Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1247
CASS
Sentenza 30 gennaio 2002

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Le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia in caso di assenza dal lavoro (di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983) riguardano soltanto gli accertamenti relativi alle malattie ordinarie (espressamente previsti dalla citata disposizione) e non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortuni sul lavoro, non potendo la disposizione stessa non interpretarsi restrittivamente, data la sua incidenza sul diritto del lavoratore quale cittadino alla libertà di movimento sul territorio dello Stato, previsto dall'art. 16 Cost.. Nè tale contenuto precettivo pone la disposizione considerata in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. atteso che: l'esigenza di collaborazione del lavoratore per rendere possibile il controllo della condizione di infermità che comporta l'impossibilità della prestazione lavorativa si pone nelle due ipotesi considerate in modo rispettivamente diverso e che il datore di lavoro può sempre richiedere il controllo della condizione di infermità conseguente ad un infortunio sul lavoro, sia in base all'art. 5 della legge n. 300 del 1970, sia in base alla contrattazione collettiva che eventualmente lo consenta espressamente.

Commentari2

  • 1Reperibilità (fasce orarie durante la malattia o l'infortunio)
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

  • 2Trattamento di malattia
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Marco Biasi e Alexander Bell Scheda sintetica Dal punto di vista del diritto del lavoro, la malattia viene definita come uno stato di alterazione della salute che provoca un'assoluta o parziale incapacità di svolgere l'attività lavorativa. In caso di malattia, la legge tutela il lavoratore sia sotto il profilo della conservazione del rapporto lavorativo, attribuendogli il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo; sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione o un'indennità, nella misura e per il tempo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1247
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1247
Data del deposito : 30 gennaio 2002

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