CASS
Sentenza 3 dicembre 1987
Sentenza 3 dicembre 1987
Massime • 1
Il reato di favoreggiamento presuppone la commissione o di un delitto o di una contravvenzione e non d'un mero illecito amministrativo.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1987, n. 9903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9903 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1987 |
Testo completo
9903
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
3.12.87 del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA
Composta dagli, Ill.mp Sigg N. 1884
1 Presidente Dott. DI MAURO GIUSEPPE ARUNA (9
1. Dothon MIOLA FRANCESCO. . Consigliere REGISTRO GENERALE 2. MORO CARLOS ALFREDO 91 siish tel e N. 23209/87
3. BATTAGLINI LUIGI
CERSOSIMO DOMENICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da REGGIO PASQUALE, n.REGGIO 25.4.49 a
Nicotera
avverso la sentenza C.A. Catanzaro del 7.5.87
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. MORO
Mod. 82 A. Spinosi Roma ୫ ୨୧ ୬ ।
maddun
.b Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. PIANURA
che ha concluso per A. S. R. perchè il fatto non è
previsto dalla legge come reato
Udit i difensor
Considerazioni in fatto
GG LE veniva rinviato a giudizio avanti al Tribunale di Vibo Valentia per rispondere del reato di favoreggiamento per avere aiutato gli ignoti autori dei reati:
a) di cui all'art. 200 e 1099 C. di Navigazione.
per aver rifiutato obbedienza "nave di guerra. 3
b) del reato di cui alla legge 15,7,1974 ● art,
1164 C. navigazione per avere esercitato lo sci nautico ad una distanza inferiore a m.200 dalla co sta.
c) del reato di cui alla legge 26.1.1960 e n. 1164
Cod. navigazione per aver condotto un motoscafo a foirte velocità a distanza inferiore a m.200
dalla costa.
ad eludere le investigazioni della guardia di Fi-
nanzai
Il Tribunale con sentenza del 25.3.1983 88801
veva il GG dal reato di favoreggiamento relati vo al reato iscritto aGLI ignoti per il capo al della rubrica per insufficienza di prove e dichia rave non doversi procedere in ordine allo stesso reato in relazione agli altri reati ascritti agli ignoti per sopravvenuta amnistia.
La sentenza veniva confermata dalla Corte di Ap-
pello.
Ha proposto ricorso avverso quest'ultima sentenza il GG lamentando;
I motivo
La Corte ha omesso di indicare specificatamente gli atti utilizzabili nel prosieguo del dibatti-
mento, in quanto trattavasi di atti depositati ai sen si dell'art. 410 c.p.p.
II motivo
Il reato di cui agli artt. 200e 1099 del Cod.del la navigazione può sussistere solo se l'intima-
zione, da parte della nave da guerra, è fatta nei confronti di nave mercantile in alto mare e. non quando si tratta di un piccolo motoscafo;
III motivo vi è contraddittorietà della motivazione quandontraddittorietà
si ritiene da parte della Corte che comuqnue vi sarebbero stati illeciti da parte degli ignoti se non penali sicuramente di natura amministrativa il che avrebbe fatto sussistere il reato di favo reggiamento mentre questo reato non sussiste quan do alla base vi è solo un illecito amministrativo e non un reato. E se il favoreggiamento lo si in tende in relazione al reato di cui all'art. 651
c.p. dovrebbe comunque ritenersi estinto per amni stia.
Motivi della decisione
Rileva innanzi tutto il Collegio che non si com-
prende a quale atto si riferisca il primo motivo di ricorso e conseguentemente quale sia la viola zione di legge posta in essere dalla Cate, per l'estrema genericità della censura. 1
0
Censura che non può essere neppure ricostruita aliunde dato che nell'atto di appello non è con i
tenuta alcuna analoga censura e dato che in ap-
pello non risulta esser stato compiuto alcun ul termore atto istruttorio.
Entrando nel merito della contestazione rileva il
Collegio che la sentenza della Corte di Appello
sembra avere esclusa la sussistenza del reato sottostante di aver rifiutato obbedienza a nave da guerra: di fronte alla specifica contestazione.
in ordine a tale reato presupposto effettuata dal la difesa nell'atto di appello la Corte di Catan
zaro risponde alla censura non ribadendo la suss stenza del reato contestato agl'ignoti al capo al 1 ma affermando che comunque il reato di favoreg-
giamento deve ritenersi sussistente perchè nel comportamento degli ignoti o si dovevano rinve nire illeciti "se non di natura penale sicuramen te di natura amministrativa ex art. 39 della leg ge 11.2.1971 n. 50" o si doveva ritenere ravvisa bile il reato previsto e punito dall'art. 651 c.p.
Una simile motivazione, peraltro assai perplessa,
non può non essere censurata.
La prima affermazione - relativa alla sussisten-
za d'un favoreggiamento perchè comunque vi sareb 血
be stato un illecito amministrativo è sicuramen
N
te erronea in diritto perchè il reato di favoreg-
giamento presuppone la commissione o di un delit-
to o di una contravvenzione e non d'un mero ille-
cito amministrativo.
La seconda affermazione - relativa ad una preseun ta contravvenzione ex art. 651 c.p. è meramente apodittica non essendo indicato nella sentenza co me il comportamento descritto nella parte in fat-
to della sentenza del Tribunale riconducibile ad una omissione di ottemperanza all'intimazione di
"alt" formulata da una motovedetta nei confronti di un motoscafo che era rimasto a distanza) potes-
se inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 6511 c.P. che presuppone una richiesta personale di retta di identità personale.
Comunque, ove veramente la Corte avesse ritenuto F
essere questo il reato presupposto;
avrebbe dovuz to applicare l'amnistias
Trattandosi di contravvenzione, cotme aveva già
fatto il Tribunale in ordine agli altri reati con travvenzionali sicuramente commessi dagli ignoti e per cui vi era stato favoreggiamento: il non
- in assenza di una chia averlo fatto fa presumere che quest'ultima affermazione sia ra motivazione 7
meramente ipotetica.
Non essendo possibile sulla base della scarna e
confusa motivazione identificare le ragioni per
-
cui i giudici di appello hanno ritenuto di dover confermare la sentenza del Tribunale (e quindi non essendo possibile in questa sede operare su esse il controllo di legittimità) non resta alla
Corte che annullare con rinvio perchè la Corte
di Catanzaro determinise sussiste ° non il reato originariamente contestato al capo a) della ru-
brica agli ignoti%;B se tale reato invece non sussi ste e residua un mero illecito amministrativo (il che escluderebbe il reato di favoreggiamento); se sussiste come reato presupposto unA contravvenzio ne come quella di cui all'art. 651 c.p. (o altre contravvenzioni del genere) nel qual caso deve es
sere applicata l'amnistia.
P. Q. M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma 11 3.12.87
Presidente
Conseffe & Maur 1
8
Il Consigliere estensore
Dr. Alfredo Carlo Moro
ERE CANCELL Disse Anna D'Ambrosio
IL
Depositato in Cancelleria.
Oggi $3011 1968 IL CANCELLIERE,
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
3.12.87 del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA
Composta dagli, Ill.mp Sigg N. 1884
1 Presidente Dott. DI MAURO GIUSEPPE ARUNA (9
1. Dothon MIOLA FRANCESCO. . Consigliere REGISTRO GENERALE 2. MORO CARLOS ALFREDO 91 siish tel e N. 23209/87
3. BATTAGLINI LUIGI
CERSOSIMO DOMENICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da REGGIO PASQUALE, n.REGGIO 25.4.49 a
Nicotera
avverso la sentenza C.A. Catanzaro del 7.5.87
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. MORO
Mod. 82 A. Spinosi Roma ୫ ୨୧ ୬ ।
maddun
.b Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. PIANURA
che ha concluso per A. S. R. perchè il fatto non è
previsto dalla legge come reato
Udit i difensor
Considerazioni in fatto
GG LE veniva rinviato a giudizio avanti al Tribunale di Vibo Valentia per rispondere del reato di favoreggiamento per avere aiutato gli ignoti autori dei reati:
a) di cui all'art. 200 e 1099 C. di Navigazione.
per aver rifiutato obbedienza "nave di guerra. 3
b) del reato di cui alla legge 15,7,1974 ● art,
1164 C. navigazione per avere esercitato lo sci nautico ad una distanza inferiore a m.200 dalla co sta.
c) del reato di cui alla legge 26.1.1960 e n. 1164
Cod. navigazione per aver condotto un motoscafo a foirte velocità a distanza inferiore a m.200
dalla costa.
ad eludere le investigazioni della guardia di Fi-
nanzai
Il Tribunale con sentenza del 25.3.1983 88801
veva il GG dal reato di favoreggiamento relati vo al reato iscritto aGLI ignoti per il capo al della rubrica per insufficienza di prove e dichia rave non doversi procedere in ordine allo stesso reato in relazione agli altri reati ascritti agli ignoti per sopravvenuta amnistia.
La sentenza veniva confermata dalla Corte di Ap-
pello.
Ha proposto ricorso avverso quest'ultima sentenza il GG lamentando;
I motivo
La Corte ha omesso di indicare specificatamente gli atti utilizzabili nel prosieguo del dibatti-
mento, in quanto trattavasi di atti depositati ai sen si dell'art. 410 c.p.p.
II motivo
Il reato di cui agli artt. 200e 1099 del Cod.del la navigazione può sussistere solo se l'intima-
zione, da parte della nave da guerra, è fatta nei confronti di nave mercantile in alto mare e. non quando si tratta di un piccolo motoscafo;
III motivo vi è contraddittorietà della motivazione quandontraddittorietà
si ritiene da parte della Corte che comuqnue vi sarebbero stati illeciti da parte degli ignoti se non penali sicuramente di natura amministrativa il che avrebbe fatto sussistere il reato di favo reggiamento mentre questo reato non sussiste quan do alla base vi è solo un illecito amministrativo e non un reato. E se il favoreggiamento lo si in tende in relazione al reato di cui all'art. 651
c.p. dovrebbe comunque ritenersi estinto per amni stia.
Motivi della decisione
Rileva innanzi tutto il Collegio che non si com-
prende a quale atto si riferisca il primo motivo di ricorso e conseguentemente quale sia la viola zione di legge posta in essere dalla Cate, per l'estrema genericità della censura. 1
0
Censura che non può essere neppure ricostruita aliunde dato che nell'atto di appello non è con i
tenuta alcuna analoga censura e dato che in ap-
pello non risulta esser stato compiuto alcun ul termore atto istruttorio.
Entrando nel merito della contestazione rileva il
Collegio che la sentenza della Corte di Appello
sembra avere esclusa la sussistenza del reato sottostante di aver rifiutato obbedienza a nave da guerra: di fronte alla specifica contestazione.
in ordine a tale reato presupposto effettuata dal la difesa nell'atto di appello la Corte di Catan
zaro risponde alla censura non ribadendo la suss stenza del reato contestato agl'ignoti al capo al 1 ma affermando che comunque il reato di favoreg-
giamento deve ritenersi sussistente perchè nel comportamento degli ignoti o si dovevano rinve nire illeciti "se non di natura penale sicuramen te di natura amministrativa ex art. 39 della leg ge 11.2.1971 n. 50" o si doveva ritenere ravvisa bile il reato previsto e punito dall'art. 651 c.p.
Una simile motivazione, peraltro assai perplessa,
non può non essere censurata.
La prima affermazione - relativa alla sussisten-
za d'un favoreggiamento perchè comunque vi sareb 血
be stato un illecito amministrativo è sicuramen
N
te erronea in diritto perchè il reato di favoreg-
giamento presuppone la commissione o di un delit-
to o di una contravvenzione e non d'un mero ille-
cito amministrativo.
La seconda affermazione - relativa ad una preseun ta contravvenzione ex art. 651 c.p. è meramente apodittica non essendo indicato nella sentenza co me il comportamento descritto nella parte in fat-
to della sentenza del Tribunale riconducibile ad una omissione di ottemperanza all'intimazione di
"alt" formulata da una motovedetta nei confronti di un motoscafo che era rimasto a distanza) potes-
se inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 6511 c.P. che presuppone una richiesta personale di retta di identità personale.
Comunque, ove veramente la Corte avesse ritenuto F
essere questo il reato presupposto;
avrebbe dovuz to applicare l'amnistias
Trattandosi di contravvenzione, cotme aveva già
fatto il Tribunale in ordine agli altri reati con travvenzionali sicuramente commessi dagli ignoti e per cui vi era stato favoreggiamento: il non
- in assenza di una chia averlo fatto fa presumere che quest'ultima affermazione sia ra motivazione 7
meramente ipotetica.
Non essendo possibile sulla base della scarna e
confusa motivazione identificare le ragioni per
-
cui i giudici di appello hanno ritenuto di dover confermare la sentenza del Tribunale (e quindi non essendo possibile in questa sede operare su esse il controllo di legittimità) non resta alla
Corte che annullare con rinvio perchè la Corte
di Catanzaro determinise sussiste ° non il reato originariamente contestato al capo a) della ru-
brica agli ignoti%;B se tale reato invece non sussi ste e residua un mero illecito amministrativo (il che escluderebbe il reato di favoreggiamento); se sussiste come reato presupposto unA contravvenzio ne come quella di cui all'art. 651 c.p. (o altre contravvenzioni del genere) nel qual caso deve es
sere applicata l'amnistia.
P. Q. M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma 11 3.12.87
Presidente
Conseffe & Maur 1
8
Il Consigliere estensore
Dr. Alfredo Carlo Moro
ERE CANCELL Disse Anna D'Ambrosio
IL
Depositato in Cancelleria.
Oggi $3011 1968 IL CANCELLIERE,