Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2204
CASS
Sentenza 17 marzo 1999

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Il provvedimento che il tribunale di sorveglianza adotta, in materia di mutamento di attività lavorativa svolta dal condannato,ai sensi dell'art. 92, comma sesto, del D.P.R. 29 aprile 1976 n.431 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario), in quanto adottato "senza formalità",come previsto dal richiamato art.91,comma quinto, del medesimo D.P.R.,non è assimilabile ai provvedimenti previsti dal combinato disposto degli artt.666 e 678 c.p.p., e non è quindi soggetto a ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2204
    Data del deposito : 17 marzo 1999

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