Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 2
Dalla natura privata dell'arbitrato rituale e del "dictum" che lo definisce e dalla qualificazione del relativo procedimento come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale discende che il compromesso e la clausola compromissoria si pongono quali patti di deroga alla giurisdizione, con la conseguenza che il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
I collegi previsti dall'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ai quali è demandata, per il caso di mancato accordo tra le parti, la liquidazione dell'indennità dovuta agli ex concessionari di pubblici servizi, in ipotesi di assunzione diretta di questi da parte del comune, hanno natura di collegi arbitrali rituali.
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Il Collegio arbitrale di Milano, chiamato a determinare l'ammontare dell'equa indennità di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica, da corrispondere ad Enel Sole srl da parte del Comune di Calcinato, con ordinanza del 7 marzo 2017 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui prevede una forma di arbitrato obbligatorio. 2.- Con l'ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MOTTOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORSIERI 3, presso l'avvocato CORAPI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL VECCHIO GIOVANNI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI D'IA OM, D'IA OM & NC AT;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 15902/99 proposto da:
DI D'IA OM, D'IA OM & NC AT, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TORINO 29, presso l'avvocato ANNA MARIA BISOGNI, rappresentate e difese dall'avvocato OM CARUCCI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI MOTTOLA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 75/99 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 13/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per le resistenti e ricorrenti incidentali l'Avvocato Carucci che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dei ricorsi incidentali;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN D'RI da un lato, lo stesso D'RI e LI AN dall'altro, agendo nella qualità di titolari di imprese gestite sotto ditte omonime, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto il Comune di Mottola chiedendone la condanna al pagamento dei compensi revisionali spettanti per il periodo in cui avevano avuto in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani - rispettivamente in forza di contratto stipulato dal solo D'RI in data 8 maggio 1970, efficace sino al 31 dicembre 1980, e di altro contratto successivamente stipulato dal D'RI e dal AN nella suindicata qualità, con efficacia dal 1^ gennaio 1981 al 31 dicembre 1985. In particolare chiedevano che venisse dichiarato il diritto del D'RI ai compensi revisionali per gli anni dal 1976 al 1980 in misura pari all'effettivo aumento dei costi inerenti al servizio fornito, nonché sulla base degli "indici di aumento" noti ed ufficiali, ed il diritto dello stesso D'RI e del AN, per gli anni dal 1982 al 1985, al canone annuo di L. 60.000.000, aggiornato secondo gli indici ISTAT, alle somme di L. 12.500.000 per l'aumento del canone per il 1985 e di L. 72.500.000 per il canone dell'anno 1986, aggiornato rispetto al 1985 secondo gli indici ISTAT, oltre gli interessi legali ed il maggior danno.
Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 5 marzo - 12 maggio 1997 il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande, condannava il Comune al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di L. 85.990.594, con gli interessi al tasso del 10% sul singoli importi dovuti per gli anni 1982, 1983 e 1984, a decorrere dalle rispettive scadenze, nonché con gli interessi al tasso del 13% su quanto spettante per il 1986.
Proposto appello dal Comune ed appello incidentale dal solo EN D'RI, limitatamente al rigetto della propria pretesa al compenso revisionale per gli anni dal 1976 al 1980, con sentenza del 14 dicembre 1998 - 13 febbraio 1999 la Corte di Appello di Lecce rigettava entrambe le impugnazioni, osservando in motivazione, in relazione all'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Comune, che la controversia doveva ritenersi ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritto soggettivo alla revisione prezzi, ai sensi dell'art. 1664 c.c., nell'ambito di un contratto di appalto di servizio pubblico;
che non sussisteva la dedotta competenza del collegio arbitrale ai sensi dell'art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, richiamato nelle scritture intercorse tra le parti, concernente la diversa ipotesi di liquidazione dell'indennità dovuta al concessionario a seguito dell'assunzione diretta del pubblico servizio da parte della P.A., e pertanto riguardante un rapporto non più in corso;
che correttamente il primo giudice aveva disatteso l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati, stante la sussistenza di vari atti interruttivi ed essendo stato comunque l'atto eli citazione notificato prima del decorso del quinquennio dalla maturazione del credito riconosciuto agli attori;
che altrettanto correttamente detto giudice aveva determinato l'entità della somma dovuta dal Comune, tenuto conto dei dati forniti con riguardo alle singole annate nella relazione del consulente tecnico di ufficio e considerato anche l'ammontare di quanto già corrisposto per il 1985.
Relativamente all'appello incidentale del D'RI, osservava che oltre alla maggiorazione del canone corrisposta dal Comune nel 1979 e nel 1980 nessuna somma ulteriore poteva essere riconosciuta per gli anni di riferimento, non risultando provate tutte le condizioni richieste dall'art. 1664 c.c. per dar luogo alla revisione prezzi. In ordine infine alla richiesta di rivalutazione monetaria ed interessi, osservava che il Tribunale aveva già liquidato ai sensi dell'art. 1224 c.c., trattandosi di obbligazione di valuta, gli interessi al tasso del 10% e del 13% dalle scadenze delle obbligazioni annuali al saldo, onde nessuna ulteriore somma doveva essere attribuita.
Avverso tale sentenza ha proposto per cassazione il Comune di Mottola deducendo quattro motivi. Il D'RI singolarmente ed il D'RI ed il AN congiuntamente, nella qualità di titolari delle imprese omonime, hanno resistito con controricorso ed hanno contestualmente proposto ricorsi incidentali sorretti ciascuno da un motivo ed illustrati con memoria.
Rimessa la causa alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte per la soluzione della questione di giurisdizione sollevata nel primo motivo del ricorso principale, con sentenza n. 1239 del 2000 dette Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La causa è stata quindi assegnata a questa sezione per l'esame degli altri motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo del proprio ricorso il Comune di Mottola, denunciando incompetenza per materia, omissione di motivazione ed improponibilità dell'azione, deduce l'errore della Corte di Appello per aver escluso la competenza arbitrale, non considerando che gli arbitri erano già stati investiti della cognizione della controversia ed affermando contrariamente al vero che il rapporto di appalto era ancora in corso al momento della instaurazione della lite. Osserva altresì che l'arbitrato previsto dall'art. 24 co. 6 del r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, richiamato nel contratto stipulato inter partes l'8 maggio 1970 e nei vari atti successivi, si configura come irrituale e comporta la rinuncia convenzionale all'azione dinanzi all'autorità giudiziaria, onde avrebbe dovuto rilevarsi la improponibilità della domanda. Aggiunge che ove si configurasse nella disposizione in esame un arbitrato rituale sussisterebbe il difetto di competenza del giudice ordinario.
Il motivo è infondato. Premesso che i collegi previsti dall'art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, chiamati a decidere sull'indennità
spettante agli ex concessionari di pubblici servizi a seguito della assunzione diretta del servizio da parte del Comuni hanno natura di collegi arbitrali rituali (v. in tal senso Cass. 1974 n. 2874; S.U. 1972 n. 3178), va ricordato che secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale, maturata con le note sentenze a Sezioni Unite n. 527 e n. 1251 del 2000, la natura privata dell'arbitrato rituale e del dictum che lo definisce e la qualificazione del relativo procedimento come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale comportano che il compromesso e la clausola compromissoria si pongano quali patti di deroga alla giurisdizione: da tale impostazione consegue che non può configurarsi una questione di competenza tra i giudici statali e quelli arbitrali, costituendo il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una determinata controversia una questione non già di competenza, ma di merito, siccome direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (v. sul punto specificamente Cass. 2001 n. 12648 (ord.); 2001 n. 7533; 2001 n. 1403).
Erroneamente pertanto il ricorrente pone la questione in termini di difetto di competenza, anziché di interpretazione della clausola convenuta tra le parti attraverso il richiamo all'art. 24 del citato r.d. n. 2578 del 1925. Peraltro la Corte di Appello ha correttamente osservato che la controversia in esame non era in alcun modo riconducibile a quelle considerate nella norma richiamata, concernenti l'indennità spettante al concessionario a seguito di risoluzione anticipata del contratto di concessione e di assunzione diretta del pubblico servizio da parte dell'ente locale, attenendo essa alla pretesa di maggiori compensi asseritamente maturati nel corso del rapporto a seguito della intervenuta variazione dei costi del servizio.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 2948 c.c. e travisamento dei fatti, si sostiene che la sentenza impugnata da un lato ha erroneamente ritenuto la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione precedenti la notifica dell'atto di citazione e dall'altro lato non ha considerato che, applicato il termine quinquennale di prescrizione, tutti i diritti maturati fino al 16 dicembre 1982 dovevano considerarsi prescritti, essendo stato l'atto di citazione notificato il 17 dicembre 1987.
Il motivo è infondato.
Il primo profilo di censura è inammissibile, in quanto diretto semplicemente a contestare, peraltro in termini del tutto apodittici, un accertamento in fatto in ordine all'esistenza di atti di interruzione della prescrizione chiaramente riservato al giudice di merito.
L'inammissibilità di detta doglianza, tenendo fermo l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale circa l'esistenza di vari solleciti di pagamento, rende superfluo l'esame del secondo profilo. Con il quarto motivo, denunciando insufficienza e contraddittorietà di motivazione, travisamento dei fatti, violazione dell'art. 1664 c.c. e dell'art. 1965 c.c., si deduce che la sentenza impugnata,
adeguandosi totalmente agli accertamenti del consulente tecnico di ufficio, ha omesso di tener conto delle varie transazioni intervenute tra le parti nel corso del rapporto, ed in particolare non ha considerato che il contratto del 22 maggio 1981 aveva fissato il nuovo canone in L. 60.000.000, suscettibili di adeguamento previa verifica annuale degli aumenti dei valori medi degli indici ISTAT a mezzo di delibera della giunta municipale, sentiti i capigruppo consiliari, ma che tale verifica non era mai avvenuta, in difetto di richiesta di, parte, mentre il successivo contratto, del 12 agosto 1985, il quale aveva disposto l'aumento del canone a L. 72.500.000, non aveva previsto alcun meccanismo rivalutativo.
La censura è inammissibile. Ed invero la sentenza impugnata, rilevato che sia il contratto intercorso tra le parti il 22 maggio 1981 sia quello successivo del 12 agosto 1985 avevano previsto la rivalutazione annuale dei canoni secondo gli indici ISTAT, e chiaramente interpretando dette previsioni nel senso che l'aumento ISTAT operasse automaticamente, a prescindere dalle modalità di accertamento dei coefficienti di svalutazione, ha provveduto alla rivalutazione delle somme spettanti per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1986: il ricorrente non ha dedotto l'esistenza di specifici vizi ermeneutici in relazione a tale ricostruzione della volontà delle parti, ma si è limitato a prospettare una diversa interpretazione, attraverso un esame diretto degli atti non consentito in questa sede. È al riguardo appena il caso di ricordare che la denuncia di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e di difetto di motivazione al riguardo esige una specifica indicazione, ossia la precisazione dei termini attraverso i quali si è realizzata la violazione denunciata e delle ragioni della obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice, e non può risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella adottata (v. per tutte Cass. 2000 n. 1225, in motiv.; 1999 n. 14110; 1998 n. 3142). Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale il D'RI, denunciando violazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e difetto di motivazione, deduce che la Corte di Appello ha completamente omesso di accertare la volontà dei contraenti in ordine ai compensi revisionali a lui spettanti per gli anni 1975, 1976 e 1977, desumibile dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalla delibera n. 166 del 25.11.1974 dell'allora commissario prefettizio di approvazione di una transazione in pari data, con la quale il Comune si era impegnato a versare la somma di L.
8.000.000 a tacitazione di ogni pretesa sino al 31.12.1974, ed a corrispondere a titolo di revisione del canone la maggiorazione del 50% su quello precedente dal 1^ gennaio 1975 al 31.12.1980, nonché dalla successiva deliberazione n. 217 del 31.10.1978 con la quale lo stesso Comune aveva dato atto che l'orientamento della G.M., "avvalorato dai conteggi eseguiti dall'ufficio ragioneria, era quello di adeguare il canone a circa L. 31.000.000 con decorrenza 1^.2.1978, corrispondendo inoltre da L.
4.000.000 a 5.000.000 per il periodo pregresso", ed aveva anche rilevato che un'apposita commissione nominata dal Consiglio aveva proposto l'adeguamento del canone in L. 31.000.000, con decorrenza dal 1^.1.1978, ed in L.
4.500.000 per il periodo pregresso.
Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non indica in alcun modo sotto quali profili siano stati violati i canoni ermeneutici cui pure fa riferimento nella rubrica, ne' formula specifiche censure sul piano motivazionale alla sentenza impugnata nel punto in cui ha espresso il proprio convincimento circa la non spettanza di compensi revisionali per gli anni 1975, 1976 e 1977, ma si limita a prospettare una ricostruzione degli accordi intercorsi tra le parti al riguardo attraverso una non consentita lettura della documentazione prodotta, e quindi a sollecitare un diverso apprezzamento nel merito.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale il D'RI ed il AN nella qualità, denunciando violazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver negato la spettanza dell'adeguamento del canone per l'anno 1985. Il ricorso è inammissibile. Ed invero in sede di gravame soltanto il D'RI aveva proposto appello incidentale limitatamente al rigetto della propria pretesa di maggiori compensi per gli anni dal 1976 al 1980, onde non è consentito in questa sede ai ricorrenti in via incidentale censurare la sentenza in esame relativamente alle statuizioni emesse nei loro confronti con riguardo agli anni successivi. Di tale inammissibilità la difesa dei predetti ha peraltro dato atto in sede di memoria illustrativa.
L'esito della lite induce a compensare tra tutte le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso principale e quello incidentale del D'RI;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto congiuntamente dal D'RI e dal AN;
compensa le spese tra tutte le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002