Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5414 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi054 14/03 Dott. Guglielmo SCIARE .G.N. 20489/( Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 4337 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. + Dott. Grazia CATALDI - Rel. Consigliere- Ud.09/01/03 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AI IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in acti;
ricorrente
contro
-- ISTITUTO NAZIONALE DELLA I.N.P.S. PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato difeso dagli avvocati CARLO DE 2003 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla 10 -1- | copia notificata del ricorso.; - resistente con mandato Т avverso la sentenza n. 19540/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/10/99 R.G.N. 62215/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica - I udienza del 09/01/03 dal Consigliere Dott. Grazia T CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - - Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il — | rigetto del ricorso. Т -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Roma, con sentenza del 15 maggio 1995, rigettava il ricorso col quale la sig. QU PA chiedeva che venisse dichiarata non dovuta la somma di £.
1.820.000 richiestale dall'INPS quale ripetizione di indebito. Avverso la decisione di primo grado la sig. PA proponeva appello al Tribunale di Roma che in applicazione dell'art. 1, comma 260 e segg. della legge n.662/97 (legge finanziaria del 1997), accoglieva l'appello dichiarando la non ripetibilità da parte dell'INPS della somma di cui è causa e riteneva che sussistessero giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la sig. PA propone ricorso formulandolo in un unico motivo. L'INPS si è costituita mediante deposito di procura. Catalh MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione della legge, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente compensato le spese dell'intero giudizio, disattendendo il principio della soccombenza, previsto dall'art.91 c.p.c., senza dare motivazioni in merito;
osserva che il giudice del riesame si era limitato ad applicare la legge entrata in vigore successivamente alla sentenza di primo grado senza affatto valutare la domanda era fondata indipendentemente dall'applicazione della se normativa sopravvenuta. Il ricorso è infondato. Il criterio della soccombenza impedisce la condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, ma non preclude la possibilità di compensarle ai sensi del secondo comma dell'art.92 c.p.c. La compensazione delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito;
la valutazione a riguardo è rimessa al suo prudente apprezzamento ed è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici od erronei (tra le tante sentenze sul punto v: Cass. 11 febbraio 2002 n.1898; 27 aprile 2000 n.5390; 13 gennaio 2000 n.319; 6 giugno 1996 n.5275; 13 aprile 1995 n.4234). Nel caso di esame, la sentenza del Tribunale, che si è limitata a fare riferimento a “giusti motivi", non è censurabile in sede di legittimità, non essendo stati addotti motivi erronei o illogici, tali da inficiare lo stesso processo formativo della volontà decisionale. Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di cassazione in quanto l'INPS svolto alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di cassazione. Roma 9 gennaio 2003 Grasca Catala buglichen wi th IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE IL CONCELLIERE Depositato in Cancelleria PR. 2003 oggi, CANCELLIERE