provincia di Napoli, e sempre che dette indennità non siano state "amichevolmente concordate tra il proprietario e l'espropriante". Pertanto sono sottratte alla giurisdizione della predetta Giunta, e rimangono invece attribuite a quella del giudice ordinario (da individuarsi secondo gli ordinari criteri) innanzitutto le controversie che attengono non già alla "liquidazione" delle suddette indennità, sibbene all'accertamento del "diritto" alle stesse, quali quelle aventi ad oggetto i vizi del provvedimento contenente la loro determinazione in sede amministrativa o del relativo procedimento, ovvero il risarcimento del danno conseguente a tali vizi; inoltre tutte le controversie comunque riguardanti dette indennità quando le stesse siano state concordate amichevolmente.
Le sentenze della Corte Costituzionale dichiarative della incostituzionalità di un organo giurisdizionale non comportano l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo, ove intervengano dopo la conclusione di essa, salvo che la relativa questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata prima dell'esaurimento di detta fase.
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e in particolare in base al cosiddetto "petitum sostanziale", il quale si identifica, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al giudice, anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dei fatti indicati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2003, n. 10243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10243 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE CH - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI RI Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto CH - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOVOCEN, CONSORZIO PER L'EDILIZIA NAPOLETANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato AR CRISTINA ALESSANDRINI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALLODI GIOVANNI, STARACE ALDO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CI RE, CI GI, CI AR AR, PP ON, IPP CH, IPP PP, ESPOSITO SOFIA, LL EVA ON, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato MINERVINI PAOLO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
P.C.M. FUNZIONARIO C.I.P.E. EX ART. 84 L. 219/81;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 09060/98 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, FUNZIONARIO CIPE EX LEGE 219/81, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO NOVOCEN, CI RE, CI GI, CI M. AR, IPP ON, IPP CH, IPP PP, ESPOSITO SOFIA, LL È VA ON;
- intimati -
avverso la sentenza n. 150/97 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 18/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/03 dal Consigliere Dott. RI Gabriella LUCCIOLI;
udito l'Avvocato Paolo MINERVINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del quinto motivo del ricorso principale, rigetto nel resto e inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL LU, GI LU, RI EL LU, CO PP, CH PP, PE PP, IA OS ed EV NT AL convenivano in giudizio il Consorzio Novecen ed il funzionario delegato CIPE presso la presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, chiedendone la condanna al pagamento della indennità di occupazione degli immobili di loro proprietà siti in Napoli, quartiere Piscinola, vico 2^ Risorgimento, oltre gli interessi legali, dalla data dell'occupazione a quella del rilascio, o in subordine sino al 22 aprile 1994, data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ordinato il rilascio degli immobili stessi. Deducevano gli attori che gli immobili erano stati individuati con provvedimenti del Sindaco di Napoli, nella qualità di commissario straordinario del governo, con i quali era stata disposta l'occupazione temporanea ed urgente a far data dal 25 maggio 1988;
che avverso tali provvedimenti essi avevano proposto ricorso al TAR della Campania, il quale con sentenze n. 150 del 1986 e n. 358 del 1986, successivamente confermate dal Consiglio di Stato, ne aveva pronunciato l'annullamento; che con ordinanza del 25 maggio 1988 le aree sulle quali insistevano i fabbricati erano state oggetto di provvedimenti di reindividuazione, la cui esecuzione era stata sospesa dal TAR della Campania con ordinanza del 7 settembre 1988;
che essi avevano quindi convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il funzionario CIPE ed il Consorzio Novocen per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla apprensione degli immobili;
che nel corso del giudizio era stata disposta una consulenza tecnica di ufficio diretta ad accertare l'esistenza e l'ammontare di detti danni, nonché di quelli derivati dal loro mancato godimento;
che il Tribunale con sentenza del 22 aprile 1994 aveva accolto la domanda ed ordinato ai convenuti l'immediato rilascio dei beni, i quali tuttavia erano ancora in possesso del funzionario CEPE. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 6 novembre - 18 dicembre 1997 la Giunta speciale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della presidenza del Consiglio dei Ministri e condannava il Consorzio a depositare in favore degli attori l'indennità di occupazione nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sull'importo complessivo di L. 1.060.330.900, con decorrenza dal momento della perdita del possesso sino alla data di pubblicazione della sentenza stessa, con gli ulteriori interessi legali sino al deposito di quanto dovuto. In motivazione la Giunta speciale, premesso che il Consorzio Novocen, quale concessionario delle opere di cui al programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, era l'unico soggetto responsabile nei confronti degli espropriati per tutte le obbligazioni derivanti dalla procedura espropriativa, affermava il diritto dei proprietari istanti all'indennità volta a compensare il nocumento derivato dal mancato godimento dei beni occupati e procedeva alla quantificazione di detta indennità assumendo a parametro il valore di mercato dei beni stessi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Consorzio Novocen deducendo cinque motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato controricorso ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. AL LU, GI LU, RI EL LU, CH PE PP, CO PP, IA OS ed EV NT AL hanno a loro volta resistito con controricorso illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Va innanzi tutto rilevato che con sentenza n. 393 del 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legge luogotenenziale n. 219 del 1919, convertito nella legge n. 1290 del 1921, come modificato dall'art. 1 della legge n. 1131 del 1935, nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato, per contrasto con gli artt. 108 comma 2, 111 comma 2 e 25 comma 1 Cost. E tuttavia tale decisione non spiega effetti nella presente controversia, atteso che la questione di costituzionalità non è stata prospettata nel precedente grado, ne' il vizio relativo alla composizione della Giunta speciale è stato fatto valere in sede di ricorso.
Costituisce invero orientamento giurisprudenziale consolidato che le sentenze della Corte Costituzionale che dichiarino l'incostituzionalità di un organo giurisdizionale non comportano l'inefficacia della fase processuale svoltasi dinanzi a tale organo, ove intervengano dopo la conclusione di essa, a meno che la relativa questione sia stata sollevata prima dell'esaurimento di detta fase (così S.U. 1975 n. 3923; Cass. 1979 n. 2644; 1980 n. 493; 1998 n. 3334). Più recentemente queste sezioni unite, pronunciando in relazione al vizio di costituzione dei tribunali regionali della acque pubbliche per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 138 del r.d. n. 1775 del 1933, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 353 del 2002, hanno ricordato che deve essere considerata non già inesistente, ma nulla la sentenza emessa da un organo la cui composizione sia diversa da quella legale e che tale nullità, benché assoluta e rilevabile di ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. - che fa espressamente salva la disposizione dell'art. 161 c.p.c. - al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, con la conseguenza che, ove il vizio non sia stato tempestivamente denunciato o rilevato di ufficio nel corso del giudizio ed abbia determinato la nullità della sentenza, la deduzione di detta nullità resta sottoposta alle stesse regole, limiti e preclusioni propri dell'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza che la mancata denuncia di essa in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla, e quindi, in definitiva, la sua sanatoria. (Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 80 e ss. della l. 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, violazione dell'ordinanza del sindaco di Napoli - commissario straordinario del Governo, del 16 dicembre 1981 n. 45, violazione del d.l.l. 27 febbraio 1919 n. 219, difetto di giurisdizione, omessa motivazione su punto decisivo, si deduce il difetto di giurisdizione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, per essere la giurisdizione della stessa limitata alle opposizioni alla stima. Si rileva al riguardo che nella specie gli attori avevano chiesto il pagamento della indennità di occupazione asserendo che la procedura amministratila era illegittima, secondo le pronunzie emesse dal TAR della Campania e dal Tribunale di Napoli, ed avevano anzi invocato la liquidazione della indennità con riferimento alle valutazioni svolte dal consulente tecnico di ufficio nel giudizio instaurato dinanzi a detto Tribunale. Con il secondo motivo, denunciando violazione delle medesime norme, si deduce che gli attori nel giudizio dinanzi al Tribunale avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'occupazione dei beni di loro proprietà, sul presupposto della illegittimità della procedura espropriativa, onde la pretesa avanzata dinanzi alla Giunta speciale, intesa come richiesta di indennizzo per il mancato godimento degli immobili, era da ritenere già ricompresa in quella fatta valere dinanzi al Tribunale: si deduce pertanto difetto di giurisdizione della Giunta speciale anche sotto tale profilo. Le censure di difetto di giurisdizione della Giunta speciale contenute nei due motivi così sintetizzati devono essere accolte. Come è noto, ai fini del riparto della giurisdizione occorre aver riguardo, piuttosto che alla prospettazione della parte, al petitum sostanziale, identificato non solo o non tanto in funzione della concreta statuizione richiesta al giudice, ma anche e soprattutto in relazione alla causa petendi, ossia alla effettiva natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo alla sostanziale protezione ad essa accordata, in astratto, del diritto positivo (v., explurimis, S.U. 2002 n. 489;
2001 n. 64; 1999 n. 915; 1998 n. 6626; 1998 n. 5762).
Nella specie nell'atto introduttivo del giudizio gli attori hanno prospettato a fondamento della pretesa l'illegittimità dell'occupazione degli immobili di loro proprietà per essere stati i provvedimenti del Sindaco di Napoli, nella qualità di commissario straordinario di governo, che avevano disposto l'occupazione temporanea, annullati dal TAR della Campania con sentenze confermate dal Consiglio di Stato, e per essere stata quindi l'esecuzione del successivo provvedimento di reindividuazione sospesa dallo stesso TAR della Campania, hanno altresì dedotto di aver già proposto dinanzi al Tribunale di Napoli una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno loro derivato dall'illegittima apprensione dei beni ed hanno invocato la condanna dei convenuti al pagamento di una indennità di occupazione da calcolare sullo stesso valore di mercato accertato dal consulente tecnico di ufficio nominato da quel Tribunale.
Tale domanda, così determinata nel suo petitum sostanziale, si fonda chiaramente sulla illegittimità, per effetto delle richiamate pronunce del giudice amministrativo, della procedura espropriativa, ed appare pertanto diretta a far valere non già il diritto alla indennità per occupazione legittima, ma unicamente una pretesa risarcitoria per occupazione illegittima (peraltro già effettivamente azionata dinanzi al giudice ordinario), certamente non riconducibile alla giurisdizione della Giunta speciale. È noto invero che la Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli prevista dall'art. 17 del d.l.l. 27 febbraio 1919 n. 219, convertito in l. 24 agosto 1921 n. 1290, è un organo giurisdizionale speciale, con funzioni arbitrali ed in unica istanza di merito, la cui competenza giurisdizionale è rigorosamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima derivanti dai corrispondenti provvedimenti ablativi, necessari ai fini della realizzazione delle opere da eseguirsi nel Comune e nella Provincia di Napoli, sempre che dette indennità non siano state amichevolmente concordate tra il proprietario e l'espropriante. Queste sezioni unite hanno in più occasioni precisato che sono sottratte alla giurisdizione della stessa Giunta e restano attribuite al giudice ordinario tutte le controversie che attengono non già alla liquidazione di dette indennità, ma all'accertamento del diritto alle stesse, quali quelle aventi ad oggetto i vizi del provvedimento contenente la loro determinazione in sede amministrativa o del relativo procedimento, ovvero il risarcimento del danno conseguente a detti vizi, nonché quelle che riguardano dette indennità nelle ipotesi in cui siano state amichevolmente concordate (v., ex plurimis, S.U. 1999 n. 386; 1999 n. 110; 1998 n. 12714; 1997 n. 5898; 1993 n. 7703; 1992 n. 13703; 1990 n. 9209). L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale comporta l'assorbimento degli altri motivi di detto ricorso, nonché del ricorso incidentale.
Deve essere pertanto disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2003