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Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2023, n. 5779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5779 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IO NZ, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa il 29 settembre 2022 dal Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 25 gennaio 2023 la relazione fatta dal Consigliere SE NN AR PA;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Cesare Badolato, difensore del ricorrente, anche in sostituzione dell'avv. Giancarlo Greco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha confermato il provvedimento emesso il 9 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a OR IO è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Il ricorrente, secondo l'accusa, era entrato, con altri correi, all'interno di un locale notturno aperto al pubblico, senza prenotazione, organizzandosi un tavolo in autonomia e pretendendo di consumare delle bevande senza pagare, minacciando la vittima ZA KI, addetta alla sicurezza, di non richiedere il Penale Sent. Sez. 2 Num. 5779 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 25/01/2023 pagamento ed aggredendola, dopo che il correo CH CA le aveva sparato un colpo di pistola, procurandole lesioni personali. 3. Contro l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto 3.1 violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere state valutate le informazioni rilasciate da CO IO, SA IO, IV Scavella, AR CI e IS PA, assunte a indagini difensive, da cui si evincerebbe che l'indagato, al tempo della rapina, era impegnato nella sua attività di pesca. Anche i messaggi, rinvenuti sul telefono di TI BR, comproverebbero che il menzionato BR era impegnato in attività di pesca e dalle dichiarazioni degli amici sia di BR che di IO si ricaverebbe che, la notte dei fatti, i due erano insieme. Il riconoscimento fotografico sarebbe avvenuto in modo anomalo, perché l'album fotografico, a differenza di ciò che avviene nella generalità dei casi, sarebbe stato composto non da una pluralità di effigi fotografiche ma da sole 5 fotografie, preparate alla bisogna, tre delle quali rappresentanti soggetti indicati de relato da altra fonte anonima alla fonte confidenziale. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la circostanza che la foto, mostrata alla persona offesa, era di IO con indosso gli occhiali da sole, che nascondono la conformazione orbitale del soggetto e modificano i tratti orbitali del viso. Inoltre, non sarebbe stata mostrata alla persona offesa alcuna foto di profilo: cosa che pure si farebbe nei riconoscimenti fotografici. La possibilità di errore, in casi di questo genere per un soggetto come la persona offesa, che ha visto gli aggressori per pochi secondi, di notte, già attinta da colpi di pistola sparati da altri, sarebbe elevatissima ma ciò non sarebbe stato valutato dal Tribunale. Non corrisponderebbe a verità la circostanza che l'indagato sarebbe stato riconosciuto dagli stessi carabinieri che avrebbero visionato il frame, atteso che nella relazione del 10 novembre 2021 i carabinieri di Scalea avrebbero affermato che OR IO era stato già identificato precedentemente. Infine, gli autori del fatto avrebbero reagito ad una offesa, fatta dalla persona offesa ad uno di loro e non con intento estorsivo;
3.2 violazione di legge e vizi della motivazione, atteso che la frase "se tu lavori qua, è grazie a noi, quindi, fai il bravo e vai a chiamare Silvio" sarebbe una semplice minaccia, che non avrebbe nulla dei contenuti tipici dell'intimidazione mafiosa, poiché non si evocano gruppi malavitosi, non si fa riferimento a persone detenute, non si richiamano personaggi noti, facenti parti della criminalità organizzata della zona. Non vi sarebbe, quindi, alcun elemento tipico della minaccia qualificata, richiesta dall'art. 416 bis.1 cod. pen. Dire "lavori per noi" sarebbe frase anodina, che potrebbe avere una serie indefinita di significati. Inoltre, la frase sarebbe stata proferita in un momento d'ira, durante una lite e, 2 per quanto l'aggravante contestata sia di natura oggettiva, essa può essere valutata a carico dell'agente (in questo caso dei concorrenti) solo se da lui conosciuta o ritenuta inesistente per colpa.
Considerato che
il soggetto agente aveva reagito con condotta di impeto, non si comprenderebbe come i soggetti partecipi al fatto potessero conoscere o prevedere l'espressione usata dallo sparatore, probabilmente neanche intesa dagli stessi e non ribadita da alcuno;
3.3 violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. L'indagato sarebbe incensurato, non avrebbe mai frequentato soggetti pregiudicati: elementi, questi, trascurati dal Tribunale e che escluderebbero l'adeguatezza della sola misura cautelare carceraria. Si dà atto che nell'interesse dell'indagato sono stati depositati motivi nuovi, con i quali si è insistito sulla non attendibilità dell'individuazione fotografica e sull'insussistenza o sull'attenuazione delle esigenze cautelari, in ragione del tempo trascorso dal fatto. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 cod. proc. pen., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). 3. Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza in esame non risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari e ha reso una motivazione carente riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, contestata con il primo motivo del ricorso. 4. Difatti, il Tribunale non ha chiarito adeguatamente come si fosse giunti all'individuazione del ricorrente come uno dei soggetti presenti sul luogo del 3 delitto, che avevano aggredito la vittima dopo che il coindagato CH CA le aveva inferto un colpo di pistola alla gamba. Il provvedimento impugnato, pur facendo riferimento a un video, filmato dalla persona offesa prima che venisse aggredita e poi consegnato alla polizia giudiziaria, nonché a un altro video, girato da tale CA IV, presente ai fatti (f. 6, 7 e 8 dell'ordinanza), non ha chiarito se il ricorrente fosse stato effettivamente immortalato da tale video in modo chiaro, ovvero se la sua identificazione, come si sostiene in ricorso citando anche il contenuto di una specifica annotazione di polizia giudiziaria, fosse stata suggerita da una fonte confidenziale, anche tenuto conto del tempo intercorso, pari a circa un mese e mezzo, tra la prima individuazione fotografica di CA CH, effettuata dalla vittima subito dopo il fatto (26 giugno 2021) e quella relativa all'indagato, avvenuta il 10 agosto 2021. 5. Del pari, non risultano chiare nemmeno le modalità con cui è avvenuta l'individuazione fotografica da parte della persona offesa, pur avendo il ricorrente, già con la richiesta di riesame, espresso censure in proposito. 6. Al riguardo si è affermato che l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione. La sua forza probatoria, pertanto, non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, dep. 2014, Jonovic, Rv. 258173). Da ciò consegue sia che il rispetto delle modalità formali, previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione di persona effettuata dinanzi al giudice nel corso del processo, costituente una prova tipica, non è un'opzione obbligata, sia che, stante l'atipicità del riconoscimento, non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione dell'atto. Fermi tali principi, deve però rilevarsi che la metodologia dell'assunzione del riconoscimento fotografico potrà influenzare la sua efficacia dimostrativa, sotto il profilo della valenza di attendibilità della dichiarazione attraverso la quale viene veicolato ed introdotto nel processo. 7. Nel caso in esame, il Tribunale è pervenuto alla valutazione di attendibilità della persona offesa senza nulla dire sulle modalità con le quali è stato effettuato il riconoscimento, sulla qualità e tipologia delle foto e sulla loro eventuale assimilabilità al contenuto del video. 8. Le anzidette carenze risultano ancora più rilevanti se si consideri che il ricorrente ha offerto elementi deponenti per la sua assenza dal locale, quali le 4 dichiarazioni di alcuni testi e i messaggi scambiati dall'altro indagato con la sua fidanzata lungo l'arco della giornata del 26 giugno 2021, dai quali emerge che egli non poteva essere presente sul luogo del delitto, essendo impegnato in una battuta di pesca a decorrere dal pomeriggio e fino alla notte. Elementi, questi, che pur concordanti tra loro, sono stati dal Tribunale frettolosamente sminuiti nella loro portata sol perché provenienti da amici o familiari del ricorrente. 9. In presenza delle suddette carenze il provvedimento impugnato deve essere annullato e il giudice del rinvio provvederà a fornire una più approfondita disamina di tutte le risultanze investigative, dandone conto in una più articolata motivazione idonea a sanare le incertezze ricostruttive prima segnalate. 10. L'accoglimento del primo motivo esime il Collegio dall'esaminare gli altri.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25 gennaio 2023. Il Consigliere estensore Il Pre ente SE NN AR PA Serg i AO
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 25 gennaio 2023 la relazione fatta dal Consigliere SE NN AR PA;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Cesare Badolato, difensore del ricorrente, anche in sostituzione dell'avv. Giancarlo Greco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha confermato il provvedimento emesso il 9 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a OR IO è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Il ricorrente, secondo l'accusa, era entrato, con altri correi, all'interno di un locale notturno aperto al pubblico, senza prenotazione, organizzandosi un tavolo in autonomia e pretendendo di consumare delle bevande senza pagare, minacciando la vittima ZA KI, addetta alla sicurezza, di non richiedere il Penale Sent. Sez. 2 Num. 5779 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 25/01/2023 pagamento ed aggredendola, dopo che il correo CH CA le aveva sparato un colpo di pistola, procurandole lesioni personali. 3. Contro l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto 3.1 violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere state valutate le informazioni rilasciate da CO IO, SA IO, IV Scavella, AR CI e IS PA, assunte a indagini difensive, da cui si evincerebbe che l'indagato, al tempo della rapina, era impegnato nella sua attività di pesca. Anche i messaggi, rinvenuti sul telefono di TI BR, comproverebbero che il menzionato BR era impegnato in attività di pesca e dalle dichiarazioni degli amici sia di BR che di IO si ricaverebbe che, la notte dei fatti, i due erano insieme. Il riconoscimento fotografico sarebbe avvenuto in modo anomalo, perché l'album fotografico, a differenza di ciò che avviene nella generalità dei casi, sarebbe stato composto non da una pluralità di effigi fotografiche ma da sole 5 fotografie, preparate alla bisogna, tre delle quali rappresentanti soggetti indicati de relato da altra fonte anonima alla fonte confidenziale. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la circostanza che la foto, mostrata alla persona offesa, era di IO con indosso gli occhiali da sole, che nascondono la conformazione orbitale del soggetto e modificano i tratti orbitali del viso. Inoltre, non sarebbe stata mostrata alla persona offesa alcuna foto di profilo: cosa che pure si farebbe nei riconoscimenti fotografici. La possibilità di errore, in casi di questo genere per un soggetto come la persona offesa, che ha visto gli aggressori per pochi secondi, di notte, già attinta da colpi di pistola sparati da altri, sarebbe elevatissima ma ciò non sarebbe stato valutato dal Tribunale. Non corrisponderebbe a verità la circostanza che l'indagato sarebbe stato riconosciuto dagli stessi carabinieri che avrebbero visionato il frame, atteso che nella relazione del 10 novembre 2021 i carabinieri di Scalea avrebbero affermato che OR IO era stato già identificato precedentemente. Infine, gli autori del fatto avrebbero reagito ad una offesa, fatta dalla persona offesa ad uno di loro e non con intento estorsivo;
3.2 violazione di legge e vizi della motivazione, atteso che la frase "se tu lavori qua, è grazie a noi, quindi, fai il bravo e vai a chiamare Silvio" sarebbe una semplice minaccia, che non avrebbe nulla dei contenuti tipici dell'intimidazione mafiosa, poiché non si evocano gruppi malavitosi, non si fa riferimento a persone detenute, non si richiamano personaggi noti, facenti parti della criminalità organizzata della zona. Non vi sarebbe, quindi, alcun elemento tipico della minaccia qualificata, richiesta dall'art. 416 bis.1 cod. pen. Dire "lavori per noi" sarebbe frase anodina, che potrebbe avere una serie indefinita di significati. Inoltre, la frase sarebbe stata proferita in un momento d'ira, durante una lite e, 2 per quanto l'aggravante contestata sia di natura oggettiva, essa può essere valutata a carico dell'agente (in questo caso dei concorrenti) solo se da lui conosciuta o ritenuta inesistente per colpa.
Considerato che
il soggetto agente aveva reagito con condotta di impeto, non si comprenderebbe come i soggetti partecipi al fatto potessero conoscere o prevedere l'espressione usata dallo sparatore, probabilmente neanche intesa dagli stessi e non ribadita da alcuno;
3.3 violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. L'indagato sarebbe incensurato, non avrebbe mai frequentato soggetti pregiudicati: elementi, questi, trascurati dal Tribunale e che escluderebbero l'adeguatezza della sola misura cautelare carceraria. Si dà atto che nell'interesse dell'indagato sono stati depositati motivi nuovi, con i quali si è insistito sulla non attendibilità dell'individuazione fotografica e sull'insussistenza o sull'attenuazione delle esigenze cautelari, in ragione del tempo trascorso dal fatto. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 cod. proc. pen., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). 3. Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza in esame non risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari e ha reso una motivazione carente riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, contestata con il primo motivo del ricorso. 4. Difatti, il Tribunale non ha chiarito adeguatamente come si fosse giunti all'individuazione del ricorrente come uno dei soggetti presenti sul luogo del 3 delitto, che avevano aggredito la vittima dopo che il coindagato CH CA le aveva inferto un colpo di pistola alla gamba. Il provvedimento impugnato, pur facendo riferimento a un video, filmato dalla persona offesa prima che venisse aggredita e poi consegnato alla polizia giudiziaria, nonché a un altro video, girato da tale CA IV, presente ai fatti (f. 6, 7 e 8 dell'ordinanza), non ha chiarito se il ricorrente fosse stato effettivamente immortalato da tale video in modo chiaro, ovvero se la sua identificazione, come si sostiene in ricorso citando anche il contenuto di una specifica annotazione di polizia giudiziaria, fosse stata suggerita da una fonte confidenziale, anche tenuto conto del tempo intercorso, pari a circa un mese e mezzo, tra la prima individuazione fotografica di CA CH, effettuata dalla vittima subito dopo il fatto (26 giugno 2021) e quella relativa all'indagato, avvenuta il 10 agosto 2021. 5. Del pari, non risultano chiare nemmeno le modalità con cui è avvenuta l'individuazione fotografica da parte della persona offesa, pur avendo il ricorrente, già con la richiesta di riesame, espresso censure in proposito. 6. Al riguardo si è affermato che l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione. La sua forza probatoria, pertanto, non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, dep. 2014, Jonovic, Rv. 258173). Da ciò consegue sia che il rispetto delle modalità formali, previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione di persona effettuata dinanzi al giudice nel corso del processo, costituente una prova tipica, non è un'opzione obbligata, sia che, stante l'atipicità del riconoscimento, non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione dell'atto. Fermi tali principi, deve però rilevarsi che la metodologia dell'assunzione del riconoscimento fotografico potrà influenzare la sua efficacia dimostrativa, sotto il profilo della valenza di attendibilità della dichiarazione attraverso la quale viene veicolato ed introdotto nel processo. 7. Nel caso in esame, il Tribunale è pervenuto alla valutazione di attendibilità della persona offesa senza nulla dire sulle modalità con le quali è stato effettuato il riconoscimento, sulla qualità e tipologia delle foto e sulla loro eventuale assimilabilità al contenuto del video. 8. Le anzidette carenze risultano ancora più rilevanti se si consideri che il ricorrente ha offerto elementi deponenti per la sua assenza dal locale, quali le 4 dichiarazioni di alcuni testi e i messaggi scambiati dall'altro indagato con la sua fidanzata lungo l'arco della giornata del 26 giugno 2021, dai quali emerge che egli non poteva essere presente sul luogo del delitto, essendo impegnato in una battuta di pesca a decorrere dal pomeriggio e fino alla notte. Elementi, questi, che pur concordanti tra loro, sono stati dal Tribunale frettolosamente sminuiti nella loro portata sol perché provenienti da amici o familiari del ricorrente. 9. In presenza delle suddette carenze il provvedimento impugnato deve essere annullato e il giudice del rinvio provvederà a fornire una più approfondita disamina di tutte le risultanze investigative, dandone conto in una più articolata motivazione idonea a sanare le incertezze ricostruttive prima segnalate. 10. L'accoglimento del primo motivo esime il Collegio dall'esaminare gli altri.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25 gennaio 2023. Il Consigliere estensore Il Pre ente SE NN AR PA Serg i AO