CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 06/06/2022 dal TRIBUNALE DI NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FR OS, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 06/06/2022 il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di IN CC avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 30/04/2022 dal Gip del Tribunale di Napoli. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado, ricorrono i difensori di fiducia del CC, eccependo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale (artt. 240, 240 bis cod. pen. — art. 321 cod. proc. pen.) nonché la violazione di legge in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, con riferimento: a) alla titolarità / disponibilità della società sequestrata;
b) al requisito della sproporzione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1291 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 22/11/2022 3. Con dichiarazione firmata digitalmente, pervenuta li 15/11/2022, i difensori di fiducia del ricorrente hanno comunicato la rinuncia al ricorso in oggetto, allegando la dichiarazione sottoscritta dall'indagato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende -nella misura di C 3.000,00 - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FR OS, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 06/06/2022 il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di IN CC avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 30/04/2022 dal Gip del Tribunale di Napoli. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado, ricorrono i difensori di fiducia del CC, eccependo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale (artt. 240, 240 bis cod. pen. — art. 321 cod. proc. pen.) nonché la violazione di legge in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, con riferimento: a) alla titolarità / disponibilità della società sequestrata;
b) al requisito della sproporzione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1291 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 22/11/2022 3. Con dichiarazione firmata digitalmente, pervenuta li 15/11/2022, i difensori di fiducia del ricorrente hanno comunicato la rinuncia al ricorso in oggetto, allegando la dichiarazione sottoscritta dall'indagato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende -nella misura di C 3.000,00 - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente