Sentenza 14 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2010, n. 45602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45602 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 14/12/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania rel. Consigliere N. 3003
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 559/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA GI, nato il *21.4.1960 a Montercovino Pugliano*;
avverso l?ordinanza emessa in data 10.9.2009 dal Tribunale di Salerno;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VOLPE Giuseppe che ha concluso chiedendo l?annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Salerno, giudice dell?esecuzione, rigettava l?istanza avanzata da IU SI, volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: (a) della Corte d?appello di Salerno, del 28.5.2003, che aveva condannato il CA\ per bancarotta fraudolenta commessa il *24.1.2005*; e (b) della Corte d?appello di Salerno del 27.2.2007, che aveva condannato il CA\ per truffa ai danni dello Stato commessa il *25 e il 16 marzo 1991*.
Osservava, a ragione, che gli episodi di truffa, se apparivano connessi teleologicamente con le false fatturazioni strumentali alla erogazione e alla acquisizione (fraudolenta) dei contributi comunitari, non potevano ritenersi in continuazione con la bancarotta patrimoniale, non apparendo verosimile la deliberata, e fin dall?origine progettata, programmazione, altresi?, della sottrazione di beni strumentali, commessa a distanza, anche, di un considerevole intervallo temporale.
2. Ha proposto ricorso il condannato personalmente, chiedendo l?annullamento della ordinanza impugnata.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento dei dati processuali dolendosi in particolare dell?erroneo riferimento della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando invece la condanna concerneva soltanto una bancarotta documentale ed emergeva dalla stessa sentenza di condanna che la condotta si riferiva alle false fatturazioni e false registrazioni contabili strumentali alla realizzazione di truffe finalizzate all?ottenimento di contributi AIMA, quali quelle oggetto dell?altra condanna e per cui si era chiesta il riconoscimento della continuazione. D?altronde, prosegue il ricorrente, la continuazione era stata riconosciuta gia? da altro giudice tra la bancarotta documentale e ulteriori episodi di tentate truffe ai danni dello Stato, che rappresentavano una frazione delle condotte oggetto del successivo giudizio ordinario e per le quali era intervenuta sentenza di patteggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. Dagli atti non risulta affatto che la condanna 28.5.2003, per bancarotta fraudolenta commessa il *24.1.2005*, si riferisse a bancarotta patrimoniale. Il contrario appare, anzi, dalla decisione di questa Corte che il 13.2.2004 ha reso definitiva detta condanna (sent. n. 1108 del 2004). Secondo detta sentenza, difatti: All?imputato erano state originariamente contestate le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale perche? nella qualita? di amministratore della S.r.l. Natural foods, dichiarata fallita, aveva distratto e occultato i beni facenti parte del patrimonio sociale (ed in particolare tutti i beni strumentali dell?azienda ed i contributi comunitari, erogati dall?A.I.M.A. nel corso di tre annate, pari a L. 2.201.400.428) ed aveva tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. In primo grado l?imputato era stato assolto dall?imputazione di bancarotta patrimoniale non essendosi raggiunta la prova che i beni strumentali fossero stati sottratti e che i contributi A.I.M.A. fossero stati effettivamente erogati e sottratti ed era stato condannato per l?irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, preordinata all?ottenimento di contributi A.I.M.A., che aveva finito, comunque, per incidere sulla concreta idoneita? funzionale della contabilita? ad assicurare, a garanzia dei creditori, il corretto svolgimento e l?agevole controllo dell?attivita? commerciale, da cui scaturiva l?ipotesi di bancarotta documentale.
Ed e? sempre da tale sentenza che risulta altresi? da un lato il collegamento con i reati oggetto della sentenza di patteggiamento ... del 17/9/1996 per i reati di cui agli artt. 640-bis c.p. e L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. f) relativamente agli anni
1990/1992; dall?altro che «la societa? era stata creata al fine di consentire alla stessa ed alla catena di aziende collegate, in qualita? di fornitori o clienti, mediante l?instaurazione di apparati esclusivamente cartacei, l?indebita percezione dei contributi comunitari a favore dei produttori di olio di oliva, detta finalita?
avendo quindi inciso sulle scritture contabili e sulla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, falsati da appostazioni e registrazioni contabili non veritiere.
Le difformi considerazioni del Tribunale di Salerno non risultano, dunque, in alcun modo giustificate.
2. In relazione all?ulteriore argomento della distanza cronologica dei fatti speso nell?ordinanza impugnata, deve quindi aggiungersi che, se e? vero che la lontananza temporale delle condotte ben puo?
essere assunta quale indizio della non identita? del disegno criminoso, in materia di reati di bancarotta occorre tuttavia tenere ben distinti il tempo delle condotte dal momento di consumazione del reato, perche? questo s?identifica soltanto con la sentenza dichiarativa di fallimento. Sicche? il provvedimento denunziato e?
carente anche laddove omette di verificare la reale distanza temporale intercorrente in concreto tra i comportamenti illeciti.
3. L?ordinanza impugnata non puo? di conseguenza che essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l?ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Cosi? deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010