Sentenza 10 aprile 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza del reato, osservandosi che la denuncia non possedeva nessun carattere di inverosimiglianza, e che, a tal fine, era irrilevante che gli inquirenti ne avessero ben presto compreso la falsità all'esito dello svolgimento delle prime indagini sul fatto denunciato).
Commentario • 1
- 1. Simulazione di Reato e Verosimiglianza della DenunciaAlessandro Salonia · https://avvocatosalonia.it/aree-competenza-avvocato-penalista-milano-alessandro-salonia/ · 16 novembre 2024
Commento alla Sentenza Cass. Pen. Sez. VI, 06/03/2019, n. 17461 Introduzione al Caso La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17461/2019 affronta un tema cruciale per la configurazione del reato di simulazione di reato, disciplinato dall'art. 367 del codice penale. Il caso in oggetto vedeva coinvolti due imputati accusati di aver falsamente denunciato il furto di una valigetta contenente un'arma da fuoco, simulando le tracce del reato. La Corte si è espressa sull'importanza della verosimiglianza della denuncia e sull'effettiva possibilità che essa attivi un procedimento penale. Vicenda Oggetto della Sentenza – Avvocato Penalista Milano Gli imputati avevano denunciato il furto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2014, n. 33016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33016 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 10/04/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 544
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 52782/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RÙ ON, nato a [...] il [...];
2) RÙ SE, nato a [...] il [...];
3) CO AR EL, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 1 ottobre 2013 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale ER Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 14 dicembre 2011 con cui il Tribunale locale aveva ritenuto RÙ ON, in concorso con i propri genitori RÙ SE e CO AR EL, responsabile di simulazione di reato per avere falsamente denunciato telefonicamente il furto del motociclo Honda di sua proprietà, con cui invece aveva avuto un incidente avvenuto a Selargius con l'autovettura Citroen condotta da AL ER;
RÙ ON veniva altresì ritenuto responsabile del reato di guida senza patente e di violazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2. Tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. Nell'interesse di RÙ ON il difensore di fiducia ha dedotto l'erronea applicazione delle norme in materia di concorso, sostenendo inoltre che nel caso in esame i giudici avrebbero dovuto qualificare il fatto come favoreggiamento.
2.2. L'avvocato Stefano Piras, nell'interesse di RÙ SE, ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 367 c.p., ritenendo insussistente il reato per la buona fede dell'imputato e in considerazione del fatto che la denuncia orale non avrebbe provocato alcun intralcio alla giustizia, dal momento che immediatamente i militari compresero che a guidare il motociclo si trovava proprio RÙ ON.
2.3. L'avvocato Marco Lisu, nell'interesse di CO AR EL, ha denunciato il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, rilevando, da un lato, l'insussistenza del reato per l'inoffensivita della condotta rispetto al bene giuridico tutelato, dall'altro, la mancata considerazione della ritrattazione dell'imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I motivi contenuti nei ricorsi proposti nell'interesse di RÙ ON e SE sono infondati.
La sentenza impugnata ha offerto una ricostruzione dei fatti del tutto logica e coerente: essa si fonda sulla testimonianza di AL ER, il quale ha riconosciuto RÙ ON come il conducente della moto che provocò l'incidente stradale che lo coinvolse mentre era alla guida della sua autovettura, nonché sulle prime indagini della p.g. che hanno accertato che RÙ ON era privo della patente di guida, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di p.s. e che il suo motociclo era privo di copertura assicurativa. Sulla base di questi elementi i giudici di merito hanno ritenuto che RÙ ON sia fuggito subito dopo l'incidente, accaduto alle ore 20, per evitare le conseguenze derivanti dalla serie di irregolarità commesse e che si sia precipitato a casa dal padre il quale, su sua istigazione, ha telefonato, alle ore 20.40, alla Stazione dei Carabinieri denunciando falsamente il furto della moto. I giudici hanno rilevato come anche dal punto di vista temporale tale ricostruzione sia coerente, in quanto RÙ ON ha avuto tutto il tempo di tornare a casa e di concordare con il padre la falsa denuncia della moto, finalizzata, come si è detto, ad evitare le conseguenze derivanti dal fatto che circolava senza patente di guida a bordo di un mezzo privo di assicurazione.
Pertanto, nessun vizio si riscontra nella motivazione della decisione.
D'altra parte, deve ritenersi corretta anche la qualificazione del reato.
Con la telefonata diretta ai Carabinieri RÙ SE ha effettuato una vera e propria denuncia orale, in cui ha affermato essere avvenuto il furto della moto, ponendo in essere il delitto di simulazione di reato, che si configura, nella sua forma diretta, quando con denuncia o querela, presentata, come in questo caso, alla polizia giudiziaria che ha l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, si afferma falsamente essere avvenuto un reato, determinando in tal modo l'inizio di un procedimento penale per accertare l'esistenza del reato stesso.
La sussistenza di quest'ultimo elemento del reato viene contestato nel ricorso proposto nell'interesse di RÙ SE, sostenendo che la denuncia era apparsa sin dall'inizio inverosimile, avendo i Carabinieri, immediatamente dopo l'incidente, compreso che alla guida della moto vi fosse proprio RÙ ON.
Invero, deve ritenersi corretta la valutazione compiuta dalla Corte territoriale che ha ritenuto la telefonata "idonea a provocare le investigazioni". Ai fini della configurabilità della simulazione di reato è necessario che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del reato denunciato, sicché la sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la denuncia, per la sua intrinseca inverosimiglianza susciti l'immediata incredulità ed il sospetto degli organi che la ricevono, che si determinano al compimento delle indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. Nel caso in esame, la denuncia orale non possedeva alcun carattere di "inverosimiglianza", tanto è vero che i Carabinieri hanno iniziato le prime indagini dirette alla identificazione del conducente della moto che, secondo la falsa denuncia, sarebbe stato anche l'autore del furto denunciato da RÙ SE;
il fatto che abbiano compreso, in poco tempo, che a guidare la moto era stato RÙ ON non consente di considerare inverosimile la denuncia, ma ciò va attribuito alla sagacia investigativa dei Carabinieri.
Il reato previsto dall'art. 367 c.p. è reato di pericolo, per cui è sufficiente l'idoneità della simulazione a determinare l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale: d'altra parte, deve ritenersi che l'inizio del procedimento penale non è un evento che deve conseguire dal fatto preso in considerazione dalla norma incriminatrice, ma è un'attitudine della condotta, che deve essere idonea a che possa derivarne quell'effetto.
Nella specie, i giudici di merito, sulla base di una motivazione adeguata e coerente, hanno riconosciuto l'idoneità della denuncia, così come richiesto dalla norma.
Pertanto i ricorsi di RÙ SE e ON devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
4. È, invece, fondato il ricorso presentato nell'interesse di CO EL, sebbene per ragioni leggermente diverse da quelle dedotte.
Secondo la sentenza impugnata la CO avrebbe concorso nel reato di simulazione recandosi sul luogo del sinistro e confermando il contenuto della falsa denuncia già effettuata dal marito, sostenendo che la moto coinvolta nell'incidente sembrava quella del figlio che era stata rubata.
Invero, dalla stessa sentenza emerge che il supposto contributo alla falsa denuncia, che ha giustificato la responsabilità della CO a titolo di concorso, sarebbe intervenuto a denuncia già effettuata, per cui deve escludersi che vi sia stato un apporto precedente, che abbia in qualche modo rafforzato la condotta posta in essere dall'unico denunciante, cioè RÙ SE.
Se si considera che la simulazione di reato è reato istantaneo di pura condotta, che quindi si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare investigazioni, deve riconoscersi che mancano elementi per ritenere che la CO abbia concorso nel reato in questione. La condotta attribuita in sentenza alla ricorrente può essere considerata un mero post factum.
Ne consegue che, nei confronti della sola CO AR EL, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per non avere l'imputata commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CO AR EL per non aver commesso il fatto.
Rigetta gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014