Sentenza 3 ottobre 2017
Massime • 1
Si configura il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria anche qualora la condotta - nelle forme tipiche della violenza, della minaccia ovvero dell'offerta di denaro od altre utilità - sia rivolta non direttamente al soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, ma a terze persone a questi legate da rapporti di parentela, affinità o conoscenza, al fine di condizionare il dichiarante. (Fattispecie relativa a minacce rivolte ai familiari di un collaboratore di giustizia già intraneo ad un clan camorristico, a seguito della decisione dello stesso di ammettere le proprie responsabilità in ordine ad un tentativo di incendio ai danni di una vittima di richieste estorsive da parte di esponenti del clan).
Commentario • 1
- 1. Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria [47]https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2017, n. 51265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51265 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2017 |
Testo completo
5 1265-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 03/10/2017 ADET TONI NOVIK -Presidente- Sent. n. sez. 968/2017 VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE MARCO VANNUCCI N.43445/2016 LUIGI FABRIZIO MANCUSO Rel. Consigliere - ANTONIO CAIRO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ES CO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] avverso la sentenza del 18/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per II P.G. chiede la rideterminazione della pena con la riduzione di 1/3 e rigetto nel resto del ricorso del RE;
il rigetto del ricorso della IE e l'inammissibilità del ricorso di IS. Udito il difensore li RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/4/2016 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del medesimo Tribunale, il 29/6/2015, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, contestata a YO SV VA, rideterminava la pena inflitta in quella di anni due mesi sei di reclusione ed esclusa la continuazione contestata a RE CO rideterminava la pena in quella di anni due mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata e la pena già inflitta ad IE RM egualmente determinata in quella di anni due mesi sei di reclusione.
1.1. Si è annotato come il processo fosse scaturito dalla denuncia di LA AT CA e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'AN ZO IO, già intraneo al clan IE. Il primo aveva riferito di un tentativo d'incendio del portone di casa, evento seguito ad un incontro di qualche giorno prima con D'AN ZO IO e IE UI che gli avevano chiesto un'elargizione in denaro. Al suo rifiuto avevano replicato di "non preoccuparsi". Il D'AN aveva intrapreso immediatamente collaborazione, ammettendo i fatti e indicando come esecutore materiale della condotta, su suo incarico, lo straniero di nome RK, poi identificato in YO SV VA, che aveva ammesso le sue responsabilità. Il 17/7/2014 il D'AN stesso aveva appreso dalla moglie che il di lui fratello era stato fermato in strada a Gricignano ed era stato destinatario di frasi intimidatorie. Egualmente, LE IN, compagna del D'AN IO, tornata a Gricignano per ragioni di lavoro, dopo la scelta del cognato di collaborare, aveva notato, in una prima occasione, che LL VA, moglie di IE UI, aveva suonato il citofono di casa. Per timore non aveva aperto alla donna;
in una seconda occasione era stata avvicinata in strada dal RE CO, che oltre ad informarsi sul luogo in cui si trovava il collaboratore - aveva proferito - una minaccia verso la sua interlocutrice, facendo un'allusione al bimbo di pochi mesi che ella portava nel passeggino. Episodio analogo era capitato ai genitori del collaboratore AG VA e D'AN EN che si erano imbattuti in LL VA e IE RM, che, nel racconto della AG, aveva rivolto la frase secondo cui non si aspettava "questa scortesia" e auspicava che non succedesse "qualcosa".
2. Ricorre per cassazione IE RM e deduce quanto segue.
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. L'art. 377 bis cod. pen. configura, afferma, un reato a forma vincolata e la persona offesa deve essere necessariamente un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni innanzi l'A.G.. La norma tutela la genuinità della prova e, nella specie, alla luce delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, D'AN ZO IO, l'episodio contestato ad IE RM non era mai entrato nella sfera di conoscenza di costui. Il fatto non sussisteva, pertanto, per la necessaria posizione della persona offesa nella struttura della disposizione e per il dolo che presentava 2 carattere specifico. Egualmente era da ritenere insussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 62 bis cod. pen.. Priva di motivazione, secondo la ricorrente, risultava la negazione delle indicate circostanze.
2.3. Motivi aggiunti risultano presentati nell'interesse di IE RM. Si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante del cd. metodo mafioso, aggravante che si assume non ricorrente nella specie per il profilo oggettivo. La persona offesa VA AG aveva espresso una sensazione prettamente personale ed una interpretazione che ella aveva dato all'espressione utilizzata. Al pari, non ricorreva l'ipotesi della agevolazione mafiosa. La sentenza, partendo dall'affermazione che la donna adibiva la sua abitazione a base logistica per la commercializzazione della cocaina, aveva creato un collegamento tra gli affari del clan e la medesima partecipazione, ritenendo esistente la circostanza aggravante. Non aveva, tuttavia, considerato che la ricorrente stessa era sorella di IE UI e che aveva avvicinato la AG solo per parlare della posizione del fratello. L'iniziativa, se posta in essere, non sarebbe stata rivolta a favorire il clan, ma il solo fratello della donna, nel cui esclusivo interesse era stata posta in essere l'azione.
3. Ricorre per cassazione IS SV VA e lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui erano state negate le circostanze attenuanti generiche. La motivazione resa risultava inappagante e non aveva tenuto presente il giudice a quo che, già in sede di interrogatorio, il ricorrente aveva reso dichiarazione confessoria. Una corretta valutazione di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. avrebbe imposto il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche.
4. Ricorre per cassazione RE CO a mezzo del difensore di fiducia e deduce quanto segue.
4.1. Lamenta la violazione dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. La Corte territoriale aveva ritenuto esistente la circostanza aggravante indicata in difetto degli elementi di prova che potessero supportarla. L'iniziativa sul D'AN era stata attuata attraverso due condotte che avevano dato luogo a distinte imputazioni, quella di cui al capo A, contestata al RE e quella di cui al capo B, che era relativa anche alla posizione della IE RM. Le dichiarazioni del D'AN ZO IO avevano indotto a ritenere che in ragione del collegamento con il comportamento della moglie dell'IE UI il collaboratore stesso aveva ritenuto che tutte le azioni fossero legate all'iniziativa del clan IE e fossero finalizzate ad indurlo a cessare dalla scelta collaborativa con l'Autorità Giudiziaria. A parte le generiche dichiarazioni del collaboratore, le sue dichiarazioni erano state integrate dalla successiva escussione dei familiari, LE IN e D'AN IO. Le dichiarazioni rese da costoro, tuttavia, smentivano l'ipotesi della minaccia promanante dal clan e funzionale agli interessi del sodalizio. In particolare l'11 luglio 2014 il D'AN aveva già reso dichiarazioni a carico;
ciò constava al RE e ne dava conto la stessa sentenza impugnata (al fl. 20). Ancora il li 3 collaboratore aveva dato atto dell'inserimento del RE nel contesto dello spaccio di stupefacenti senza, tuttavia, riferire dell'inserimento nel clan IE. Nella specie si era ritenuta la circostanza aggravante indicata senza dare spiegazione valida, né sul profilo oggettivo, né sul dolo specifico necessario per la sua configurabilità.
4.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 62 bis, 132 e 133 e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. In particolare, si erano negate le indicate circostanze attenuanti e si era omesso di contenere la pena nei minimi edittali;
era stato eseguito un aumento della pena per l'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 in misura superiore al terzo. Si era, poi, valutata negativamente la negazione dei fatti che contrariamente rispondeva ad un diritto dell'imputato. Nel rideterminare la pena si era omesso di considerare il comportamento successivo al reato tenuto dal RE e, infine, pur indicando l'aumento di pena in un terzo da infliggere per la circostanza aggravante richiamata si era, contrariamente, operato un aumento della metà della pena base (da anni due mesi sei a anni tre mesi nove di reclusione). OSSERVA IN DIRITTO Il ricorso di RE CO è parzialmente fondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato e risulta infondato nel resto, con conseguente rigetto, secondo quanto a breve si esporrà. Inammissibili, contrariamente, sono le doglianze di IE RM e di IS SV VA.
1. Si afferma nel ricorso presentato nell'interesse di IE RM che il delitto di cui all'art. 377 bis cod. pen. risulta a forma vincolata in relazione alla persona offesa (che deve essere un soggetto chiamato a rendere e dichiarazioni e al quale si riconosce la facoltà d'astensione). Nella specie l'episodio contestato ad IE RM, si indica, non risulterebbe entrato nella sfera di conoscenza del collaboratore elemento che escluderebbe la configurabilità del fatto.
1.1. Deve osservarsi che il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 377-bis, cod. pen., ha funzione di tutelare ed evitare situazioni di pericolo per la corretta acquisizione delle dichiarazioni provenienti da soggetti che non hanno l'obbligo di rispondere, ma che comunque possono rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 526 cod. proc. pen. (Sez. 6, sentenza n. 10129 del 20/01/2015 Ud. (dep. 10/03/2015), Rv. 262906). Si tratta di fattispecie che può essere commessa anche tramite una terza persona e richiede che quest'ultima si faccia latrice, nei confronti del soggetto passivo, della condotta di minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro finalizzata alla predetta induzione (Sez. 2, sentenza n. 44464 del 25/11/2010 Cc. (dep. 17/12/2010) Pagano e altro, Rv. 248981). Ciò non involge, tuttavia, che la condotta materiale di induzione debba essere commessa direttamente contro il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, poiché la norma prevede che il delitto rientri quelli cdd. a mezzo commissivo vincolato, dovendo concretizzarsi necessariamente attraverso violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra مار utilità. Proprio la modalità commissiva condiziona la condotta materiale e la stessa azione di induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci. Invero, là dove la minaccia, come accade nel caso di specie, si sia rivolta a terzi legati alla fonte dichiarativa da un rapporto di parentela, affinità o conoscenza e sia stata realizzata in funzione di condizionare la stessa fonte nel percorso dichiarativo è indiscutibile che si realizzi il delitto di specie, in forma tentata, nei casi in cui il dichiarante non abbia ceduto o ancora reso dichiarazioni per effetto della coartazione. D'altro canto questa Corte ha avuto modo di ribadire che si tratta di un reato di evento per il quale è configurabile la forma del tentativo (Sez. F, sentenza n. 46290 del 22/08/2013 Ud. (dep. 20/11/2013) Lucchetta, Rv. 257640). Nel caso di specie il delitto, invero, è stato contestato e ritenuto come tentato e non come fattispecie consumata e, per altro verso, non varrebbe richiamare la clausola di riserva che caratterizza la disposizione per ritenere che, là dove il fatto non si rivolga direttamente alla persona offesa e, cioè, al soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, si potrebbe versare al cospetto di fattispecie diverse e non di quella in esame. La clausola di riserva regolamenta il rapporto tra fattispecie (in funzione dell'art. 15 cod. pen.) e non incide in alcun modo sull'interpretazione delle ipotesi in cui la minaccia sia stata posta in essere contro un terzo in funzione, tuttavia, di indurre la fonte dichiarativa a non rendere informazioni o affermare il mendacio. In questi casi proprio perché la minaccia è obiettivamente rivolta a condizionare la libertà morale del soggetto chiamato alla deposizione e ha lo scopo di indurlo a non rendere dichiarazioni integra una condotta idonea e diretta in modo non equivoco a influire sulla libertà di autodeterminazione della fonte medesima che l'incriminazione intende tutelare e si rientra, pertanto, nel suo ambito di tutela. Il giudizio espresso dalla Corte territoriale risulta, pertanto, immune dalle censure rivolte e il ricorso sul punto va ritenuto manifestamente infondato con conseguente inammissibilità della doglianza.
1.2. Egualmente inammissibili risultano le doglianze svolte nell'interesse della IE sia con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (questione trattata anche nei motivi aggiunti), sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena e alla concessione dei benefici di legge sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è da ritenere senz'altro adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del reato e alla personalità dell'imputata, caratterizzata da spregiudicatezza, spiccata propensione a delinquere, mancanza di scrupoli e di pentimento.
1.3. Quanto alla doglianza sulla indicata circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 con il ricorso si investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da 5 S motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un.13-12-95 Clarke, rv 203428). La Corte d'appello ha evidenziato come era emersa dagli atti istruttori la piena sussistenza dell'aggravante di specie avendo, da un lato, la IE commesso la condotta in epoca prossima alla scarcerazione del fratello IE UI e avendo richiamato e fatto espresso riferimento a quel dato in funzione della carica d'intimidazione che esso portava con sé. Del resto, il fatto era stato realizzato non solo con metodo camorristico, e non solo in funzione di agevolare il rapporto di parentela con il fratello (tesi cui si affida la critica in ricorso), ma per favorire il clan del quale l'IE stesso era vertice e la donna era parte integrante, secondo quanto lo stesso collaboratore aveva spiegato, indicando anche i contributi personali di costei agli affari illeciti e alla gestione degli stupefacenti che proprio il clan curava. La doglianza è, pertanto, egualmente inammissibile.
2. Infondato è anche il motivo di ricorso del RE finalizzato alla critica del ragionamento posto in essere dalla Corte territoriale al fine di argomentare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. 2.1. La Corte d'appello ha evidenziato come la condotta del RE integrasse un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare sulla vittima la particolare coartazione psicologica indicata dalla norma. Si trattava di una condotta evocativa della forza di intimidazione e di omertà promanante dal vincolo associativo con un arricchimento significativo relativo all'ira suscitata nella "gente di Gricignano". Al di là del metodo oggettivamente camorrisitico si è osservato come lo scopo dell'azione fosse non solo quello di favorire il singolo soggetto autore del gesto ma il clan cui il RE stesso era contiguo, secondo quanto il collaboratore aveva spiegato. Attraverso il ricorso, dunque e i riferimenti alle conseguenze che si sarebbero potute riverberare sulla posizione personale del RE stesso, a seguito della collaborazione del D'AN ZO IO, si sottolinea come il ricorrente non avrebbe posto in essere una condotta funzionale alla agevolazione del gruppo e degli appartenenti, ma avrebbe realizzato un gesto finalizzato alla propria salvaguardia. In realtà si tratta di valutazioni del risultato della prova dichiarativa già operata con un ragionamento immune da vizi da parte del giudice di merito che ha correttamente ritenuto che nei riferimenti contenuti nelle affermazioni rese vi fosse quella carica di coartazione psicologica evocativa della forza di omertà del vincolo associativo. مال 6 2.2. Contrariamente il secondo aspetto di doglianza risulta in parte fondato.
2.2.1. Inammissibili sono in primo luogo le critiche rivolte alla decisione impugnata e relative alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale con ragionamento immune da censura ha spiegato che si trattava di una condotta grave. Il RE si era rivolto, invero, alla LE IN facendo riferimenti al bambino di sette mesi che la donna aveva con sé e senza dimostrare alcun segno di resipiscenza o di altri dati che potessero indurre a concedere l'invocato beneficio. Si tratta di una motivazione che non risulta manifestamente illogica, né viziata e che non è suscettibile di censura attraverso il ricorso per cassazione.
2.2.2. E' contrariamente fondata la doglianza relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché la Corte d'appello ha effettivamente errato nella determinazione della pena eseguendo un aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 nella misura della metà, là dove aveva dato atto che avrebbe aumentato la pena stessa di un terzo. Si tratta di una contraddizione emendabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. che non comporta annullamento. Ciò posto avendo la Corte territoriale determinato la pena base in anni due mesi sei di reclusione l'aumento nella misura di un terzo è pari a mesi dieci di reclusione, per una pena di anni tre mesi quattro di reclusione, ridotta per il rito abbreviato nella misura finale di anni due mesi due giorni venti di reclusione. Nei termini indicati va, pertanto, rettificato il trattamento sanzionatorio.
3. Inammissibile è il ricorso di IS SV VA. A parte la sua genericità, con il mezzo di impugnazione si deducono motivi non prospettabili in sede di legittimità. La Corte d'appello ha annotato che la gravità del fatto e la disinvoltura con cui l'imputato aveva agito, accettando l'incarico conferitogli, fossero indici di una personalità negativa e incline al delitto avendo egli esposto a pericolo l'incolumità delle persone presenti in casa, alla cui porta aveva appiccato il fuoco. In questa logica si è anche valutato il comportamento proteso ad ammettere i fatti in immediato e si è ritenuto che esso non fosse, tuttavia, idoneo a fondare la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche, anche perché si trattava di un'ammissione su fatti che storicamente risultavano orami dimostrati. La motivazione resa, sia sulla negazione delle invocate circostanze, sia sul trattamento sanzionatorio e sulla concreta determinazione della pena risulta immune da ogni vizio denunciato e le doglianze avanzate tendono a rimettere al giudice di legittimità una rivalutazione di merito preclusa in questa sede.
4. Ciò posto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di RE CO, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato in anni due mesi due e giorni venti di reclusione. Nel resto il ricorso del RE deve essere rigettato. li 7 Devono, contrariamente, essere dichiarati inammissibili i ricorsi di IE RM e IS SV VA ed entrambi devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RE CO, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni due mesi due e giorni venti di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di IE RM e IS SV VA e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Novik Adet Toni Antonio Cairo 64660 Киний ойго DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 NOV 2017 IL CANCELLIERE EF FAIELLA 800