Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 6, comma terzo, d.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2004, n. 11557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11557 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 28/01/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 123
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 004539/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
1) OU SA, nato in [...], N. IL 05/04/1972;
avverso SENTENZA del 03/12/2001 GIP TRIBUNALE di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza, emessa in data 3.12.2001, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Firenze, con la quale era stata applicata la pena ritenuta di giustizia nei confronti di DO MI in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 (detenzione illecita di cocaina), e deliberato il suo proscioglimento in relazione al reato di cui all'art. 6 legge n. 40/1998 (omessa esibizione alla polizia di un documento di identificazione), in quanto non era stato provato che il DO fosse in possesso di un documento d'identità.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente al proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto l'interpretazione del GIP contrasta con la norma imperativa, che fa obbligo allo straniero (regolare o irregolare che sia) di avere con sè almeno un documento idoneo all'identificazione o a munirsene. Il ricorso del P.G. territoriale è fondato e va accolto. Infatti, pur esistendo un filone giurisprudenziale che afferma che il reato di ingiustificata mancata esibizione, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, da parte di straniero extracomunitario, di passaporto o altro documento di identificazione, ovvero del permesso o della carta di soggiorno, previsto dall'art. 6, comma 3, tu. sull'immigrazione emanato con d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, non è configurabile a carico di straniero che sia entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, sul rilievo che è proprio tale sua condizione a costituire il motivo per il quale la mancata esibizione deve ritenersi giustificata (Cassazione penale, sez. 6^, 27 giugno 2001, n. 29142, Jalal, Riv. pen. 2001, 929, Cassazione penale, sez. 1^, 11 novembre 1999, n. 14008, Karim Cass. pen. 2000, 3130, Cassazione penale, sez. 1^, 11 novembre 1999, n. 14011, Kalil Riv. pen. 2000, 232), la recente sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 21 del 29.10.2003 ha posto ordine nella materia, ritenendo che "integra il reato previsto dall'art. 6, comma 3, d. l.vo 25.7.1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti al disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito".
Nella stessa sentenza viene ritenuta diversa la fattispecie riguardante l'esibizione della carta o del permesso di soggiorno, di cui il clandestino per definizione non può essere munito, ma lo stesso è facilitato dalla norma ad adempiere al precetto mediante l'esibizione di altri documenti alternativamente previsti, di tal che la previsione non collide con la sua particolare condizione: in relazione alla sua possibilità di esser munito di detti altri documenti andrà scrutinata la giustificazione o meno dei motivi che ne impediscono l'esibizione. In tal senso si è pronunciato con altre decisioni, che per le dette ragioni appaiono condivisibili, questo giudice (sez. 1^, 16 febbraio 2001, n. 14084, El Rhalmi;
sez. 1^, 9 novembre 1999, n. 14002, Fathi;
sez. 1^, 16 giugno 2000, n. 8095, Osagie Blessing;
sez. 4^, 5.6.2002, n. 564, Sisha Afer;
sez. 4^, 12.11.2002, Agbalou). Ulteriori argomenti a favore di quest'ultimo orientamento, a conforto e corredo del rilievo già di per sè decisivo prima esposto, vanno ravvisati nel testuale tenore della norma incriminatrice la quale, sanzionando non il "rifiuto" ma la "mancata esibizione" di uno dei documenti in essa esemplificativamente indicati, presuppone che di un tale documento lo straniero abbia l'obbligo di munirsi, salvo che sia nell'impossibilità di farlo "per giustificati motivi", da intendersi come non collegabili ad un proprio comportamento volontario;
per altro verso, alla desumibilità di detto obbligo anche da un'interpretazione sistematica di tutta la normativa vigente in materia di soggiorno di extra-comunitari, con particolare riguardo alle previsioni di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 6 del citato d.lg. n. 286 del 1998, il primo dei quali -riproducendo il comma 2 dell'abrogato art. 144 del tu. delle leggi di p.s. - prevede la possibilità che lo straniero sia sottoposto a rilievi segnaletici quando vi siano dubbi sulla sua identità personale;
il secondo prevede il rilascio allo straniero, su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministero dell'interno, di un "documento di identificazione" espressamente indicato come "non valido per l'espatrio", come ha rilevato Cassazione penale, sez. I, 4 novembre 1999, n. 13562, Lecheheb.
Il ricorso va, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata viene annullata, limitatamente alla questione dedotta, senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. d) c.p.p., essendo un provvedimento assolutamente non consentito, non solo per l'erronea valutazione del giudice di merito, ma anche per essere intervenuto un accordo per il proscioglimento (come risulta chiaramente dal verbale di udienza), là dove il "patteggiamento" ex art. 444 c.p.p. può riguardare solo l'applicazione della pena, salvo il dovere del giudice di pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p., qualora autonomamente ravvisi una causa di proscioglimento indicata nella citata norma.
Gli atti vanno, poi, trasmessi al GIP del Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso in ordine al reato di cui all'art. 6, comma 3, legge n. 40/1998.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al proscioglimento per il reato di cui all'art. 6 legge 40/1998, e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004