Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
Le operazioni di "castelletto", anche quando abbiano ad oggetto le cd. "anticipazioni R. B. s. b. f." (invece che lo sconto in senso tecnico di titoli) non attribuiscono al cliente la facoltà di disporre immediatamente di una somma di denaro, ma impegnano la banca ad accettare per lo sconto, entro un ammontare predeterminato, i titoli, gli effetti o le ricevute bancarie che l'affidatario presenterà. Sicché, in quest'ipotesi, ancorché il "castelletto" sia regolato in conto corrente, il fido non rappresenta (diversamente dall'apertura di credito) l'ammontare delle somme di cui il correntista può disporre (le quali saranno costituite e determinate, invece, solo dagli accreditamenti in concreto effettuati a seguito delle singole operazioni di sconto) bensì il limite entro il quale la banca è tenuta ad accettare i titoli, gli effetti o le ricevute bancarie presentati dal cliente. Con la conseguenza che l'esistenza di un fido per l'accredito di ricevute bancarie "s. b. f." o lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, ne' può valere ad escludere il carattere solutorio delle rimesse effettuate dal cliente, che sia poi, eventualmente, fallito, su tale conto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1999, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso l'avvocato S. UVA, rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRO SPANGARO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ITAL DISCOUNT LEASING SpA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. VICO 29, presso l'avvocato PIERO D'AMELIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO DATTRINO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2757/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata l'01/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Spangaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato D'Amelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nel settembre 1989 il curatore del fallimento Ital Discount Leasing S.p.A. (d'ora in poi, per brevità, "I.D.L.") conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone ("'UP" o "banca"), esponendo:
- che nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza del Tribunale di Milano in data 7.7.1988, la I.D.L. aveva eseguito sul c/c n. 2595 che intratteneva con un'agenzia di Udine di detta banca, e che era assistito da un'apertura di credito fino a L.10.000.000 (che sarebbe stata poi revocata il 27.4.88), una rimessa per L.47.765.885 e un'altra per L.55.081.364 accreditate, rispettivamente, l'11.11.87 e l'11.2.88, allorché il conto presentava un saldo debitore, rispettivamente, di L.29.207.501 e di L.38.263.228;
- che, conseguentemente, dedotta la quota destinata al ripristino della disponibilità affidata, alle due rimesse doveva riconoscersi valore solutorio per la esposizione "extrafido", rispettivamente, di L.19.207.501 e di L.28.263.228 che erano servite a ripianare;
- che la conoscenza dello stato d'insolvenza della correntista da parte della banca la si poteva desumere, in via presuntiva, dalle notizie pubblicate dalla stampa dell'epoca sulla sua situazione economica, come dai ritagli allegati.
Su tali premesse, la curatela chiedeva quindi che, nei limiti anzidetti, quelle rimesse venissero revocate ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall. e che, conseguentemente, la banca venisse condannata al pagamento della somma complessiva di L.47.470.729, oltre agli interessi legali e al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta si opponeva alla domanda, contestando la idoneità della prova offerta in ordine alla conoscenza dello stato d'insolvenza e sostenendo che, in aggiunta al normale fido di L.10.000.000, alla I.D.L. erano state concesse, in vista delle rimesse anzidette, e solo in tali occasioni, delle "facilitazioni temporanee", della durata di un giorno appena, che avevano "elevata l'apertura di credito nella stessa misura dell'extrafido" allegato dal fallimento, vale a dire per L.19.207.501 in relazione alla prima rimessa e per L.28.263.228 in relazione alla seconda, con la conseguenza che si doveva escludere la natura solutoria dei due versamenti per l'intero loro ammontare, essendo serviti a ripristinare integralmente la disponibilità che era stata così aumentata il giorno precedente al loro accredito. La tesi veniva contestata dal fallimento che eccepiva, tra l'altro, la inopponibilità, nei suoi confronti, della documentazione prodotta al riguardo dalla banca, in quanto priva di data certa. Con sentenza del 7 maggio 1992, il Tribunale accoglieva la domanda.
Riteneva infatti:
- che non si potesse tener conto della documentazione prodotta dalla banca con la comparsa conclusionale (tra cui una proposta delibera di fido in data 22.4 - 12.5.87 da cui risultava che alla I.D.L., in aggiunta al fido per "scoperto di conto corrente" fino a L.10.000.000, era stato concesso un fido in castelletto "accr. r.b. sbf con l/d e/o tratte" fino a L.300.000.000), ne' si poteva tener conto della tesi che, sulla base di tale documentazione, era stata sostenuta per la prima volta in detta comparsa, e cioè che, ammontando il fido a complessive L.310.000.000, ad entrambe le rimesse di cui trattasi doveva negarsi, per tale assorbente ragione, natura solutoria e riconoscersi invece finalità ripristinatoria della disponibilità affidata: si trattava infatti di produzioni e allegazioni difensive che, come aveva eccepito il fallimento con la memoria di replica, violavano la regolarità del contraddittorio;
b) che, per il resto, la banca non aveva "provato la propria eccezione secondo cui le rimesse sopra specificate avrebbero determinato il rientro da semplici passivi e non da scoperti di conto", e ciò in quanto la documentazione allegata a riprova delle facilitazioni temporanee che sarebbero state concesse l'1.11.87 e l'1.2.88 e che, secondo la tesi della banca, sarebbero consistite in ulteriori affidamenti, era priva di data certa anteriore alla sentenza di fallimento e, come tale, inopponibile al curatore fallimentare, data la sua posizione di terzo rispetto ai rapporti intrattenuti dalla banca con la società fallita;
e, d'altra parte, dal libro fidi prodotto per estratto dalla banca non risultava alcuna specifica menzione di tali facilitazioni;
c) che la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza si poteva considerare acquisita in via presuntiva dalle notizie di stampa pubblicate, in tempo di poco anteriore ai pagamenti in questione, su "Italia Oggi" del 19.10 e 9.11.87, sul "Giornale di Brescia" del 28.10.87 e su "Panorama" dell'8.11.87, pubblicazioni che assumevano un valore particolarmente significativo, considerato il ruolo di operatore economico particolarmente qualificato svolto dalla banca.
2. Contro detta sentenza proponeva appello la UP assumendo che il primo giudice aveva triplicemente errato: - nel non esaminare l'andamento (tranquillante) del c/c della I.D.L., ai fini della conoscibilità del suo stato di insolvenza;
- nel ritenere tardivamente dedotta l'esistenza di un "fido di castelletto" (fino a 300 milioni) in favore della società mentre questa "si desumeva già dall'estratto conto prodotto dal fallimento (ove accanto alle rimesse in questione risultava la causale "accr. prov. eff. s.b.f.") nonché dalla lettere di revoca del precedente fido di 10 milioni;
- nel considerare non provate le "facilitazioni temporanee alla I.D.L., riferite ad essa Cassa, mentre queste risultavano pur annotate nei tabulati meccanografici "facenti parte del libro dei fidi". Ma la Corte di Milano, con sentenza dell'1 ottobre 1996, respingeva integralmente il gravame.
3. Da qui l'odierno ricorso della UP, affidato a venti motivi di cassazione, cui resiste la curatela del Fallimento I.D.L. con controricorso.
Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due parti, la prima delle quali - intitolata "mancanza del requisito soggettivo" - si compone di cinque connessi motivi, con cui la UP denuncia - sotto il duplice profilo della violazione di legge e di (plurimi) vizi di motivazione - l'"erroneo ricorso alla prova per presunzioni" (in particolare alla "presunzione- stampa"), in ordine alla scientia decoctionis della banca, non ostante la presenza di "fatti ostativi", quali il "regolare andamento del c/c", risultante dal correlativo estratto, e la Massoluta mancanza di atti pregiudizievoli di pubblico dominio (protesti, pignoramenti, ecc.)"; e lamenta poi, in subordine, la "non idoneità" della presunzione stampa utilizzata dai giudici di appello, sia in relazione al suo contenuto (in quanto le notizie pubblicate non facevano riferimento a debiti della I.D.L. verso banche o fornitori ma solo verso i soci sottoscrittori), sia con riguardo alla data della pubblicazione, successiva quantomeno alla prima rimessa in contestazione.
La seconda parte della impugnazione - sotto la comune rubrica "mancanza del requisito oggettivo" (per la revocabilità delle rimesse per cui è causa) - aggrega, a sua volta, 15 motivi, l'ultimo dei quali sottoarticolato in ulteriori 6 punti.
Di detti motivi, i primi dieci - tra loro intimamente collegati - convergono nel criticare (sempre nella doppia angolazione di vizi di legittimità e vizi di motivazione) le argomentazioni con cui la Corte di merito ha respinto i motivi di appello di essa Cassa in ordine alla esistenza di un fido in castelletto s.b.f. di L.300.000.000 ed alla sua qualificazione giuridica. I motivi da 11 a 13 - con attinenza invece alle su riferite "facilitazioni temporanee" - contestano l'esattezza dei rilievi del Collegio a quo, secondo cui la concessione di tali facilitazioni non risulterebbe dal libro dei fidi, e "non varrebbe ad estendere l'affidamento in c/c", per il suo carattere unilaterale ed accidentale.
Il 14^ motivo si risolve in una succinta doglianza in ordine alla mancata disposizione di una chiesta C.T. contabile. Mentre il 15^ motivo - nei suoi sei submotivi - introduce una censura finale di "omessa considerazione [da parte della Corte milanese] di altre argomentazioni difensive [di essa ricorrente], diverse prospettazioni e diverse qualificazioni dei fatti acquisiti al processo
2. Le prime cinque censure, relative alla contestata sussistenza della "scientia decoctionis" da parte della Banca, sono tutte, ove ammissibili, comunque infondate.
Ed infatti - quanto all"andamento dei rapporti intercorsi tra le parti", nel periodo in questione, e "risultanti dall'andamento del conto", la Corte milanese, contrariamente all'assunto della ricorrente, non ha "omesso di prenderlo in considerazione". Solo non ha attribuito ad esso la valenza, ostativa alla presunzione di quella "scientia", che pretenderebbe ora la Banca bensì il diverso peso di circostanza "non idonea ad inficiare detta presunzione": con ciò quindi esprimendo un giudizio di fatto riservato alla discrezionalità del giudice del merito, non sindacabile come tale in sede di legittimità.
Per di più, la circostanza su cui incide - in tesi - la lamentata omissione di valutazione è di per sè non decisiva, donde l'inconferenza anche per questo aspetto della doglianza. Atteso che - come è ius receptum - la scientia decoetionis non può essere esclusa per il fatto che l'accipiens abbia mantenuto rapporti commerciali con il fallito o gli abbia concesso ulteriore credito, trattandosi di scelta ricollegabile a valutazioni diverse e di per sè non idonea ad evidenziare una ignoranza incolpevole dello stato di insolvenza (cfr. Cass. nn. 323/1980; 4839/1983; 18/1987; 5603/89 e successive conformi).
Quanto poi alle critiche rivolte alla "presunzione stampa", il rilievo preliminare della Banca secondo cui quanto meno detta presunzione sarebbe "irrilevante quanto all'accredito dell'11 novembre 1987"' - oltreché nuovo rispetto al quadro delle censure prospettate in appello (e, sotto questo aspetto inammissibile) - è comunque già in fatto privo di consistenza, risalendo le notizie stampa documentate dal Fallimento ad un periodo compreso tra il 19 ottobre e il 9 novembre 1987 (doc.ti 3 a 12) e quindi, ad una data sicuramente anteriore all'11 novembre '87, quando avvenne la registrazione a credito della prima delle due rimesse soggette a revocatoria.
Ne' miglior sorte può avere la più radicale censura della ricorrente secondo cui la consapevolezza di uno stato di insolvenza non potrebbe desumersi unicamente da notizie di stampa. Tale rilievo non tocca infatti la motivazione dell'impugnata sentenza dove, il dato fattuale di quelle notizie è apprezzato in quadro complessivo di plurimi e convergenti elementi di significazione.
Avendo la Corte di Milano fondato il proprio convincimento di "non verosimiglianza che un operatore economico accorto e organizzato, provvisto di canali informativi (sconosciuti ad altri operatori) non sia venuto a conoscenza di notizie pubblicate da tanti organi di stampa .. . anche finanziari" anche sulla particolare "risonanza che quelle notizie avevano avuto sulla opinione pubblica". Risonanza, a sua volta, dimostrata dal fatto che "si era diffuso il panico tra i sottoscrittori di buoni di partecipazione fino al punto da indurli alla costituzione, nel novembre '97, di un Comitato di difesa (doc.ti 13 e 14 fall.), e dalla ulteriore circostanza che, a ridosso delle rimesse qui in discussione, era stata addirittura presentata d'ufficio, dalla Procura della Repubblica di Milano, istanza di fallimento della I.D.L.
Di modo che, anche per tal profilo, nessun vizio logico o di carenza argomentativa puo' seriamente addebitarsi ai giudici a quibus.
3. A sua volta non fondato è il successivo complesso di censure - sub II, da 1 a 10 - relative al preteso "affidamento Accr.[edito] R.[icevutel B[ancarie] s.b.f." di L.300.000.000, di cui avrebbe fruito la I.D.L., in aggiunta all'affidamento per apertura di credito di 10 milioni, nel periodo cui si riferiscono le rimesse della stessa I.D.L.
A superare in radice l'articolata serie di rilievi su tal punto formulati dalla ricorrente è sufficiente, infatti la considerazione (che propriamente si rivolge alla censura n. 10, ma che all'evidenza assorbe le nove precedenti) che le operazioni di "castelletto", anche quando abbiano, come nella specie, ad oggetto anticipazioni R.B. s.b.f. [invece che lo sconto, in senso tecnico, di titoli, come nelle fattispecie cui si riferiscono le sentenze nn. 9479/93, 266/94, 4718/ 19951 non attribuiscono comunque al cliente la facoltà di disporre immediatamente di una somma di denaro, ma più semplicemente (e limitatamente) impegnano la banca ad accettare per lo sconto entro un ammontare predeterminato i titoli, gli effetti - o le ricevute bancarie - che l'affidatario presenterà.
Sicché, nell'ipotesi indicata, ancorché il castelletto sia regolato in c/c, il fido non rappresenta (diversamente dalla apertura di credito) l'ammontare delle somme di cui il correntista può disporre (le quale saranno costituite e determinate, invece, solo dagli accreditamenti in concreto effettuati a seguito delle singole operazioni di sconto) bensì il limite entro il quale la banca è tenuta ad accettare i titoli effetti o ricevute bancarie presentati dal cliente.
Con la conseguenza appunto che l'esistenza di un fido per l'accredito di "R.B. s.b.f." o lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario ne' può valere ad escludere il carattere "solutorio" delle rimesse effettuate dal cliente, poi fallito, su tale conto (cfr. anche Cass. nn. 8662, 1083/1997). Dal che l'irrilevanza, a tal fine di ogni ulteriore questione sulla esistenza del preteso affidamento che ove pur provata [ma la Corte di Appello ha con corretta motivazione escluso nella specie che lo fosse] sarebbe comunque priva di effetti ostativi alla revocabilità della rimesse per cui è causa.
4. Resta con ciò assorbito anche il motivo (II) 11, per la superficialità e non pertinenza della C.T.U. per la cui mancata ammissione v'è doglianza.
5. Del pari insuscettibili di accoglimento sono poi le successive tre, connesse censure - (II) 12 a 14 - con cui la UP rimprovera alla Corte di Milano di aver errato nell'escludere che le concessioni delle cc.dd. "facilitazioni temporanee" risultassero dal libro dei fidi.
Al centro di tali doglianze sta, infatti, la deduzione della ricorrente che abbiano errato i giudici del merito nel non tener conto dei "tabulati meccanografici" (ritualmente esibiti) - da considerarsi, a suo avviso, "integrativi del libro dei fidi" - nei quali pur risultavano annotate le concessioni in questione. Ma tale deduzione non riesce certo a scalfire, anche per questa parte la decisione impugnata: che correttamente, infatti, non ha dato rilievo a quei tabulati (mancanti di vidimazione sia iniziale che finale e quindi) privi di data certa ai sensi degli artt. 45 L.F. e 2704 c.c. Mentre i residui o marginali profili di censura, collegati a quella che precede, risultato (in essa) assorbiti o, comunque, inammissibili, per quanto pretendono un riesame di risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità.
6. Nel suo complesso inammissibile è infine anche il quindicesimo ed ultimo mezzo della impugnazione, per la ragione che le ulteriori doglianze e subdoglianze in esso assemblate, ove non nuove (e, per questo specifico profilo, precluse) postulano, a loro volta, un controllo di giudizi di fatto - sulla selezione dei dati istruttori sulla rilevanza e attitudine probatoria dei medesimi - compiuti dalla Corte del merito nello stretto ambito della discrezionalità, ad essa riservata e su cui non può, quindi, incidere il sindacato (che si risolverebbe in un non consentito terzo grado di merito) di questa Corte di legittimità.
7. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in L.766.700, oltre a L.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999