Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
Con riferimento al rapporto di lavoro giornalistico e, in particolare, all'attività prestata dal direttore di testata, la qualifica dirigenziale, in relazione alla previsione dell'art. 2095 cod. civ., va determinata alla stregua della relativa definizione giurisprudenziale, in mancanza di una esplicita previsione del contratto collettivo, ed è perciò caratterizzata dall'autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall'assenza di dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'azienda, mentre resta irrilevante, a tali fini, la circostanza che, in forza di accordi intervenuti in sede di assunzione, l'editore si sia riservato il controllo dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro, in via generale, il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo e di orientamento aziendale, alle quali il dirigente deve necessariamente attenersi nell'espletamento delle mansioni di direzione, e non incidendo tali direttive sulle attribuzioni, proprie di un dirigente, del governo complessivo dell'azienda e della scelta dei mezzi produttivi di questa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9307 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
4. Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
5. Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AB RE UD, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'avvocato Mario Fezzi;
contro la società per azioni RU Editore, elettivamente domiciliata in Roma in via San Tommaso d'Aquino 116 presso lo studio dell'avvocato Adriano Castellano, che, unitamente all'avvocato Luciano Pietrantoni, la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano del 19 novembre 1999, depositata il 28 dicembre 1999, numero 10473, r.g. 741/99;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 2 aprile 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Adriano Castellano;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e assorbimento degli altri motivi;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 18 settembre 1998, AB RE UD - premesso che: il 3 novembre 1997 era stato assunto dalla società RU Editore quale direttore del periodico "Gente Viaggi" di proprietà della stessa;
il giorno 15 giugno 1998 gli era stato verbalmente comunicato dall'amministratore della società che il rapporto di lavoro doveva intendersi risolto, venendo formalizzata l'intimazione di recesso con lettera in data 24 giugno, priva di qualsiasi motivazione se non con il riferimento a divergenze sulla linea editoriale;
i suoi poteri, sin dal momento della assunzione, erano stati notevolmente limitati per essersi l'editore riservato espressamente la definizione dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata giornalistica e le definitive decisioni circa il formato e il logo dello stampato, la sua foliazione e tiratura, l'organico del personale e per dovere inoltre esso esponente rispettare le indicazioni di una dirigente della società per quanto attinente alle copertine, agli argomenti da trattare, alle fotografie e all'impaginazione - convenne in giudizio, avanti il pretore di Milano, la società stessa, chiedendo che, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, la convenuta venisse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro o, in subordine, al pagamento della indennità supplementare e, in ogni caso, al risarcimento del danno subito all'immagine. Costituitosi il contraddittorio. il pretore rigettò la domanda con pronuncia del 21 giugno 1999. L'appello proposto dal AB RE è stato respinto dal tribunale con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che era rimasta provata, in concreto, la natura dirigenziale del rapporto di lavoro e, di conseguenza, la possibilità di un recesso ad nutum, le cui modalità non avevano presentato tratti di illiceità.
Della decisione viene chiesta la cassazione dal AB RE con ricorso sostenuto da quattro motivi. La società intimata resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione:
Con l'atto di ricorso, e prima di illustrare le singole ragioni di censura, il ricorrente espone che il tribunale ha illegittimamente omesso di accertare quale fosse la qualifica che gli si dovesse attribuire ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile, sostenendo in particolare che, essendo quella del direttore di una testata giornalistica non una categoria ma una mansione, occorreva verificare in concreto se i poteri attribuitigli consentissero di poterlo definire dirigente, non potendo ritenersi risolutivo il disposto dell'articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti. Nella specie, le limitazioni introdotte dall'editore ai poteri esercitabili da esso ricorrente erano tali da escludere la sussistenza della qualifica dirigenziale, come del resto ammesso dalla stessa società resistente nella comparsa di costituzione nel giudizio. Ne doveva conseguire l'operatività nei suoi confronti della tutela apprestata dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Tanto premesso, con il primo motivo - denunciando violazione degli articoli 184 e 420 del codice di procedura civile, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente deduce che la resistente non aveva contestato, ma anzi aveva espressamente riconosciuto, la non ricorrenza, nella specie, della qualifica dirigenziale, il che avrebbe dovuto indurre il tribunale a limitarsi a prendere atto di tale incontroversa circostanza e a decidere la causa sulla base della concorde ammissione delle parti.
Con il secondo motivo, prospettando la intervenuta violazione dell'articolo 2095 del codice civile e vizi della motivazione, il ricorrente sostiene che la conclusione circa la ricorrenza nel caso concreto della qualifica dirigenziale è stata raggiunta apoditticamente dal giudice del merito, essendo stata essa fondata sulla base della mera enunciazione contenuta nell'articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro, omettendosi ogni valutazione dei dati oggettivi - e in particolare della lettera- contratto e delle dimostrate limitazioni circa le modalità di svolgimento dell'incarico per quanto si riferiva alla subordinazione alla dirigente della società, signora De Cesco, in relazione alla scelta della copertina del giornale, della impaginazione, degli argomenti da trattare e delle fotografie da pubblicare, della impossibilità di assumere impegni di spesa per costi superiori ai dieci milioni di lire, di assumere collaborazioni e di autorizzare i redattori a collaborare con altre testate - dai quali invece emergeva, di fatto, la non ricorrenza nella specie della qualifica stessa.
Con il terzo motivo - denunciando violazione sempre dello stesso articolo del codice civile e degli articoli 1362 e seguenti, nonché insufficienza della motivazione - il ricorrente espone che il tribunale ha tratto il convincimento della appartenenza dei direttori di testate giornalistiche attraverso una erronea interpretazione della norma contrattuale di cui all'articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro, che invece non consente che si possa pervenire alle conclusioni raggiunte dal giudice di merito, mancando in essa un qualsiasi riferimento alla figura del "dirigente", dimostrando ciò che le parti contraenti non vollero, pur potendolo, procedere a una tale equiparazione sul piano giuridico, da ciò derivando che non è consentito al giudice di sostituire alla letterale interpretazione della norma contrattuale altra di diversa natura.
Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione dell'ultimo comma dell'articolo 2070 e degli articoli 1362 e seguenti. A questo proposito viene rilevato che, una volta accertata la qualifica dirigenziale, la disciplina applicabile al direttore di testata giornalistica altra non potrebbe essere che quella prevista per i dirigenti industriali e non invece, come erroneamente affermato dal tribunale quella dei giornalisti, non contemplandosi da questo contratto collettivo la figura del dirigente.
Con la prima delle critiche mosse alla sentenza impugnata, viene denunciato che il giudice del merito è incorso in un error in procedendo per avere ritenuto sussistente, in capo al ricorrente, la qualifica dirigenziale, omettendo di valutare la diversa prospettazione della stessa controparte contenuta nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, nella quale si era invece espressamente ammesso che doveva escludersi che al AB RE fosse stata attribuita la qualifica di dirigente, testualmente essendo stato dichiarato, al fine di respingere la rivendicazione - che peraltro non era stata proposta - della asserita qualifica di dirigente, che "nessuna delle pattuizioni contenute nella lettera contestuale all'assunzione giustifica la stravagante tesi". Ne consegue che, al fine di verificare la esattezza del rilievo, si rende necessario per la Corte l'esame diretto dell'atto in questione, il che consente di concludere per la totale infondatezza della censura. E invero, risulta assolutamente evidente dalla lettura integrale della parte del documento intestata alla "asserita qualifica di dirigente del ricorrente" che la frase sopra riportata - unica estrapolata dall'intero contesto del documento stesso - era stata posta come premessa della risposta diretta a contrastare l'assunto dell'attore di non essere stato posto nella possibilità di esercitare i poteri attribuiti al direttore di testata giornalistica dal contratto collettivo nazionale di lavoro e a dimostrare invece la piena compatibilità delle pattuizioni contenute nella lettera di assunzione con le prerogative esclusive del direttore responsabile di un giornale.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso vanno esaminati congiuntamente, avendo come contenuto una sostanzialmente identica doglianza, che è anche essa infondata. Deve infatti respingersi l'assunto del ricorrente secondo il quale il tribunale avrebbe desunto la affermata natura dirigenziale del rapporto di lavoro intercorso tra la società RU e il AB RE sulla base del mero enunciato dell'articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti, che anzi lo stesso giudice, dopo avere premesso che l'orientamento della giurisprudenza di merito è, nella sua prevalenza, nel senso della attribuzione della qualifica di dirigente al direttore di una testata giornalistica, ha testualmente affermato che "questo non significa che il direttore di una testata, quale era pacificamente AB RE, fosse automaticamente dirigente, ma che sia necessario accertare in concreto la corrispondenza delle sue mansioni ai tratti distintivi della su descritta figura". Così facendo, il tribunale di Milano ha fatto corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte, secondo la quale la figura professionale del dirigente - che in relazione alla previsione dell'articolo 2095 del codice civile va determinata alla stregua della relativa definizione giurisprudenziale, "in mancanza di una previsione del contratto collettivo che disciplina il rapporto" (come effettivamente si verifica per il contratto dei giornalisti) - è caratterizzata dall'autonomia e discrezionalità delle decisioni e dalla assenza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo e non circoscritte a un settore, ramo o ufficio della stessa (Cass., 11 marzo 1996, n. 1963; Cass., 15 ottobre 1988, n. 5620) Tanto premesso, il giudice di merito ha analizzato le mansioni affidate al ricorrente e i poteri attribuitigli, rilevando quindi, all'esito di un accertamento in punto di fatto, che - a prescindere dalle limitazioni in punto di spese e di impaginazione del giornale, - dipendendo interamente da lui la qualità e i risultati del prodotto consistente in un periodico tra i più noti e a diffusione nazionale, dirigendo egli una redazione composta da circa quindici persone e scegliendo i collaboratori esterni e il personale da assumere, non essendo gerarchicamente subordinato all'editore, - allo stesso non poteva non riconoscersi la qualifica di dirigente, come del resto significativamente convalidato dalla retribuzione mensile corrispostagli di diciotto milioni di lire, non compatibile con quella goduta da un impiegato.
Nè in senso contrario può valere la circostanza che, in forza dell'accordo intervenuto in sede di assunzione, l'editore si fosse riservato il controllo dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro, in via generale, il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo e di orientamento aziendale, alle quali il dirigente deve necessariamente attenersi nell'espletamento delle mansioni di direzione della organizzazione, non incidendo tali direttive sulle attribuzioni proprie di un dirigente del governo complessivo della azienda e della scelta dei mezzi produttivi di questa.
Infondato è anche il quarto motivo. E invero, come reiteratamente affermato da questa Corte (per tutte, Cass., 29 luglio 2000, n. 10002), nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, la individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo, derivandone che il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'articolo 2070 del codice civile, è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, e ciò nelle ipotesi in cui non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva, ovvero sia dedotta la inadeguatezza della retribuzione contrattuale rispetto alla effettiva attività lavorativa esercitata.
Per quanto sopra osservato, si impone quindi la reiezione del ricorso, con conseguente condanna del suo proponente alle spese del giudizio che si determinano nella misura che si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese del giudizio che liquida in lire 35.000, oltre lire quattro milioni per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2001