Sentenza 27 settembre 2005
Massime • 1
È inammissibile, nel procedimento davanti al giudice di pace, il ricorso immediato sottoscritto dal solo difensore, essendosi la persona offesa limitata ad apporre la propria firma a margine della prima pagina di tale atto ed in calce al conferimento dell'incarico difensivo; tale firma, in quanto riferibile esclusivamente al conferito incarico, non può valere ad integrare il requisito della sottoscrizione del ricorso immediato da parte della persona offesa, richiesto a pena di inammissibilità (artt. 21 e 24 D.Lgs. n. 274 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2005, n. 38671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38671 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 27/09/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1834
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 10927/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC NI nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 26-11-03 dal Giudice di pace di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. FRACCHIA Guido, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 26-11-03 il Giudice di pace di Torino, adito a seguito di ricorso immediato della persona offesa, dichiarava NZ NI responsabile del reato di cui all'art. 594 c.p. ai danni di SU SI e lo condannava a pena ritenuta di giustizia;
assolveva il medesimo dall'imputazione di cui all'art. 612 c.p. perché il fatto non costituisce reato. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo:
1 - violazione di norme processuali per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso immediato, il quale non recava la sottoscrizione della persona offesa ne' la nomina del difensore.
2 - violazione di legge per omesso riconoscimento dell'insussistenza del fatto, non essendo le espressioni incriminate cariche di offensività.
3 - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato sotto il profilo sia oggettivo, sia soggettivo.
4 - vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'ipotesi "di particolare tenuità" di cui all'art. 34 D.lv. 274/00.
5 - vizio di motivazione in punto pena.
La prima censura, decisiva ed assorbente, svolta nel motivo sub 1 è fondata.
Invero risulta agli atti - il cui esame, a fronte di questioni processuali, è consentito anche in sede di legittimità - che il ricorso introduttivo fu sottoscritto dal solo difensore, essendosi la persona offesa limitata ad apporre la propria firma a margine della prima pagina dell'atto suddetto ed in calce al conferimento dell'incarico difensivo.
Nel riportato contesto, posto che non ricorrono gli estremi per considerare la firma de qua "sottoscrizione" del ricorso, deve riconoscersi la mancanza del requisito fondamentale di cui all'art. 21 c. 2 D.lv 274/00, la quale ai sensi del successivo art. 24 lett. c comporta l'inammissibilità del ricorso.
All'uopo va affermato che, in tema di ricorso immediato al giudice di pace, mentre un'unica firma apposta in calce al ricorso e dopo la delega al difensore può valere ad integrare il requisito della sottoscrizione da parte della persona offesa, nell'ipotesi in cui tale firma risulti invece apposta a margine del documento che contiene il ricorso ed in calce solo al conferito incarico, la stessa è riferibile esclusivamente a quest'ultimo: ne deriva che, nonostante l'estrema semplicità ed informalità della procedura in materia considerata di minima rilevanza penale, essendo la sottoscrizione un requisito di sostanza e non di mera forma dell'atto, un ricorso siffatto è da ritenersi inammissibile. S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005