Sentenza 9 novembre 1999
Massime • 1
Il fatto, previsto dall'art. 6, comma terzo, della legge 6 marzo 1998 n. 40, del cittadino extracomunitario che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è configurabile come reato anche nei confronti dello straniero che sia sfornito di uno dei predetti documenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/1999, n. 14002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14002 |
| Data del deposito : | 9 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 09.11.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MOCALI PIERO " N.00955
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N.24952/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso Corte Appello di Genova
nei confronti di:
FATHI HMAM N. IL 09.22.1976
avverso sentenza del 23.03.1999 PRETORE di VENTIMIGLTAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con sentenza 23/3/1999 il Pretore di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, ha assolto Fathi Hmam dal reato previsto dall'art. 6 co. 3 L. 40/1998 - "per avere, sebbene legalmente richiesto, omesso eli esibire il proprio passaporto o altro documento di identificazione" - perché il fatto non sussiste.
Nella motivazione il Pretore ha osservato che - secondo i criteri di interpretazione letterale, logica e sistematica - il destinatario della norma in esame va individuato esclusivamente nello straniero regolarmente entrato nel territorio dello Stato Italiano. Infatti, secondo il Pretore, se il legislatore avesse voluto sanzionare penalmente l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cittadini stranieri clandestini, la fattispecie sarebbe stata delineata diversamente senza l'uso del verbo "esibire", che presuppone il possesso del permesso o della carta di soggiorno. Inoltre la norma sarebbe stata inserita nel corpo dell'art. 10 della legge citata, che riguarda le disposizioni contro le immigrazioni clandestine, e non nel corpo dell'art. 6, che regola facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno. Infine, secondo il Pretore, dagli stessi lavori parlamentari si desume che era prevalsa la scelta legislativa di non incriminare l'ingresso o la permanenza dei cittadini stranieri clandestini, ma di prevedere solo sanzioni di natura amministrativa come il respingimento alla frontiera o l'espulsione.
Avverso la predella sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, che ne ha chiesto l'annullamento per l'erronea applicazione dell'art. 6 co. 3 L. 40/1998, sul rilievo che destinatari della norma devono essere considerati tutti stranieri extracomunitari indipendentemente dalla regolarità o clandestinità del loro ingresso nel territorio dello Stato.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, la condizione di clandestinità non è necessariamente connessa alla mancanza di documenti di identità. Infatti il cittadino extracomunitario può essere clandestino, perché sfornito del permesso o della carta di soggiorno in Italia, e nello stesso tempo può essere sfornito di altri documenti, che ne consentano l'identificazione. Ciò si destane in modo inequivocabile dal testo della norma incriminatrice, ove nell'elencare i documenti - che lo straniero è obbligato ad esibire a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza - vengono richiamati non solo "il permesso o la carta di soggiorno", ma anche "il passaporto o altro documento di identificazione".
Ciò premesso va rilevato che effettivamente nella legge in esame manca la previsione di uno specifico reato, che sanzioni l'ingresso clandestino nello Stato di cittadino extracomunitario. Infatti, come risulta anche dai lavori parlamentari, al fine di combattere il fenomeno della clandestinità, il legislatore ha inteso privilegiare la scelta di sanzioni amministrative quali il respingimento alla frontiera o l'espulsione del cittadino straniero clandestino. Ma ciò non significa che il destinatario della norma prevista dall'art. 6 co, 3 della legge citata possa essere individuato solo nel cittadino munito del permesso o della carta di soggiorno. Infatti scopo della norma è quello di rendere identificabili con certezza, sulla base di documenti in loro possesso, tutti i cittadini stranieri extracomunitari, prescindendo dalla loro condizione di clandestinità, tanto più che lo straniero extracomunitario, una volta entrato nel territorio dello Stato, è comunque tenuto a munirsi di documenti di identificazione personale, qualora risulti sfornito degli stessi.
D'altra parte deve ritenersi irrilevante l'ulteriore obiezione sollevata dal Pretore con riguardo alla mancata contestazione nel capo di imputazione della circostanza relativa alla "assenza del giustificato motivo". Infatti tale circostanza, integrando la stessa un caso particolare di esclusione della punibilità, non può ritenersi elemento costitutivo della contravvenzione in esame, di guisa che non sussiste alcun obbligo da parte dell'accusa di contestare tale circostanza.
Pertanto, poiché per le suesposte considerazioni si deve escludere che l'art. 6 co. 3 L. 40/1998 sia applicabile ai soli cittadini extracomunitari entrati legalmente nei territorio dello Stato e muniti di regolare permesso o carta di soggiorno, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sanremo in composizione monocratica.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al
Tribunale di Sanremo in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 1999.
Depositato in cancelleria il 6 dicembre 1999