Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2002, n. 17756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17756 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
C.C. 62471 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 1 7 75 6/ 0 2 TRIBUTARIA REP BLTZA' IN NOME DE POPOLO ITY LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributariarepitu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 20883/98 Cron. 41725 Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Consigliere Ud. 09/05/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ConsigliereDott. Antonino DI BLASI Sea 30 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S EN TENZA CAMPION CIVILE sul ricorso proposto da: 62471 legalidei NUOVA EDIL DEI SRL, in persona rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata FLAMINIA 495, presso lo studio in ROMA VIA TINELLI GIUSEPPE, che la difendedell'avvocato unitamente all'avvocato MICCINESI MARCO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2002 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1925 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 49/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 23/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MICCINESI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Dario CAFIERO che ha l'accoglimento del secondo motivo del ricorso;
il rigetto degli altri motivi. -2- Svolgimento del processo La Nuova Edil Dei s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale l'ufficio del Registro di Firenze ha elevato il valore di un bene acquistato con atto pubblico del 2.7.1993, esteso 8.150 metri quadrati, da lire 750.000.000 dichiarate a lire 3.500.000.000 accertate sulla base di una perizia Ute. La società ha dedotto la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'errata determinazione del valore e la mancata applicazione dell'articolo 52, comma 4, del d.p.r. n. 131/86. La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto parzialmente l'appello della società ed ha determinato il valore finale in lire 1.632.000.000. La società ha proposto ricorso (notificato il 23 novembre 1998), deducendo due motivi. Ha resistito l'Amministrazione Finanziaria dello Stato con controricorso tardivo perché notificato il 20.1.1999, oltre il termine previsto dalla legge. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 52, comma 4 del d.p.r. n. 131/86 ed ha sostenuto che la Commissione Regionale ha errato a negare che nella specie ricorressero i presupposti per l'applicazione del criterio di valutazione automatica prefigurato dalla citata norma dal momento che il terreno de quo era destinato a verde pubblico e soggetto a vincolo cimiteriale, ed era quindi inedificabile per tutta la sua estensione. Ha evidenziato che l'unico riferimento rilevante ai fini della disciplina del registro è il quadro urbanistico- normativo vigente e riferibile al terreno compravenduto, e che non rilevano al riguardo le caratteristiche di fatto del cespite (consistenza e ubicazione, inserimento in un Piano di zona) che possano rendere più o meno appetibile sul mercato quel terreno. Ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha fatto riferimento ad altre aree Jokate vicine rientranti in un comparto all'interno del "Piano Straordinario Casa 87” e alla conseguente edificabilità di talune zone racchiuse nel comparto, in quanto l'area compravenduta (pur a volerla ricollegare con la superficie edificabile) in ogni caso sarebbe rimasta inedificabile sulla base del richiamato strumento urbanistico di zona, che ribadiva la necessità di garantire i vincoli stabiliti, tra i quali quello di verde pubblico insistente sulla zona qui esaminata. Inoltre, la previsione di edificabilità era sempre rimessa ad una iniziativa pubblica o privata, che avrebbe dovuto necessariamente ricomprendere tutta la zona interessata, ossia tutte le aree comprese nel comparto. Ritiene la Corte che la doglianza è innanzitutto inammissibile in quanto la parziale edificabilità del terreno è stata accertata dal giudice di merito, con un accertamento insindacabile in Cassazione, che può essere oggetto di revocazione, se dovesse essere errato. La doglianza, però, è anche infondata poiché i vincoli esistenti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non sono risultati tali da determinare l'assoluta inedificabilità dell'area. In un tale contesto, l'articolo 52, comma 4 non può essere applicato proprio perché il terreno è inserito in uno strumento urbanistico, sicchè non si può equiparare, sul piano del valore venale, un bene a destinazione agraria ad un bene inserito nello strumento, sia pure con vincoli. Peraltro, ed a conferma di ciò, è sufficiente evidenziare come le stesse parti hanno dichiarato un valore largamente superiore a quello derivante dalla valutazione automatica. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria per avere la Commissione rideterminato il valore in maniera apodittica, non spiegando come è giunta a riconoscere l'incidenza del 54% ai vincoli. Ritiene la Corte che questa doglianza è fondata poiché effettivamente la Commissione Regionale ha determinato il valore in lire 1.632.000.000, senza esplicitare le ragioni Я ка della sua decisione. Ha solo ritenuto congruo operare una diminuzione del 54% del valore accertato, senza spiegare perché ha scelto questa percentuale. La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra speseSezione della Commissione Regionale della Toscana anche per le DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5
P.Q.M.
MATERIA TRIBUTARIA Accoglie il secondo motivo e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Regionale della Toscana. Così deciso in Roma il 9.5.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Francesco Cristarella Orestano Сотдава Огъти Gran 12 DIC. 2002 пиовь Сно