Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
Le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia in caso di assenza dal lavoro (di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983) riguardano soltanto gli accertamenti relativi alle malattie ordinarie (espressamente previsti dalla citata disposizione) e non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortuni sul lavoro, non potendo la disposizione stessa non interpretarsi restrittivamente, data la sua incidenza sul diritto del lavoratore quale cittadino alla libertà di movimento sul territorio dello Stato, previsto dall'art. 16 Cost.. Nè tale contenuto precettivo pone la disposizione considerata in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. atteso che: l'esigenza di collaborazione del lavoratore per rendere possibile il controllo della condizione di infermità che comporta l'impossibilità della prestazione lavorativa si pone nelle due ipotesi considerate in modo rispettivamente diverso e che il datore di lavoro può sempre richiedere il controllo della condizione di infermità conseguente ad un infortunio sul lavoro, sia in base all'art. 5 della legge n. 300 del 1970, sia in base alla contrattazione collettiva che eventualmente lo consenta espressamente.
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- 1. Reperibilità (fasce orarie durante la malattia o l'infortunio)Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
- 2. Trattamento di malattiaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Marco Biasi e Alexander Bell Scheda sintetica Dal punto di vista del diritto del lavoro, la malattia viene definita come uno stato di alterazione della salute che provoca un'assoluta o parziale incapacità di svolgere l'attività lavorativa. In caso di malattia, la legge tutela il lavoratore sia sotto il profilo della conservazione del rapporto lavorativo, attribuendogli il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo; sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione o un'indennità, nella misura e per il tempo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUTOSTRADA TORINO ALESSANDRIA PIACENZA S.p.A. (SATAP), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato RIPA DI MEANA VITTORIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIACENZA DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI LI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 100/98 del Tribunale di ASTI, depositata il 07/05/98 R.G.N. 235/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 13 settembre 1996 ZZ TT conveniva in giudizio innanzi al Pretore del lavoro di Asti la società Satap S.p.a. esponendo di essere dipendente della convenuta quale addetta all'esazione pedaggi presso il casello di Villanova d'Asti e che in data 5 e 10 luglio 1996 aveva ricevuto due lettere con cui la Satap le addebitava di essere risultata assente dall'abitazione di Via Bertana in Casale Monferrato in occasione di visite mediche di controllo effettuate il giorno 15/06/96 alle ore 10,00, la prima, ed in data 21/06/96 alle ore 17,10 la seconda. Con riferimento alle infrazioni così contestate, la Satap S.p.a., ritenute non valide le controdeduzioni espresse dalla dipendente, comminava alla ZZ due provvedimenti disciplinari di sospensione dalla retribuzione e dal servizio (di tre giorni in relazione al primo episodio;
di cinque per il secondo addebito).
La ricorrente si opponeva a detto provvedimento chiedendo al Pretore adito la declaratoria di illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate in data 19 e 22 luglio 96.
Si costituiva in giudizio la Satap chiedendo la totale reiezione del ricorso e la conferma dei provvedimenti disciplinari impugnati. Con sentenza 10/02/1997 n. 7 il Pretore del lavoro di Asti decideva la causa, accogliendo il ricorso e pronunciava la declaratoria di illegittimità dei comminati provvedimenti disciplinari. La società resistente, ritenendo la sentenza pretorile viziata ed illegittima, proponeva appello.
Il Tribunale di Asti, sezione Lavoro, con sentenza del 21 aprile 1998, depositata il 7 maggio 1998, respingeva l'appello proposto dalla società ricorrente. In particolare il tribunale rilevava che era condivisibile l'interpretazione data dal giudice di primo grado della legge n. 638/1983 nel senso che le fasce di reperibilità dovevano trovare applicazione solo per i lavoratori assenti per malattia e non anche per infortunio, atteso che si trattava di due patologie diverse e radicalmente distinte.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società SATAP S.p.a. con cinque motivi di impugnazione.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso della società è articolato in cinque motivi. Con il primo motivo la società ha dedotto la violazione dell'art. 5 della legge n. 638/1983 e della legge n. 300/1970 sotto diversi profili.
Secondo la difesa della società il dato testuale dell'art. 5 cit. depone nel senso che la disciplina da tale disposizione posta fa riferimento ad ogni infermità del lavoratore, e quindi anche ad infermità per infortunio.
L'interpretazione accolta dal tribunale contrasta poi con la specifica previsione dell'art. 5 della legge n. 300/1970, che fa riferimento non solo all'infermità per malattia, ma anche a quella per infortunio del lavoratore dipendente, precisando che, nell'uno e nell'altro caso, il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato attraverso i servizi ispettivi degli Enti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo a richiesta del datore di lavoro.
Con il secondo motivo la società deduce la carente e comunque erronea motivazione.
Secondo la società ricorrente non si può distinguere fra "malattia" ed "infortunio" perché quello che è alla base dell'assenza giustificata dal lavoro del dipendente è sempre e solo una malattia, sia essa causata da un evento morboso endogeno, fra cui si collocano le diverse patologie ivi comprese le patologie determinanti le diverse malattie professionali, sia da un evento esogeno quale l'infortunio.
Con il terzo motivo la società denuncia in particolare la violazione dell'art. 1362 c.c.. Il Tribunale ha errato interpretando il C.C.N.L. di categoria ritenendo esistente una contrapposizione fra l'art. 28 e l'art. 29 del detto contratto. Non ha tenuto conto che la diversa formulazione letterale dei due articoli o meglio la non reiterazione di alcune specifiche disposizioni nel testo dell'art. 29 rispetto all'art. 28, non implica in alcun modo una modifica dei diritti che in punto alle assenze per malattia competono al datore di lavoro.
Con il quarto motivo di ricorso la società ricorrente denuncia l'errata valutazione di un titolo esecutivo avente valore negoziale fra le parti.
Il Tribunale ha negato ogni rilevanza al verbale di conciliazione reso fra le parti ed avente per oggetto il riconoscimento da parte della dipendente del potere del datore di lavoro di sancire disciplinarmente il suo inadempimento in caso di mancata presenza durante una visita di controllo relativa ad assenza per infermità derivante da infortunio sul lavoro.
Con il quinto ed ultimo motivo la società deduce la violazione degli art. 3 e 41 della Costituzione. L 'interpretazione data dal Tribunale di Asti dell'art. 5 della legge n. 638/1983 e' in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e lede la libera iniziativa economica incidendo in modo irragionevole e contraddittorio sull'affermata necessità di evitare inutili oneri al sistema produttivo.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Innanzi tutto sono infondati i primi tre motivi che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Questa Corte (Cass., sez. lav., 2 giugno 1998, n. 5414) ha già ritenuto - e qui riafferma - che è illegittima la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore assente dal servizio per malattia derivante da infortunio sul lavoro non reperito alla visita di controllo nelle fasce orarie (di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, decreto legge n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983) non sussistendo in tal caso alcun obbligo di reperibilità.
Ed infatti le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia, in caso di assenza dal lavoro, di cui al cit. art. 5, comma 14, devono interpretarsi restrittivamente atteso che incidono sul diritto del lavoratore quale cittadino, garantito dall'art. 16 Cost., alla libertà di movimento nel territorio dello Stato (cfr. Corte Cost. n. 943 del 1988 e n. 23 del 1975) e quindi riguardano solo gli accertamenti espressamente previsti dalla disposizione stessa, ossia quelli relativi a malattie ordinarie e non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro. Il raccordo poi che la disposizione citata (al quattordicesimo comma) pone tra la violazione della prescrizione di reperibilità e la perdita dell'indennità di malattia (a carico dell'INPS), senza far menzione della perdita di alcuna prestazione a carico dell'INAIL, rende evidente che tale speciale e restrittiva disciplina riguarda unicamente le assenze del lavoratore per malattia e non anche quelle per infortunio, che danno appunto luogo alle prestazioni a carico dell'INAIL.
Nè - come infondatamente sostiene la difesa della società ricorrente - il dato testuale del quattordicesimo comma dell'art. 5 può essere revocato in dubbio dal precedente dodicesimo comma, che fa si riferimento all'INAIL, ma unicamente per autorizzare convenzioni tra INPS ed INAIL per gli accertamenti sanitari di competenza del primo istituto. In forza di queste convenzioni, ispirate al principio di collaborazione tra enti pubblici, l'INPS può avvalersi delle strutture dell'INAIL (essenzialmente del personale medico) per effettuare gli accertamenti sanitari di sua competenza (i.e. di competenza dell'INPS, non già dell'INAIL), ossia gli accertamenti dello stato di malattia e non già quelli di eventuali infortuni per i quali non sarebbe stata necessaria alcuna convenzione.
Questa interpretazione, che è allo stesso tempo orientata dal parametro costituzionale costituito dall'art. 16 Cost. non meno che dallo stesso dato testuale della disposizione, è poi coonestata dalla ratio legis, individuabile nell'esigenza, avvertita dal legislatore in quegli anni, di contrastare il fenomeno della morbilità pretestuosa (soprattutto della c.d. micromorbilità);
esigenza questa che invece non si è mai posta per gli infortuni sul lavoro.
La difesa della società ricorrente richiama poi il disposto dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970. Ma anche questo richiamo è in realtà incongruo al fine di supportare la tesi sostenuta dalla difesa della società perché la norma stabilisce che il controllo delle assenze per infermità (per malattia o per infortunio del lavoratore dipendente) può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, ma - come esattamente ha rilevato la difesa della resistente - non fissa affatto un obbligo di reperibilità a carico del lavoratore infortunato. In base all'art. 5 della legge n. 300 del 1970, il datore di lavoro può richiedere all'INAIL la verifica dello stato di infermità, ma da ciò non può desumersi anche uno specifico obbligo di reperibilità del lavoratore, sul quale grave invece soltanto un generale (e generico) obbligo di correttezza e buona fede che implica un atteggiamento collaborativo per rendere possibile il controllo. Questo (generico) obbligo di collaborazione può anche essere meglio specificato nella contrattazione collettiva, senza che a ciò sia di ostacolo la riserva di legge in materia di accertamenti sanitari (art. 14, comma 3, Cost.), atteso che una tal norma contrattuale non prevederebbe affatto un accertamento sanitario, bensì prescriverebbe uno specifico (e non soltanto generico) obbligo strumentale di collaborazione al fine di rendere possibile un accertamento sanitario rispettoso delle prescrizioni di legge. Ma questo profilo - che, ove puntualizzato proprio nell'obbligo di reperibilità, richiederebbe di prendere posizione in ordine all'altra affermazione contenuta nella precedente citata pronuncia di questa Corte (secondo cui, invece, sarebbe illegittima la pattuizione collettiva che estendesse l'obbligo di reperibilità all'infortunio sul lavoro) - eccede l'ambito di questa controversia per la semplice ragione che il tribunale, procedendo all'interpretazione della normativa contrattuale in materia nonché dello stesso codice disciplinare, ha comunque escluso, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, che l'obbligo di reperibilità in caso di infortunio sul lavoro fosse previsto da queste fonti.
Vero è che la difesa della società ha contestato questa interpretazione, ma - omettendo di riportare il contenuto delle disposizioni contrattuali - ha violato il principio di autosufficienza del ricorso (ex plurimis Cass. 23 febbraio 2000, n. 2048), sicché la censura si appalesa generica e quindi inammissibile.
2.2. Manifestamente infondato è poi il quarto motivo di ricorso atteso che, pur in disparte la genericità della sua formulazione, il verbale di conciliazione, al quale fa riferimento la difesa della società, riguarda altra controversia e da esso non può derivare un vincolo per il giudice nell'interpretazione di norme di legge da applicarsi in questo giudizio.
2.3. Quanto infine al quinto ed ultimo motivo di ricorso l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa della ricorrente, ancorché rilevante in giudizio, è però manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre in parte qua una disciplina differenziata per la malattia ordinaria e l'infortunio sul lavoro. Infatti non allo stesso modo si atteggia l'esigenza di collaborazione del lavoratore per rendere possibile il controllo della condizione di infermità che comporta l'impossibilità della prestazione lavorativa.
Altresì l'eccezione è manifestamente infondata anche in riferimento all'art. 41 Cost. atteso che da una parte al datore di lavoro non è impedito di richiedere il controllo della condizione di infermità del lavoratore neppure in caso di malattia per infortunio, che è suscettibile di verifica nel rispetto dell'art. 5 legge n. 300 del 1970; d'altra parte la contrattazione collettiva - come già rilevato
- può specificare l'obbligo di collaborazione che in termini generici già grava sul lavoratore per rendere possibile l'accertamento della malattia anche in caso di infortunio sul lavoro.
3. Il ricorso va quindi interamente rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso;
nulla spese.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2002