Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 1
Non può essere affermata la responsabilità per il reato di ingiustificata inottemperanza da parte dello straniero extracomunitario all'ordine del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato se il decreto prefettizio di espulsione, che di tale ordine è il presupposto, sia caducato in sede civile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2009, n. 22352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22352 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 06/05/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 449
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 7818/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA IS n. il 25/12/1969;
avverso SENTENZA del 23/10/2008 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 23 ottobre 2008 la Corte d'appello di Palermo riformava, limitatamente alla pena la cui misura veniva ridotta a otto mesi e dieci giorni di reclusione, la sentenza del locale Tribunale in composizione monocratica che aveva dichiarato NA IS responsabile del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi reso inottemperante, senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore.
Ad avviso della Corte non rilevava, ai fini della configurabilità del reato contestato, la circostanza che il 9 novembre 2006 il giudice di pace avesse dichiarato nullo - per omessa specificazione delle ragioni sottese all'assenza dell'interprete - il decreto prefettizio di espulsione e privo di efficacia quello susseguente del Questore, posto che entrambi i provvedimenti erano stati tradotti in lingua francese, idioma, assai diffuso in Tunisia, paese di origine dell'imputato, dimorante in Italia almeno dal 1995 e, quindi, conoscitore anche delle lingua italiana.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato all'esito della declaratoria di nullità del decreto prefettizio di espulsione cui l'ordine di allontanamento del Questore da esecuzione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. È indubbio che, nell'ambito del giudizio concernente il delitto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, deve essere valutata unicamente la legittimità dell'atto presupposto della violazione penale (il decreto di allontanamento emesso dal Questore) e non già dell'antecedente logico - giuridico dello stesso - il decreto prefettizio di espulsione - di cui l'ordine di allontanamento costituisce una mera modalità di esecuzione e la cui cognizione compete esclusivamente al giudice di pace in sede civile. Peraltro il giudice penale può disapplicare l'ordine di allontanamento, costituente il presupposto del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, tutte le volte in cui, come nel caso in esame, l'inesistenza del decreto prefettizio di espulsione travolga ex se il relativo provvedimento attuativo (Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2007, n. 2907, rv. 239203).
Alla luce di questi principi la sentenza impugnata non appare conforme alla legge, laddove ha ritenuto nuovamente esaminabile, pur dopo la declaratoria di nullità adottata dal giudice di pace in sede civile, la questione relativa alla validità del decreto prefettizio di espulsione, la cui caducazione esplica inevitabilmente effetti anche sul provvedimento attuativo dello stesso, che costituisce il presupposto logico - giuridico del delitto contestato. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009