CASS
Sentenza 2 novembre 2023
Sentenza 2 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/11/2023, n. 43984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43984 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 43984 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 20/09/2023 Il Consi e estensore Il Priísidente; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da SE VI avverso la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186 cod. strada. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto la tardività dell'impugnazione, non avendo considerato che l'atto di appello era stato tempestivamente inviato a mezzo raccomandata in data 12.12.2022, ultimo giorno utile. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato. È pacifico in atti che la sentenza (di primo grado) appellata, emessa il 27.10.2022 (senza fissazione termine) e depositata il 2.11.2022, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine di 30 giorni dall'11.11.2022, scadente in data 11.12.2022 (domenica), quindi prorogato al giorno successivo (12.12.2022). A norma dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione si considera proposto nella data di spedizione della raccomandata, che nel caso risulta spedita proprio il 12.12.2022, come si evince dalla documentazione allegata dal ricorrente. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, l'atto di appello era (è) stato tempestivamente proposto. 5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di ricorso e la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello al fine di procedere con il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso. Così deciso il 20 settembre 2023
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 43984 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 20/09/2023 Il Consi e estensore Il Priísidente; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da SE VI avverso la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186 cod. strada. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto la tardività dell'impugnazione, non avendo considerato che l'atto di appello era stato tempestivamente inviato a mezzo raccomandata in data 12.12.2022, ultimo giorno utile. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato. È pacifico in atti che la sentenza (di primo grado) appellata, emessa il 27.10.2022 (senza fissazione termine) e depositata il 2.11.2022, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine di 30 giorni dall'11.11.2022, scadente in data 11.12.2022 (domenica), quindi prorogato al giorno successivo (12.12.2022). A norma dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione si considera proposto nella data di spedizione della raccomandata, che nel caso risulta spedita proprio il 12.12.2022, come si evince dalla documentazione allegata dal ricorrente. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, l'atto di appello era (è) stato tempestivamente proposto. 5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di ricorso e la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello al fine di procedere con il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso. Così deciso il 20 settembre 2023