Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5239 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
3 Aula 'A' /01 REPUBBLICA ITALIANA ITA ANO5239 IN NOME DEL POP LA CORTE SUPREM CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente - R.G.N. 343/00 -- Consigliere Cron.11252 Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS - Ud. 21/02/01 Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI OM, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA STRESA 60, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MODICA, e da ultimo presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO MARTELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ENTE FIERA MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA ADRIANA 15, presso lo studio 2001 dell'avvocato NICOLA ROMANO, rappresentato e difeso 850 dall'avvocato RAFFAELE TOMMASINI, giusta delega in -1- 1 atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 243/98 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 03/12/98 R.G.N. 101/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato TOMMASINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 5" SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 22 ottobre 13 dicembre 1998, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, giudice di rinvio avanti al quale la causa era stata riassunta dal sig. MI OM nei confronti dell'Ente autonomo fiera di Messina, a seguito della sentenza della Corte di cassazione 2 maggio 1996, n.3974 - di annullamento della sentenza del Tribunale di Messina in data 18 novembre 1991 che aveva respinto l'appello proposto dal MI avverso la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto della di lui domanda (ricorso introduttivo del 15 giugno 1984), volta a che fosse dichiarata l'illegittimità del termine apposto a due rapporti di lavoro a tempo determinato, intercorsi con l'Ente per due periodi lavorativi (ciascuno dei quali prorogato), con conseguente trasformazione del rapporto medesimo in rapporto a tempo indeterminato - ha nuovamente rigettato l'appello contro la sentenza del Pretore. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ricorre il MI con due motivi. Resiste l'Ente Autonomo Fiera di Messina con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di ricorso, il MI deduce violazione e falsa applicazione dell'art.384 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. e sostiene che erroneamente il giudice di rinvio aveva ritenuto che la sentenza del Tribunale di 34300.doc 3 དོ་ཇིར་ Messina fosse stata annullata per vizio di motivazione, anziché per errore di diritto consistente nella violazione o falsa applicazione degli artt.1 e 2 della legge n.230/1962 cit.. In realtà la sentenza rescindente aveva escluso che potessero considerarsi come esigenze occasionali ed imprevedibili le ferie di un lavoratore o le manifestazioni fieristiche dell'Ente. Il motivo è infondato. La sentenza di annullamento, infatti, ha rilevato che con il secondo profilo del primo motivo e con il secondo motivo il ricorrente in sostanza allega che i due rapporti di lavoro a tempo determinato vennero entrambi prorogati per un uguale periodo, cosa che la legge n.230 citata stabilisce essere possibile solo ove ricorrano circostanze contingenti ed imprevedibili. Tanto premesso, la Corte ha rilevato che né nel primo, né nel secondo caso il tribunale ha dato, secondo il ricorrente, contezza della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, per cui il rapporto deve intendersi trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. Vero è che la Corte ha affermato che la tesi del ricorrente doveva essere condivisa, ma l'adesione era evidentemente limitata alla prima prospettazione (mancata motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge), non anche alla conclusione che il ricorrente ne traeva. Infatti, la Corte, lungi dal pronunciare l'avvenuta trasformazione del contratto originario in contratto a tempo indeterminato, ha proseguito ponendo in evidenza le deficienze della motivazione del giudice di appello (Dalla lettura della sentenza emerge solamente che la prima assunzione avvenne per la sostituzione di un dipendente assente per malattia e, quindi, per ferie, mentre la successiva assunzione del 7 febbraio 1983 e la sua proroga fino al 26 ottobre Vimpel 1983, l'avviamento [leggi: il provvedimento?] appare comunque giustificato dalle 34300.doc esigenze connesse alla tipica attività stagionale dell'ente in relazione alle manifestazioni fieristiche organizzate nei vari periodi dell'anno (testuale). Altro la sentenza non dice e, quindi, la motivazione appare carente su di un punto decisivo della controversia, dato che fatti contingenti ed imprevedibili non sono presi in considerazione nel modo dovuto. Invero il tribunale avrebbe dovuto spiegare come le ferie di un dipendente o le manifestazioni fieristiche integrino esigenze di tal genere, tenendo presente che “contingente" è ciò che è congiuntura o occasione, e che “imprevedibile” è l'evento che non si può prevedere. L'iter argomentativo e le stesse conclusioni della sentenza ora esaminata portano, dunque, inequivocabilmente, a ritenere che l'annullamento della sentenza di appello venne pronunciato per i vizi di motivazione sopra illustrati anche se da correlarsi, necessariamente, alle peculiarità ed alle connotazioni giuridiche della fattispecie legale in ordine alle quali la Corte ha ritenuto opportuno precisare quanto risulta dall'ultimo periodo appena trascritto. Col secondo motivo, il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 2 della legge 18 aprile 1962, n.230 in relazione all'art.360, n.3 c.p.c. e si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che le ferie di un dipendente o la programmazione di una manifestazione fieristica possano costituire circostanze eccezionali o ragioni contingenti ed imprevedibili ai fini dell'art.2 della legge n.230 del 1962; avrebbe dovuto ritenersi prevedibile qualsiasi situazione di cui l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi l'ulteriore sviluppo secondo l' id quod plerumque accidit. Inoltre avrebbe dovuto trattarsi di circostanze ontologicamente diverse da quelle che hanno giustificato l'originaria apposizione del termine. Non costituivano evento 34300.doc imprevedibile o straordinario le ferie di altro lavoratore, né assumeva rilievo che fossero in corso manifestazioni fieristiche organizzate nei vari periodi dell'anno, in quanto tale circostanza non costituiva né occasione, né congiuntura, né circostanza imprevedibile essendo le manifestazioni Viflor programmate nel corso dell'anno. In particolare, per la seconda assunzione, rileva il ricorrente che la richiesta all'ufficio di collocamento faceva riferimento allo svolgimento di compiti e mansioni di istituto, e cioè quelle di autista - usciere e le circostanze che avrebbero determinato la proroga non erano ontologicamente diverse da quelle che avevano determinato l'assunzione a termine (necessità di sostituire temporaneamente nelle mansioni di autista il PU, provvisoriamente destinato alle sole mansioni di usciere); tali circostanze erano dunque prive dei caratteri della contingenza e della imprevedibilità. Il motivo è fondato. Ha ritenuto il giudice di rinvio che con atto 25 maggio 1982, il Commissario straordinario dell'Ente assunse il MI in sostituzione del dipendente assente per malattia sig. AR PU, con rapporto di lavoro a tempo determinato che andrà a scadere il 31 agosto 1982 o comunque sino al rientro del dipendente assente per malattia, con atto 31 agosto 1982 il Commissario deliberò di prorogare eccezionalmente, ai sensi dell'art.2 della legge 18.4.1962, n.230, per un eguale periodo del contratto iniziale il rapporto di lavoro. Alla cessazione del predetto rapporto, con atto 7 febbraio 1983 venne deliberata l'assunzione nel rispetto delle leggi vigenti in materia e con contratto a tempo determinato di un elemento con qualifica usciere-autista per le esigenze impel 34300.doc V dell'Ente in premessa specificate e, in attuazione di tale decisione venne nuovamente assunto lo stesso MI a tempo determinato con lettera 8 marzo 1983; con atto 24 giugno 1983, il Commissario deliberò di prorogare il rapporto di lavoro del dipendente assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ... con scadenza 26 giugno 1983, per uguale periodo del contratto iniziale ai sens dell'art.2 della leger 18.4.1962 n.230. Il giudice di rinvio ha ritenuto la conformità delle assunzioni, deliberate con gli atti del 25 maggio 1982 e del 7 febbraio 1983, all'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1962, n.230 prevedente la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. La prima assunzione, infatti, fu disposta per la necessità di sostituire il dipendente AR EJ, assente per malattia, mentre la seconda venne disposta per la necessità di sostituire temporaneamente, nelle sole mansioni di autista, lo stesso PU, provvisoriamente destinato soltanto a compiti di usciere a causa delle precarie condizioni di salute che gli impedivano di guidare: pur non trattandosi di assenza in senso proprio, il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie poteva rientrare in una interpretazione estensiva del concetto di assenza. Quanto ai due provvedimenti di proroga del 31 agosto 1982 e del 24 giugno 1983, e alla sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art.2, comma primo, della legge n.230/1962 cit., avrebbero dovuto giustificarli, per la prima assunzione la proroga del 31 agosto 1982, era giustificata dalla coincidenza di due fatti (ferie del PU e organizzazione di una mostra in calendario dal 14 al 17 ottobre 1992), ciascuno dei quali, sarebbe stato, in condizioni nomali, del tutto 34300.doc 7 prevedibile e non contingente;
nel caso concreto, però, la loro concomitanza costituiva situazione imprevedibile e contingente in conseguenza del fatto che il PU, unico autista dell'Ente, era rimasto precedentemente assente dal servizio per circa tre mesi per malattia con conseguente non prevedibile spostamento del periodo feriale che si sarebbe, così, concluso il 20 settembre 1982. Per quanto concerneva la proroga di cui all'atto 24 giugno 1983, il provvedimento non esplicitava le ragioni che la giustificavano le quali potevano, tuttavia, ricavarsi dal richiamo fatto nell'atto alla delibera del 7 febbraio 1983, nella quale era enunciato l'impedimento del PU all'espletamento delle mansioni di autista;
era, così, evidente che le condizioni di salute di detto lavoratore rendeva necessaria la proroga e che la continuazione della malattia era fatto imprevedibile e contingente. Le ragioni addotte dal Tribunale per affermare la legittimità delle due proroghe sotto il profilo della sussistenza delle esigenze contingenti ed imprevedibili (art.2 legge 18 aprile 1962, n.230) non appaiono adeguatamente motivate. E', infatti, pacifico in dottrina e in giurisprudenza (Cass. 1991, n.6431; 1988, n.4198) che il solo vincolo esistente per l'individuazione del periodo feriale è rappresentato dalla circostanza che le ferie debbono essere godute entro l'anno di lavoro;
peraltro, la concreta individuazione del periodo, possibilmente continuativo, in tale arco temporale, spetta al datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (art.2109. comma secondo, c.p.c.) e tenuto conto, altresì, di eventuali indicazioni della L contrattazione collettiva. Vin 34300.doc 8 Tanto premesso, rileva la Corte, in ordine alla proroga del primo contratto a termine, che l'accertamento del giudice di merito circa l'imprevedibilità della coincidenza della mostra (peraltro già prevista nel calendario fieristico) con le ferie del lavoratore rientrato dal periodo di malattia, in tanto non è censurabile in sede di legittimità in quanto fosse stata data adeguata spiegazione della ragione eventuale per cui l'Ente, considerate anche le esigenze imprenditoriali poste in luce dal Tribunale, e tenuto conto che dopo la conclusione della mostra sarebbero rimasti oltre due mesi di tempo prima della conclusione dell'anno, non avrebbe potuto concedere le ferie al PU dopo il 17 ottobre 1992 e per quale motivo l'eventuale impedimento al differimento delle ferie non fosse prevedibile al momento della stipulazione del contratto di lavoro a termine. In ordine alla proroga del secondo contratto a termine, il Tribunale ne ha ravvisato la ragione giustificatrice (peraltro in virtù del riferimento del relativo provvedimento alla delibera che aveva disposto la stipulazione di detto contratto) nella non prevedibile permanenza dell'impedimento (equiparabile secondo il Tribunale alla assenza prevista dall'art. 1, comma secondo, lett.b) del PU, per ragioni di salute, ad una delle sue mansioni (guida di autovettura di servizio). Ma neppure tale motivazione appare soddisfacente. Il Tribunale, infatti, non ha considerato che, secondo la giurisprudenza richiamata anche dal ricorrente, le circostanze idonee a legittimare la proroga del termine devono essere ontologicamente differenti rispetto a quelle che ne hanno legittimato l'originaria apposizione, e come tali "contingenti ed imprevedibili" (Cass., 30 luglio 1979, n. 4499; 21 giugno 1980, n. 3916; 28 ottobre 1981, n. 5662; 2 settembre 1981, n. 5020; 12 novembre 1992, n.12166). T 34300.doc Inoltre, il carattere della imprevedibilità o meno di una determinata situazione, ai fini che interessano, deve accertarsi con riferimento al criterio della diligenza media e, cioè, alla diligenza che il datore di lavoro può normalmente osservare nel compimento degli affari inerenti alla sua attività, dovendosi ritenere prevedibile qualsiasi situazione di cui l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi l'ulteriore sviluppo secondo l'id quod plerumque accidit (Cass., 27 giugno 1981, n. 4179 e Cass. n.12166/1991 cit.). L'Ente, senza contestare l'esattezza dei principi cui si è ispirata la giurisprudenza sopra citata, che la Corte condivide, si duole che degli stessi sia stata invocata da controparte una astratta applicazione che non avrebbe attinenza alla concreta fattispecie. Ma, a tale proposito, si deve rilevare come il Tribunale non abbia spiegato in modo adeguato e logico le ragioni dell'imprevedibilità - al momento della conclusione del secondo contratto a termine, che non è dedotto prevedesse la propria durata sino al ristabilimento delle condizioni di salute del PU - del protrarsi dell'impedimento del lavoratore sostituito alle mansioni di autista, e ciò in contrasto con ogni criterio di ragionevolezza e con nozioni di comune esperienza secondo cui condizioni patologiche ben possono frequentemente superare nel tempo la prognosi iniziale;
comunque, il giudice di rinvio non ha considerato che si trattava delle stesse ragioni sostanziali che avevano indotto alla stipulazione del contratto a termine. Resta evidentemente assorbito dalle considerazioni che precedono il terzo motivo di ricorso col quale si deduce violazione dell'art.91 c.p.c. in relazione all'art.360, n.3 c.p.c. e ci si duole della compensazione delle spese da parte del giudice di rinvio. 34300.doc 10 Conclusivamente, assorbito ogni ulteriore profilo di censura, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione;
la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alle censure accolte e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, al quale è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, addì 21 febbraio 2001. Амииинила IL PRESIDENTE M. IL CONSIGLIERE ESTENSORE. Ving LL IL CANCELLIERE Depositare i ncelleria 9 9 APR. 2001 IL CANCELLERE I T 0 3 R A D 1 O S 3 , C S . 5 O A T L . T R L , A N ' O A S L B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - A I N 1 T S S G 1 N O O E P S E A I G M D I A G E A E , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L E G D E E S E R D O 34300.doc 11