Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
Il provvedimento che il tribunale di sorveglianza adotta, in materia di mutamento di attività lavorativa svolta dal condannato,ai sensi dell'art. 92, comma sesto, del D.P.R. 29 aprile 1976 n.431 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario), in quanto adottato "senza formalità",come previsto dal richiamato art.91,comma quinto, del medesimo D.P.R.,non è assimilabile ai provvedimenti previsti dal combinato disposto degli artt.666 e 678 c.p.p., e non è quindi soggetto a ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 17.03.1999
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 2204
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 38883/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NG VA n. il 03.04.1958
avverso ordinanza del 11.06.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. EDUARDO SCARDACCIONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'11.6.1998, emessa "senza formalità" a norma del comma 6 dell'art.92 in relazione al comma 5 dell'art.91 del D.PR.29.4.1976 n.431 (Regolamento di esecuzione della legge 26.7.1975 n.354 sull'ordinamento penitenziario), il Tribunale di Sorveglianza
di Palermo rigettava l'istanza di autorizzazione al mutamento di attività lavorativa proposta dal semilibero NG VA, disponendo nel contempo procedersi "in forma contenziosa", al riesame della misura applicata al predetto Longo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, deducendo carenza di motivazione.
Ciò posto, osserva la Corte che il provvedimento previsto dal sesto comma del D.P.R. n.431 del 1976 deve essere emesso dal tribunale;
su parere del magistrato di sorveglianza, "senza formalità", e cioè senza procedere alla fissazione di alcuna udienza o alla audizione dell'interessato.
Avverso tale ordinanza non è prevista alcuna forma di impugnazione, dato che la possibilità di ricorrere in cassazione, prevista dal sesto comma dell'art.666 c.p.p., richiamato dal primo comma dell'art.678 stesso codice, riguarda esclusivamente i provvedimenti emessi a seguito di "procedimento di sorveglianza", e cioè del procedimento camerale disciplinato secondo le disposizioni di cui all'art. 127 c.p.p,, mentre la emissione dell'ordinanza in questione avviene "de plano".
Sotto altro aspetto, può affermarsi che il provvedimento impugnato non ha natura decisoria in senso stretto, in quanto emesso nell'esercizio di un potere ordinatorio, ed è suscettibile di sindacato sotto altre forme nel corso ulteriore del procedimento, tant'è che il tribunale di sorveglianza ha nella specie disposto darsi corso a vero e proprio procedimento di sorveglianza per il riesame fundifus della misura della semilibertà applicata al Longo. Questi potrà quindi esercitare. tutti i diritti consentitigli dalla legge, compreso quello di impugnazione, nell'ambito di tale ultimo procedimento.
Conseguentemente, per il principio della tassatività delle impugnazioni di cui al primo comma dell'art.586 c.p.p., il ricorso de quo va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna. del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di L.500.000 in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 1999