Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1259
CASS
Sentenza 15 febbraio 1999

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Nell'apprezzamento delle situazioni concrete rientranti nel divieto degli atti di concorrenza posto dall'art. 2598, n. 3, cod.civ., costituiscono parametri di valutazione della correttezza professionale le regole contenute nel codice di autodisciplina pubblicitaria, quali espressione dell'etica professionale e commerciale, alla cui tutela la norma civilistica è finalizzata. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che non aveva verificato - nonostante la espressa argomentazione difensiva al riguardo - se costituisse atto non conforme a correttezza professionale, in quanto vietato dall'art. 13 del codice di autodisciplina pubblicitaria, che impone di evitare le imitazioni pubblicitarie servili, la utilizzazione, fatta dal quotidiano "Il giornale di Sicilia", della stessa iniziativa promozionale, all'epoca in fase di svolgimento, del quotidiano "Il corriere della sera", che aveva indetto un concorso a premi, denominato "Replay - il gioco che ti rimette in gioco", che consentiva ai possessori di biglietti non vincenti di lotterie nazionali di partecipare a successive estrazioni dei biglietti medesimi, effettuate dallo stesso quotidiano con il controllo dell'amministrazione finanziaria.)

Presupposto della configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, e la conseguente idoneità della condotta di uno dei concorrenti ad arrecare pregiudizio all'altro, pur in assenza di un danno attuale. Ad integrare astrattamente tale situazione è sufficiente il contemporaneo esercizio , da parte di più imprenditori, di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha censurato la valutazione della Corte di merito in ordine alla inesistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra il quotidiano "Il Corriere della sera" ed il quotidiano "Il giornale di Sicilia"- e della conseguente inidoneità a recare pregiudizio al primo della iniziativa di quest'ultimo, realizzata ad imitazione della campagna promozionale lanciata dal "Corriere della sera", che aveva indetto un concorso a premi denominato "Replay, il gioco che ti rimette in gioco", consistente nel consentire ai possessori di biglietti non vincenti di lotterie nazionali di partecipare a successive estrazioni dei biglietti stessi effettuate dallo stesso quotidiano - osservando che ne' la differente qualità, rilevabile, secondo la Corte territoriale, dalla consistenza societaria e finanziaria e dal livello del corpo redazionale, oltre che dei collaboratori, ne' la maggiore diffusione del "Corriere della sera" rispetto al "Giornale di Sicilia", ne' la parziale diversità di contenuti, riferibile al maggior rilievo dato dal secondo alla cronaca locale, sono all'evidenza elementi tali da escludere una situazione di concorrenza).

Commentari2

  • 1La pubblicazione di articoli denigratori non e un atto di concorrenza slealeAccesso limitato
    Marilena Pisani · https://www.altalex.com/ · 27 maggio 2015

  • 2Concorrenza sleale, sottrazione di clienti, caso episodico, insussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1259
Data del deposito : 15 febbraio 1999

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