Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1152
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Sentenza 11 febbraio 1999

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In tema di edilizia economica e popolare, l'art. 61 della legge Regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27 - nel testo risultante dalla dichiarazione d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 33 del 12 febbraio 1995, nella parte in cui la norma prevedeva la costituzione di un collegio arbitrale nel quale non vi fosse la designazione di un arbitro da parte dell'Ente locale contraddittore nel giudizio - ha capacità d'immediata e diretta invalidazione della precedente, difforme clausola compromissoria (che, come nella specie, abbia regolato la composizione del collegio con integrale rinvio al testo di legge rimosso dalla Corte costituzionale) e di conseguente invalidazione del lodo che sia stato adottato in esecuzione della clausola nulla.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1152
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1152
    Data del deposito : 11 febbraio 1999

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