Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' " 0 37 38/ 0 3 IN N E DEI PO DITALK LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente - R.G.N. 23539/0 cron. g5 29 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere ud. 03/12/02 ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: LI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2. presso lo studio dell'avvocato E difeso ALBERTO ANGELETTI, rappresentato dall'avvocato DOMENICO AMOROSI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SPA, in persona del legale POSTE ITALIANE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta 2002 delega in atti;
- controricorrente 5058 -1- avverso la sentenza n. 853/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 12/06/01 R.G. N. 503/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udilo 1'Avvocato GENTILE per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il sign. OI LI, dipendente delle Poste Italiane spa, è stato dalla stessa licenziato perché i carabinieri a seguito di perquisizione personale c domiciliare, avvenuta il 17.6.98, avevano rinvenuto in suo possesso corrispondenza che egli avrebbe dovuto recapitate ai destinatari e che aveva, invecc, trattenuto presso di sè;
2- che la Corte d'Appello di EC ,con sentenza del 12.6.01, riformando la decisione di primo grado ha rigettato la sua domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ritenendo che;
a- il lavoratore aveva ammesso i fatti emersi in sede di indagini dei carabinieri;
b- gli stessi, di carattere doloso e sostenuti da un evidente disegno criminoso, erano gravi ed idonci a ledere il vincolo di fiducia nei confronti del datore di lavoro e, nel contempo, a comprometterne l'immagine presso gli utenti;
c- la mancanza di cassette d'impostazione non consentiva allo stesso di portare a casa i pezzi postali non potuti recapitare;
d- non si era trattato di un fatto isolato perché in possesso del lavoratore era stata rinvenuta anche posta vecchia e molte buste aperte per appropiarsi del contenuto delle stesse;
e- la sanzione adottata era proporzionata alla gravità dei fatti;
f- le condizioni di salute e la situazione familiare del lavoratore non lo esimevano da responsabilità;
3- che il sign. LI chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui resiste con controricorso la spa Poste Italiane;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa cd insufficiente motivazione su un punto decisivo;
con esso addebita ai giudici d'appello di aver fondato il loro convincimento in ordine ai fatti addebitatcgli, enunciando l'esistenza di un disegno criminoso che andava invece dimostrato, esclusivamente sulle indagini compiute dai carabinieri, ed in particolare sul verbale di sequestro penale ignorando completamente quanto emerso in primo grado sia sulla licvità del danno che sulle condizioni psicofisiche del lavoratore nonché alcune decisive testimonianze sicchè la sentenza non indica ove sia la prova dell'appropriazione;
2- che con il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli art. 2106 e 2119 cc.nonché dell'art.34 del ccnl per i dipendenti delle Posto ed insufficiente motivazione e con essa addebita alla decisione impugnata di non aver per la mancata analisi dei fatti e dei comportamenti evidenziati dal materiale probatorio acquisito di aver omesso una seria e motivata valutazione della lesività dei fatti addebitati al lavoratore- fatti che nella loro storicità sono incontestati e che una certa responsabilità del dipendente, comunque, sussiste- anche in relazione alle cause di giustificazione invocate dal lavoratore ( condizioni psico - familiari mancanza di cassette di corrispondenza) ed apodillicamente fisiche liquidate dalla Corte d'Appello come irrilevanti;
3- che le censure, che per la loro connessione ed interdipendenza debbono essere valutate congiuntamente sono infondate per le seguenti ragioni: a- evidente la valutazione di improseguibilità del rapporto di lavoro effettuata dai giudici d'appello parte da una precisa realtà costituita dal mancato reiterato recapito di pezzi postali ai destinatari trattenuti dal lavoratore;
b- entrambe le censure in esame non smentiscono questo fondamentale elemento della fattispecie: anche se la prima profila una sorta di contestazione della ricostruzione dei fatti, contraddetta nell'asserzione di ammissione di responsabilità contenuta nella seconda;
c- che come come è noto, non essendo ammessa in sedc di legittimità la mera contestazione delle asserzioni riguardanti i fatti di causa dei giudici di merito ma solo la denuncia di vizi logici e motivazionali che inficino il convincimento fattuale va rilevato che nessuno di tali vizi è dedotto, realmente, dal ricorrente, affidandosi l'eventuale ricostruzione alternativa dei fatti a testimonianze, il cui contenuto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è stato omesso;
d- la Corte d'appello non è, nell'esprimere l'idoneità dei fatti addebitati al ricorrente a risolvere, di per sé, il rapporto del lavoro, incorsa nella violazione di alcuna regola giuridica in quanto essa ha ancorato il giudizio di gravità dei fatti ad una condotta, tenuta dal lavoratore, che essendo proprio negatoria del peculiare compito gravante sul ricorrente (recapito della corrispondenza) è indubbiamente idonca- come essa ha ritenuto a ledere il vincolo fiduciario nei confronti del 3 datore di lavoro ed a compromettere il prestigio professionale dello stesso;
comportamento grave che non poteva trovare esimenti in alcuna delle circostanze invocate dal lavoratore a sua giustificazione;
4- che il ricorso va, pertanto rigettato;
5- che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spesc. Roma 3 dicembre 2002 Il Consigliere es. Il Presidente ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11-6-73 N. 533 che zanton CELLIERECANCEL Depositato/ix Cancellerie og 13 MAR 2003 IL CANCELLIRÃE