Sentenza 22 maggio 1998
Massime • 2
la contestazione dell'imputazione in forma alternativa, quando la stessa trovi relazione e riferimento nella condotta alternativa dell'imputato che sia tale da esigere un esame più completo della vicenda, è legittima. Anche con il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare contestazioni alternative in presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento della attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati. Tale metodo risponde ad una esigenza della difesa, atteso che l'incolpato da un lato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattimento. e dall'altro non si vede costretto a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria, secondo lo schema previsto dall'art. 521 cod.proc.pen.
In materia di reati edilizi nell'ipotesi in cui, ottenuta la concessione per eseguire la ristrutturazione di un fabbricato, si demolisca lo stesso, ricostruendolo integralmente "ex novo", deve ritenersi sussistere il reato di costruzione in assenza di concessione, perché lo stabile preesistente viene sostituito con uno completamente nuovo, che nessun riferimento ha con quello di cui alla ottenuta concessione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/1998, n. 7623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7623 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi. Signori: Udienza pubblica dott. Pietro Giammanco Presidente del 22.05.1998
1. dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2. dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 1866
3. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. dott. Claudia Squassoni Consigliere N. 46739/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IS UC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 15.10.1997 con cui è stato condannato alla pena dell'arresto e dell'ammenda per il reato di cui all'art. 20 lett. b) legge n.47/1985;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dott. Vittorio Martusciello, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Giuseppe Gallenca, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ove non sia dichiarata la prescrizione del reato;
osserva
Con sentenza in data 15.10.1997 la Corte di Appello di Torino confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta dal Pretore di Chivasso a IS UC per avere, quale direttore dei lavori, eseguito, in concorso con altri, opere edilizie in assenza di concessione, tale non potendosi considerare il provvedimento n. 3548 in data 8.07.1992 che, sulla base di un progetto contenente dati falsi, prevedeva il recupero funzionale e la ristrutturazione di un fabbricato e, comunque, in totale difformità della suddetta concessione e della successiva variante n. 3730 in data 29.07.1993, essendo intervenuta la totale demolizione del fabbricato preesistente e la ricostruzione di altro manufatto in cemento armato ubicato ad una quota altimetrica superiore di un metro a quella preesistente e avente, per l'innalzamento del tetto, un nuovo piano sottotetto abitabile.
Riteneva il pretore che, essendo stato completamente demolito l'edificio preesistente, non fosse intervenuta una ristrutturazione edilizia e che in tal ipotesi è richiesta la concessione di un'apposita concessione edilizia.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione agli art. 192, 405, 521, 546 lett. e), 597 c.p.p., 20 lett. b) legge n. 47/1985 e 31 lett. d) legge n.457/1978:
1. per la contestazione formulata in via alternativa ( nullità della concessione edilizia perché basata su dati falsi c/o esecuzione della costruzione in difformità della stessa concessione) comportante violazione del diritto di difesa.
Inoltre, egli era stato condannato per la diversa fattispecie dell'assenza di concessione edilizia, mai contestata;
2. per l'erroneità della decisione dei giudici di merito di ritenere che l'ottenuta concessione edilizia non rendesse legittima l'integrale ristrutturazione di un vecchio fabbricato necessaria per garantire le esigenze statiche delle strutture.
Peraltro, la Corte di Appello aveva dato atto che l'edificio ricostruito, come accertato dal c.t.u., corrispondeva, salvo limitate difformità, al progetto per il quale erano state rilasciate la concessione e la successiva variante, sicché non poteva ravvisarsi la ritenuta ristrutturazione urbanistica, in conseguenza dell'integrale demolizione del fabbricato preesistente, ma una ristrutturazione edilizia essendo seguita la fedele ricostruzione del fabbricato.
L'esercizio da parte del giudice penale del potere di sindacare la legittimità della concessione edilizia si poneva in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della configurabilità dei reati edilizi nelle ipotesi in cui sussista una concessione, occorre che questa sia non già illegittima, ma illecita, nel senso che rappresenti il frutto di una collusione tra il privato richiedente ed il pubblico amministratore;
3. per l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato in considerazione dell'obiettiva oscurità della nozione di ristrutturazione edilizia anche per i soggetti dediti ad attività professionali o mestieri che presuppongono particolari conoscenze giuridiche, alla luce della contrastante interpretazione, dottrinale e giurisprudenziale a tale riguardo.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
1. Ha costantemente affermato questa Corte che "è legittima la contestazione dell'imputazione in forma alternativa quando la stessa trovi relazione e riferimento alla condotta alternativa dell'imputato che sia tale da esigere un esame più completo della vicenda" ( Sez. III, 22.07.1988, Pitrola) specificando che "anche con il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare contestazioni alternative: in presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, tale metodo invero non solo è legittimo, ma risponde anche ad un'esigenza della difesa, atteso che l'incolpato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito e, dall'altro, non si vede costretto, come sarebbe possibile, a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria, secondo lo schema previsto dall'art. 521 c.p.p." (Sez. V, 21.06.1997, Montanelli;
Sez. VI, 14.12.1993, Izzo). Tale esigenza comprende anche l'ipotesi in cui unica sia la fattispecie criminosa, mentre la ricostruzione esatta della condotta dell'imputato dipende dall'esito di accertamenti di natura giuridica ciascuno dei quali sia astrattamente idoneo a configurare la fattispecie contestata.
Pertanto, i giudici di merito, applicando tali principi, hanno esattamente escluso la nullità del decreto di citazione in cui si contestava alternativamente l'assenza di concessione edilizia, tale non potendosi considerare il provvedimento n. 3538 e quello successivo n. 3730, perché basati su un progetto contenente dati di fatto falsi e/o la totale difformità del nuovo fabbricato dai suddetti provvedimenti, essendo stato realizzato ex novo dopo l'integrale demolizione del preesistente e fatiscente rustico in mattoni, sicché la condanna è intervenuta sulla seconda delle ipotesi contestate.
2. L'esame del ritenuto profilo di illegittimità del provvedimento concessorio, che lo rende inidoneo a costituire gli estremi di riferimento tecnico - giuridico, integrati dalla norma incriminatrice contestata, alla nozione di concessione edilizia, impone la puntualizzazione degli approdi giurisprudenziali in tema di rapporti tra atto amministrativo e sindacato del giudice penale in presenza di interventi edilizi eseguiti in base ad una concessione edilizia illegittima.
Ormai superata la tesi della disapplicazione dell'atto amministrativo, si è imposto il principio che nell'esercizio dell'attività penale sia doveroso l'accertamento della conformità tra la situazione di fatto (opera edilizia) e la fattispecie legale (comprendente le disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico - edilizia, previsioni degli strumenti urbanistici e prescrizioni del regolamento edilizio). Tale complesso normativo, apprestando la legge n. 47/1985 tutela all'assetto del territorio in conformità della normativa urbanistica, costituisce il parametro organico per l'accertamento dell'illiceità dell'opera edilizia, che non può essere esclusa sol perché sia stata rilasciata la concessione edilizia, "la quale nel suo contenuto, nonché per le caratteristiche strutturali e formali dell'atto, non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle stesse rappresentazioni grafiche del progetto, a seguito della cui approvazione, tale atto amministrativo viene emesso". (S.U. 12.11.1993 RV. 11635). L'interesse leso trova la sua tutela in tutte e tre le fattispecie criminose in relazione al differente grado di offensività, sicché il parametro normativo può individuarsi nella distinzione tra difformità totale e parziale e tra opere eseguite in zone soggette, o meno, a vincolo, configurando, in tale modo, le diverse contravvenzioni delle lettere a - b - c dell'art. 20 legge n.47/1985 " ( per tutte, 12.05.1995, Di Pasquale).
Pertanto, nell'ipotesi di edificazione in base a concessione illegittima, il giudice penale non esercita alcun sindacato sull'atto amministrativo ne' interferisce nella sfera dei poteri riservati alla p.a., ma deve, sulla base di un'esplicita previsione normativa, "procedere ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata", donde il potere di accertamento sull'atto amministrativo che costituisce un elemento integrante la fattispecie criminosa. Competeva, quindi, al giudice di merito la verifica della legittimità della concessione edilizia n. 3538, alla stregua dei richiamati principi di diritto, di quelli desumibili dall'art. 31 lett. d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 e del quadro normativo urbanistico - edilizio vigente nel Comune di San Raffaele Cimena, sicché la condotta dell'imputato è stata valutata, sulla base dei suddetti parametri, ai fini dell'inquadramento dell'ipotesi di fatto alla contestata fattispecie criminosa di cui all'art. 20 lett. b) della legge n.47/1985 "configurabile in caso di realizzazione di opere di trasformazione del territorio in violazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia, costituito dalle prescrizioni della concessione edilizia, richiamata dalla norma penale ad integrazione descrittiva della fattispecie penale, nonché dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, in quanto applicabili, da quelli della stessa legge". Essendo pacifico, in fatto, che un preesistente rustico in mattoni è stato totalmente demolito e che è stato ricostruito, come risulta dalla sentenza di appello, un edificio che "non ha nulla che ricordi il preesistente edificio di cui ha preso il posto se non la lunghezza del fronte, la larghezza della manica e l'altezza..", l'intervento è stato correttamente qualificato di ristrutturazione urbanistica, essendo intervenuta, ai sensi della lett. e) dell'art.31 legge n. 457/1878, sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico
- edilizio.
Non incide, quindi, sulla qualificazione del fatto l'assenza nell'edificio demolito di pregi architettonici ne' la modestia dell'impatto della nuova costruzione sul bene territoriale ne', ancora, l'asserzione, non esatta, secondo cui vi è stata fedele ricostruzione del fabbricato demolito, essendo tali argomentazioni inconferenti alla luce del dato normativo che impone la collocazione degli interventi di demolizione e di successiva ricostruzione di un fabbricato tra gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed esige, per la configurazione della ristrutturazione edilizia, un'attività di trasformazione dell'esistente, e cioè di "mutamento della firma o dell'aspetto di qualcosa che pur sempre resta la stessa nella sua entità fisica rispetto al momento precedente alle variazioni che su di essa si apportano" (Sez. III, 19.01.1995 RV, 02031). Pertanto, "nell'ipotesi in cui, ottenuta la concessione per eseguire la ristrutturazione di un fabbricato su demolisca lo stesso, ricostruendolo integralmente ex novo, deve ritenersi sussistere il reato di costruzione in assenza di concessione, perché lo stabile preesistente viene sostituito con uno completamente nuovo, che nessun riferimento ha con quello di cui alla ottenuta concessione" (Sez. III 30.07.1991 RV. 188797; 17.08.1993 RV. 194658). 3. È infondato anche il terzo motivo, vertente sulla mancanza dell'elemento psicologico del reato scaturente dall'incertezza circa l'interpretazione della complessa normativa in materia di ristrutturazione edilizia, essendo stato esattamente rilevato che la qualità di progettista e di direttore dei lavori imponeva all'imputato un obbligo di diligenza al fini della conoscenza della legge penale.
Ha affermato questa Corte ( Sez. III 12.06.1996 n. 2149, Falsini;
S.U. RV. 197885) che il concetto di inevitabile ignoranza della legge penale "non può certo essere strumentalizzato per coprire omissioni di controllo o atteggiamenti indifferenti di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi di obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali" sicché, quando il soggetto si rappresenti effettivamente la possibilità che il suo fatto sia antigiuridico esiste "in concreto, più che la possibilità di conoscenza dell'oggettiva illiceità del delitto, la concreta Previsione di essa".
In tal caso, non può ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale, dovendo il soggetto risolvere il dubbio eventuale attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dall'azione. A tali principi si sono attenuti i giudici dell'appello, i quali, accertato che era stata rilasciata una concessione edilizia che prevedeva il recupero funzionale e la ristrutturazione di un fatiscente rustico, hanno ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato perché a tale provvedimento deve attenersi chi esercita professionalmente, in un determinato settore, un'attività alla quale inerisce la disciplina predisposta dalle norme violate, essendo lo stesso tenuto ad acquisire, con diligenza e particolare approfondimento, informazioni di conoscenza dei precetti normativi, che in materia edilizia comprendono leggi, regolamenti e strumenti urbanistici, precetti che, in tema di ristrutturazione edilizia, non presentano rilevanti ed oggettivi connotati di equivocità che li rendano ragionevolmente oscuri.
Pertanto sull'imputato, esercente professione la professione di geometra progettista, incombeva il dovere di diligenza nella conoscenza della normativa attinente la specifica disciplina relativa alla professione esercitata, la cui inosservanza, quanto meno per colpa, esclude la buona fede.
Il reato, accertato fino al 20.08.1993, non è prescritto, non essendo decorso il termine massimo di anni 4 mesi 6 che deve essere aumentato di 223 giorni per la sospensione prevista dalla normativa sul condono edilizio.
Il rigetto del ricorso comporta condanna e pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 22 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1998