Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
È illegittimo il sequestro preventivo di libri disposto nei confronti dell'autore, indagato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e 114, comma terzo, cod. proc. pen. per avere pubblicato in detto libro atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M. non ancora confluiti nel fascicolo del dibattimento, non essendo applicabile l'art. 1, comma primo, del R.D.Lgs. n. 561 del 1946, secondo cui non si può procedere a sequestro dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria. La previsione di cui all'art. 1, comma secondo, del suddetto D.Lgs. n. 561 del 1946, riguarda, invece, il solo sequestro probatorio, sia per ragioni storiche sia perché la previsione di un sequestro preventivo limitato a tre sole copie sarebbe contraria alle finalità tipiche dell'istituto, preordinato ad impedire l'aggravamento e il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa. Con riguardo al sequestro preventivo, il legislatore - salvo che per talune fattispecie (stampa clandestina ovvero pubblicazioni o stampati osceni ed offensivi) - non ha dato, infatti, attuazione alla riserva di legge, sicchè l'adozione del sequestro preventivo, al di là dei casi espressamente previsti, è illegittima.
Commentari • 5
- 1. Rimessa alle Sezioni Unite la questione sull'ammissibilità delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Sequestro preventivo di blog: la Cassazione ne precisa natura e limitiAccesso limitatoMichele Iaselli · https://www.altalex.com/ · 17 aprile 2014
- 3. Diffamazione via blog: no al sequestro del sito, ma le offese vanno rimosseAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2014
- 4. Sequestro preventivo, internet, diritto di cronaca, rilevanza penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2011
- 5. Blog a contenuto diffamatorio e sequestro dell’articoloAccesso limitatoDomenico Prosciutto · https://www.altalex.com/ · 8 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2008, n. 30611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30611 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
M
|Udienza in camera di consiglio del 12-6-| 08
30 6 1 1 /08 SENTENZA N.347
REGISTRO GENERALE n. 14022/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dai seguenti magistrati:
Presidente Dott. Renato Calabrese
1. Dott. Giuseppe Pizzuti Consigliere
2. " Giuliana Ferrua "
3. " Raffaello Federico 11
"I "4. Gennaro Marasca
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da BA IO nato il [...]
avverso l'ordinanza emessa il 14-3-08 dal Tribunale di Ancona.
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vito
и
Motivi di ricorso e ragioni della decisione. nell'ambito delCon decreto 14-2-08 il Gip presso il Tribunale di Ancona procedimento a carico di AN TE indagato per il reato di cui all'art. 648 c.p.,
in relazione all'art. 114 c. 3 c.p.p., per avere pubblicato nel libro "Il piccolo OM di cui egli era l'autore, per intero o parzialmente, atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M. non ancora confluiti nel fascicolo del dibattimento, relativi al procedimento a carico di vari imputati per il sequestro e l'omicidio del bimbo
OM OF - disponeva il sequestro preventivo di 983 copie del suddetto libro.
L'istanza di riesame proposta da BA IO, titolare del diritto di proprietà sui beni sottoposti al vincolo, veniva respinta dal Tribunale con ordinanza 14-3-08, avverso la quale il medesimo ha proposto ricorso per cassazione nei termini infradescritti.
1 Violazione di norme processuali ed in particolare degli artt. 321 c.p.p., 1 r.d.l.
-
561/46.
All'uopo si è rilevato che alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle menzionate disposizioni doveva escludersi la possibilità di sequestro preventivo di stampati o in subordine limitare il vincolo a sole tre copie.
2 - Violazione di legge ed in particolare degli artt. 1, 648 c.p., 14 disp. prel. c.c e 114
c. 3 c.p.p. con riguardo alla ritenuta configurabilità del reato in relazione al quale era stato disposta la misura.
-3 Violazione di legge e precipuamente degli artt. 684 c.p. e 321 c.p.p. stante l'insussistenza di periculum in mora.
Il primo motivo, sotto il profilo dedotto in via principale, è fondato alla luce delle seguenti decisive ragioni.
Il Tribunale, pur partendo dall'esatta considerazione che la disposizione di cui all'art.
en 1 c. 2 r.d.lgs 561/46 - la quale consente all'autorità giudiziaria il sequestro di soli tre esemplari dello stampato che importi una violazione della legge penale - riguardi il solo sequestro probatorio, giunge alla errata conclusione della possibilità di operare, in materia di pubblicazioni a stampa, il sequestro preventivo anche prescindendo dalla condizione posta dal comma 1 del citato articolo, rappresentata dalla necessità che la misura venga adottata con sentenza irrevocabile e pur in assenza di ulteriori specifiche disposizioni che lo autorizzino.
Siffatta impostazione va censurata.
L'art. 1 c. 1 del r.d.lgs 561/46 nel sancire che non si può procedere a sequestro dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria, si ricollega all'art. 21 della Cost. che tutela la libertà di stampa e con riferimento al sequestro pone una garanzia negativa, rafforzata da riserva di legge specifica (recitando: "si può procedere a sequestro soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi ovvero nel caso di stampa clandestina").
Il successivo c. 2 del suddetto art. 1 costituisce una deroga all'enunciato divieto e di conseguenza deve essere interpretato rigorosamente: in tale ottica questa Corte ha già avuto modo di segnalare che il sequestro ivi previsto non può che essere quello probatorio, sia per ragioni storiche (essendo stata la figura del sequestro preventivo introdotta solo con il codice di rito del 1988) sia soprattutto perché sarebbe contraria alla logica ed alle finalità tipiche dell'istituto, volto ad impedire l'aggravamento o il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa, la previsione di un sequestro preventivo limitato a tre sole copie (Cass. 24-1-06 n. 15961 Rv. 234116; si veda altresì Cass. Sez. 5° 24-1-06 n. 15961, non massimata sul punto).
Non si ignora l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che ritiene invece possibile il sequestro preventivo di stampati nel limite de quo (Cass. 4-6-04 Rv.
228714; Cass.
3-12.03 n. 3087 Rv. 227790): esso, peraltro, non pare condivisibile in quanto si basa sull'apodittico asserto secondo cui la norma limitativa non en consentirebbe differenziazione ed omette di considerare la collocazione sistematica e la natura della disposizione stessa.
Esclusa la riferibilità dell'art. 1 c. 2 r.d.lgs 561/46 al sequestro preventivo deve
- salvo che per talune riconoscersi che con riguardo al medesimo il legislatore fattispecie (stampa clandestina ovvero pubblicazioni o stampati osceni ed offensivi) -
non ha dato attuazione alla riserva di legge per cui l'adozione della misura de qua, al di là dei casi espressamente previsti è illegittima.
Per le esposte assorbenti ragioni s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento genetico siccome illegittimo;
i beni devono essere restituiti a chi ne ha diritto.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento di sequestro e dispone la restituzione dei beni all'avente diritto;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Roma, 12-6-08.
Il Presidente филм Il Cons. est. дур Depositata in Cancelleria Roma. i 2.2 LUG. 2008
IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise