Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
Gli impianti di autolavaggio non sono soggetti all'obbligo di richiedere ed ottenere l'autorizzazione per le emissioni nell'atmosfera, stante la loro inclusione nell'Allegato IV, parte I, alla parte quinta del d.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, che prevede gli impianti per i quali non si applica il regime ordinario, ma esclusivamente a quello della preventiva comunicazione, la cui violazione, priva precedentemente di sanzione, configura, dal 29 aprile 2006, il reato di cui all'art. 279, comma terzo, del citato d.Lgs n. 152 del 2006.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2006, n. 41291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41291 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 08/11/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1731
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 47343/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. PICA Mario, difensore di fiducia di DA EN, n. a Colleferro il 22/12/1968;
avverso la sentenza in data 23/09/2004 del Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, con la quale venne condannato alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, ha affermato la colpevolezza di IZ EN in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art.25, ascrittogli perché, nella qualità di titolare dell'omonimo autolavaggio, ometteva di chiedere l'autorizzazione alle immissioni in atmosfera, condannandolo alla pena precisata in epigrafe. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 203 del 1988. Si deduce che il citato decreto presidenziale, che ha attuato le direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 si applica esclusivamente agli impianti industriali, nella cui categoria non rientrano le attività di autolavaggio, in quanto queste ultime sono carenti delle caratteristiche tecnico-produttive che contraddistinguono gli impianti industriali.
Si aggiunge che l'attività di autolavaggio rientra tra quelle ad inquinamento atmosferico poco significativo, ai sensi del D.C.P.M. 21 luglio 1991, per le quali non è richiesta l'autorizzazione. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della entità della pena.
Si deduce che il giudice di merito ha determinato la pena inflitta in misura di gran lunga superiore al massimo edittale previsto dalla norma, che è di Euro 1.032,91, senza addurre alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stata applicata una pena cinque volte superiore al massimo previsto dalla legge.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente "Modifiche dell'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. 21 luglio 1989", detta, nel capo secondo, le DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI POCO SIGNIFICATIVE, NONCHÉ DI EMISSIONI DIFFUSE DI DEPOSITI DI OLII MINERALI E GPL, statuendo: art. 2, comma 1^, "Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 2, comma 1, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. "art. 2, comma 2, "Le regioni possono prevedere che i titolari delle attività di cui all'allegato J comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto". Nell'allegato 1 vengono, quindi, elencate le attività ad inquinamento atmosferico poco significato, nel cui novero, al punto 17, sono inclusi gli autolavaggi.
L'attività esercitata dal ricorrente, pertanto, non era soggetta alla preventiva autorizzazione, ma il IZ era solo tenuto alla comunicazione di cui al citato art. 2, comma 2, subordinatamente alla evenienza che la Regione di appartenenza ne avesse previsto l'obbligo. Le disposizioni esaminate, peraltro, risultano in linea di continuità normativa con l'attuale disciplina delle emissioni in atmosfera di cui alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente Norme in materia ambientale. Infatti, l'art. 272, comma 5, del predetto testo unico stabilisce:
"Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attività elencati nella parte 1 dell'Allegato 4^ alla parte quinta del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale ne' alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277."
Nell'Allegato 4^, parte 1^, alla parte quinta del D.Lgs., al punto 4, lett. l) sono citati gli autolavaggi.
Stabilisce, inoltre, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, comma 1 dell'art. 272:
"L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte 1 dell'Allegato 4 alla parte quinta del presente decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'art. 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle province autonome, delle associazioni rappresentative di categorie produttive."
Ai sensi dell'art. 272, comma 5, quindi, anche secondo la normativa attualmente vigente gli impianti di autolavaggio non sono soggetti ad autorizzazione con riferimento alle emissioni in atmosfera, ma solo all'obbligo di comunicazione.
Per completezza di esame va anche rilevato che il corrispondente inadempimento è attualmente sanzionato dall'art. 279, comma 3, del testo unico ai sensi del cui disposto: "Chi mette in esercizio un impianto o inizia un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'art. 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a Euro milletrentadue."
Conclusivamente si deve, quindi affermare, che l'attività di autolavaggio non era soggetta ad autorizzazione per quanto riguarda le emissione in atmosfera, essendo inclusa tra quelle ad emissioni poco significative ai sensi del capo 2^, del D.P.R. 25 luglio 1991, art. 2, comma 1, ed allegato 1.
Sotto tale profilo vi è continuità normativa con la previsione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 5, nel senso che gli impianti con emissioni poco significative non erano ed attualmente non sono soggette ad autorizzazione.
L'obbligo di comunicazione di cui al D.P.R. citato, art. 2, comma 2, invece, era previsto solo a seguito di apposita delibera regionale, sicché l'eventuale violazione della relativa prescrizione non poteva neppure ritenersi sanzionata penalmente ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, commi 2 e 3, riferendosi le corrispondenti fattispecie alle attività soggette ad autorizzazione, mentre è attualmente sanzionato in modo espresso dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 3, sicché non vi è continuità normativa tra la fattispecie di cui alla disposizione citata e quelle di cui all'abrogato art. 24 in relazione all'obbligo di comunicazione di cui si tratta.
Pertanto, all'epoca della commissione del fatto anche la omessa comunicazione di inizio attività per gli impianti non soggetti ad autorizzazione non era sanzionata penalmente.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del secondo, nel quale, peraltro, viene formulata una doglianza egualmente fondata.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per la indicata causale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non e previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 8 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006