Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
È legittima l'ordinanza emessa, in sede di giudizio di rinvio, dallo stesso giudice autore del provvedimento annullato dalla Corte di cassazione, in quanto la diversità della persona fisica del giudice chiamato a decidere dopo annullamento con rinvio della Corte suprema è imposta dall'art. 623, lett. d), cod. proc. pen. solo con riferimento alle sentenze. (Fattispecie relativa ad ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in tema di applicazione del reato continuato)
Commentario • 1
- 1. In caso di rinvio è incompatibile il Gip che si è già pronunciatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2007, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 19/12/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 4086
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 022407/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN ND, N. IL 04/09/1968;
avverso ORDINANZA del 09/05/2007 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. CIAMPOLI Luigi, per il rigetto.
La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha nuovamente rigettato, in sede di rinvio da annullamento di precedente ordinanza, l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta da GN EA sul rilievo che già in sede di cognizione era stata esclusa la continuazione tra i reati di cui alla sentenza sub 5) relativa a tre rapine commesse dal 20.4.2000 all'11.9.2000 - ed i reati di cui alla sentenza sub 7) - relativa a sei rapine compiute tra il 27.5.1997 ed il 17.2.1998 - e sull'ulteriore rilievo che l'identità del disegno criminoso invocata anche con riferimento a reati di varia natura (guida senza patente, detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, evasione) appariva "mera petizione" dell'interessato, evidentemente incline a delinquere "in maniera di volta in volta estemporanea e imprevedibile in anticipo dallo stesso autore";
visto il ricorso con cui il difensore lamenta violazione dell'art.623 c.p.p., lett. d), sul rilievo che l'ordinanza era stata e messa dal medesimo giudice - persona fisica che aveva emesso quella annullata da questa corte, nonché vizio di motivazione per omessa considerazione della continuazione interna ritenuta con le sentenze sub nn. 5) e 7) e della data di commissione di taluni reati, inclusa nei periodi temporali considerati dalle sentenze nn. 5 e 7 od a questi prossima, ulteriormente osservandosi che lo iato temporale esistente tra i tre gruppi di reati in cui può essere suddivisa l'attività delittuosa del GN è dovuta alla sua carcerazione che, di per sè, non vale ad escludere la configurabilità dell'invocato vincolo;
ritenuta l'infondatezza del primo motivo, riferendosi la previsione dell'art. 623 c.p.p., lett. d), al caso di annullamento di una sentenza e non, come, nella specie, di un'ordinanza, per cui la lett. a) dello stesso articolo prevede la trasmissione degli atti allo stesso giudice autore del provvedimento, senza disporre che a pronunciarsi in sede di rinvio sia un giudice - persona fisica diverso;
ritenuta, altresì, l'infondatezza del secondo motivo, avendo il giudice a quo tenuto conto della continuazione interna affermata dalle sentenze di cui ai nn. 5) e 7) dell'elenco riportato a pag. 2 del provvedimento ma anche del fatto che già il giudice della cognizione aveva escluso la continuazione tra i fatti di cui alla sentenza n. 5) e quelli di cui alla sentenza n. 7), con ciò precludendo una diversa decisione in sede esecutiva, come previsto dall'art. 671 c.p.p., comma 1;
rilevato, quanto ai reati residui, che il G.E., senza concrete r e specifiche indicazioni in contrario da parte del ricorrente, ha evidenziato l'assenza di elementi sintomatici di una loro riconducibilità ad un comune disegno criminoso e la loro natura estemporanea ed occasionale, anche in relazione alla loro diversa tipologia rispetto ai fatti oggetto delle sentenze al cui interno era stato ritenuto il vincolo della continuazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008