Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1999, n. 3526
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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Le operazioni di "castelletto", anche quando abbiano ad oggetto le cd. "anticipazioni R. B. s. b. f." (invece che lo sconto in senso tecnico di titoli) non attribuiscono al cliente la facoltà di disporre immediatamente di una somma di denaro, ma impegnano la banca ad accettare per lo sconto, entro un ammontare predeterminato, i titoli, gli effetti o le ricevute bancarie che l'affidatario presenterà. Sicché, in quest'ipotesi, ancorché il "castelletto" sia regolato in conto corrente, il fido non rappresenta (diversamente dall'apertura di credito) l'ammontare delle somme di cui il correntista può disporre (le quali saranno costituite e determinate, invece, solo dagli accreditamenti in concreto effettuati a seguito delle singole operazioni di sconto) bensì il limite entro il quale la banca è tenuta ad accettare i titoli, gli effetti o le ricevute bancarie presentati dal cliente. Con la conseguenza che l'esistenza di un fido per l'accredito di ricevute bancarie "s. b. f." o lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, ne' può valere ad escludere il carattere solutorio delle rimesse effettuate dal cliente, che sia poi, eventualmente, fallito, su tale conto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1999, n. 3526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3526
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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