Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3026
CASS
Sentenza 1 marzo 2002

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Massime2

Dalla natura privata dell'arbitrato rituale e del "dictum" che lo definisce e dalla qualificazione del relativo procedimento come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale discende che il compromesso e la clausola compromissoria si pongono quali patti di deroga alla giurisdizione, con la conseguenza che il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

I collegi previsti dall'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ai quali è demandata, per il caso di mancato accordo tra le parti, la liquidazione dell'indennità dovuta agli ex concessionari di pubblici servizi, in ipotesi di assunzione diretta di questi da parte del comune, hanno natura di collegi arbitrali rituali.

Commentario1

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Il Collegio arbitrale di Milano, chiamato a determinare l'ammontare dell'equa indennità di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica, da corrispondere ad Enel Sole srl da parte del Comune di Calcinato, con ordinanza del 7 marzo 2017 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui prevede una forma di arbitrato obbligatorio. 2.- Con l'ordinanza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3026
Data del deposito : 1 marzo 2002

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