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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2026, n. 21480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21480 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EN CI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/12/2025 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ON OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che conclude per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2025, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore il 6 marzo 2025, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di CI EN per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e, previa riqualificazione del fatto, 640-bis cod. pen., condannandola Penale Sent. Sez. 3 Num. 21480 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 21/04/2026 2 alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, CI EN, dal mese di luglio 2019 al mese di gennaio 2021, al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, con condotta continuativa, in tempi diversi e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, consistiti nella compilazione e sottoscrizione di due dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE dirette all’INPS, in data 1 luglio 2019 e 4 febbraio 2020, nelle quali avrebbe omesso di dichiarare situazioni economico-patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione del beneficio, e precisamente la presenza del reddito del marito, avrebbe indotto in errore il precisato ente erogatore, e beneficiato indebitamente della percezione di un importo complessivo di 2.115,04 euro con pari danno per l’ente erogatore. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe CI EN, con atto sottoscritto dall’Avv. Alfonso Mutarelli, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ordine alla violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e del principio del giusto processo per aver riqualificato il fatto, in assenza di appello del Pubblico Ministero da indebita percezione di erogazioni pubbliche in truffa aggravata. Si deduce che la Corte d’appello, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, ha erroneamente proceduto alla riqualificazione del fatto dal reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. alla fattispecie prevista dall’art. 640-bis cod. pen., anziché pronunciare sentenza di non doversi procedere, posto che la somma indebitamente percepita risulta inferiore alla soglia di rilevanza penale della condotta prevista dall’art. 316-ter, comma 2, cod. pen. e, pertanto, avrebbe dovuto essere applicata la sola sanzione amministrativa. Si osserva, altresì, che la sentenza impugnata viola il principio del giusto processo e della prevedibilità, poiché la più grave qualificazione non corrisponde all’originario capo di imputazione, il quale faceva riferimento al reato di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. Si aggiunge che, la riqualificazione operata dalla Corte d’appello in un reato che prevede una cornice edittale più severa ha impedito alla ricorrente di valutare se chiedere la definizione del processo mediante un rito alternativo. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, nonché 3 vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente il dolo specifico in capo all’attuale ricorrente, omettendo di considerare che la stessa era consapevole della successiva sottoposizione a verifica della dichiarazione resa da parte degli organi preposti, che la richiesta del beneficio è stata presentata tramite il CAF, al quale la donna aveva rappresentato la separazione, sia pure di fatto, con il marito, e il censimento di quest’ultimo in un diverso nucleo familiare, e che costituisce elemento neutro il dato della coincidenza dell’indirizzo di residenza. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla violazione del principio di offensività. Si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen. in ragione della non irrisorietà della somma percepita, siccome pari a 2.115,04 euro, senza valorizzare adeguatamente il lungo arco temporale nel quale la stessa è stata erogata, compreso tra il 13 settembre 2019 e il 27 gennaio 2021, l’immediata stipulazione di un piano di restituzione, nonché il puntuale rispetto delle rate concordate ai fini dell’integrale estinzione del debito. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata conversione della pena in una delle sanzioni previste dall’art. 20-bis, cod. pen. Si deduce che la sentenza impugnata viola il principio del reinserimento sociale del condannato, strettamente connesso alla funzione rieducativa della pena, laddove nega la sostituzione ai sensi dell’art. 20-bis, cod. pen., alla luce dei precedenti e delle reiterate condotte falsificatorie e fraudolente, condannando così la ricorrente per condotte precedenti, anziché per il fatto oggetto di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano la legittimità della riqualificazione giuridica da parte della Corte d’appello della condotta contestata nella figura prevista dall’art. 640-bis cod. pen., dopo la sussunzione della stessa in primo grado nella fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen., deducendo, in particolare, che la ridefinizione è illegittima sia perché non era 4 configurabile il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. per il mancato superamento della soglia di punibilità di 3.999,96 euro, sicché avrebbe dovuto pronunciarsi sentenza assolutoria, sia perché essa era imprevedibile, in quanto l’originaria imputazione faceva riferimento al tipo di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. e la qualificazione giuridica accolta implica una più aspra cornice edittale. 2.1. Per chiarezza, è utile muovere da una puntuale indicazione dei fatti processuali rilevanti. Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata, immutato restando il fatto storico oggetto dell’imputazione, ha qualificato lo stesso (oltre che ex art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019) a norma dell’art. 640-bis cod. pen., così modificandone la definizione giuridica accolta in primo grado, allorché la medesima condotta era stata sussunta nella fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen. (oltre che in quella di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019). Il ricorso, come appena sintetizzato, non deduce che, per effetto della riqualificazione operata dalla Corte d’appello, l’imputato abbia subito limiti al diritto di difendersi provando, e, segnatamente, di poter chiedere l’assunzione di elementi di prova idonei a smentire la mutata definizione giuridica del fatto. 2.2. Ciò posto, va richiamata la consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia di riqualificazione giuridica del fatto nella sentenza di appello. Innanzitutto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, l’attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2025, Lucci, Rv. 264438 – 01). Inoltre, la giurisprudenza precisa costantemente che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, in presenza della sola impugnazione dell'imputato, dà al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, nel caso in cui la questione sia strettamente connessa a un capo o a un punto della sentenza costituente oggetto del gravame, posto che il divieto investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pena (cfr., tra le tantissime: Sez. 2, n. 6081 del 13/01/2026, [...], Rv. 289406 – 01; Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2021, R., Rv. 280578 – 01). Ancora, più volte si è puntualizzato che non violano il divieto di reformatio in peius: a) la sentenza con cui il giudice di appello, a seguito di impugnazione del 5 solo imputato, riqualifica il fatto sussumendolo in una fattispecie di reato procedibile d'ufficio anziché a querela di parte, anche nel caso in cui da tale riqualificazione deriva l'irrilevanza della intervenuta remissione di querela, posto che il predetto divieto impedisce solo un trattamento sanzionatorio deteriore per l'imputato (vds., per tutte, Sez. 6, n. 6174 del 21/01/2026, [...], Rv. 289349 – 01, e Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, [...], Rv. 284025 – 01); b) la sentenza con cui il giudice di appello, a seguito di impugnazione del solo imputato, riqualifica il fatto sussumendolo in una fattispecie di reato che preclude la possibilità di beneficiare di una causa di estinzione del reato (così Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, [...], Loffredo, Rv. 280560 – 01, con riguardo alla riqualificazione come truffa del fatto qualificato in primo grado come insolvenza fraudolenta, con conseguente perdita per l'imputato della possibilità di beneficiare della causa estintiva del reato dell'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 641, comma secondo, cod. pen.). Va infine segnalato che, come anche di recente puntualizzato, la riqualificazione, da parte del giudice di appello, della condotta contestata in una fattispecie più grave di quella ritenuta in primo grado deve ritenersi rispettosa delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, qualora tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, l'imputato sia posto in condizione di difendersi e non sia operata una modifica in peius del trattamento sanzionatorio, osservandosi, in particolare, che la possibilità di proporre ricorso per cassazione è sufficiente ad assicurare il contraddittorio, soprattutto quando non venga prospettato alcun vulnus in ordine alla facoltà di difendersi provando, mediante l'introduzione di elementi dimostrativi idonei a smentire la mutata qualificazione (così Sez. 6 n. 11670 del 14/02/2025, [...], Rv. 287796 – 01). 2.3. Gli approdi giurisprudenziali richiamati non possono ritenersi inapplicabili nell’ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto accolta dal giudice di primo grado sarebbe erronea perché il fatto concretamente accertato non presenterebbe gli elementi necessari per essere sussunto nella stessa. Anche nell’ipotesi in questione, infatti, il giudice di primo grado ha pronunciato condanna, e il fatto storico oggetto delle due decisioni, quella di primo e quella di secondo grado, è rimasto del tutto immutato. Anche in tale ipotesi, quindi, il Giudice di appello, nel procedere ad una nuova qualificazione giuridica del fatto, ha rispettato i limiti previsti dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: egli ha dato al fatto, quel medesimo fatto oggetto della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, «una definizione giuridica più grave». Del resto, non solo non è richiesto, ma non è nemmeno ragionevole richiedere che la qualificazione giuridica accolta in primo grado fosse corretta, perché altrimenti non vi sarebbe ragione per modificarla. 6 3. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano la ritenuta sussistenza del dolo specifico deducendo l’incompatibilità di tale conclusione con gli elementi di fatto acquisiti o allegati. La sentenza impugnata afferma la colpevolezza dell’imputata perché questa, al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, aveva compilato e sottoscritto due dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE dirette all’INPS, in data 1 luglio 2019 e 4 febbraio 2020, nelle quali aveva omesso di dichiarare la presenza del reddito del marito, costituente situazione economico-patrimoniale rilevante ai fini della determinazione del precisato beneficio, così inducendo in errore l’INPS, e conseguito indebitamente l’importo complessivo di 2.115,04 euro. La sentenza impugnata, in particolare, a fondamento dell’affermazione della sussistenza del dolo, osserva che l’omessa indicazione del reddito del marito nelle dichiarazioni deve ritenersi effettuata dolosamente, perché l’imputata era legata al marito da un rapporto matrimoniale in corso, stante l’assenza di qualunque provvedimento o procedimento di separazione, ed era residente nel medesimo luogo dello stesso. Precisa che l’inclusione del marito in altro stato di famiglia non esclude il contributo dell’uomo al reddito familiare e che la donna non ha allegato alcunché non solo con riguardo alla pendenza di un eventuale procedimento di separazione, ma anche in riferimento a qualunque altra circostanza idonea ad escludere la convivenza con il coniuge. Osserva, ancora, che l’adesione dell’imputata ad un piano di rateizzazione per la restituzione dell’importo indebitamente percepito non ha alcun rilievo sotto il profilo della colpevolezza, perché attiene ad una condotta successiva alla consumazione del reato, e che l’omessa indicazione del rapporto di coniugio attiene ad una circostanza formale, ben nota all’attuale ricorrente al momento della compilazione delle domande, e rilevante ai fini dell’attribuzione del beneficio economico richiesto. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi, perché si fondano su elementi precisi e congrui e si basano su una motivazione che si confronta compiutamente con le deduzioni presentate dalla difesa. 4. Prive di specificità sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis, cod. pen., deducendo la modestia della somma percepita, il lungo arco temporale nel quale la stessa è stata erogata, l’immediata stipulazione di un piano di restituzione, il puntuale rispetto delle rate a tal fine concordate. La sentenza impugnata, in effetti, non solo dà rilievo alla non irrisorietà della somma erogata, siccome pari a 2.115,04 euro, ma, soprattutto, evidenzia il profilo 7 dell’abitualità della condotta, per l’esistenza, tra gli altri, di due precedenti specifici, dato con il quale il ricorso non si confronta in alcun modo. È opportuno evidenziare che la sentenza impugnata rappresenta in modo puntuale come l'attuale ricorrente sia stata condannata: a) per falsità dell'autodichiarazione allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 25 marzo 2011, divenuta irrevocabile il 30 luglio 2011; b) per truffa e sostituzione di persona, con sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'otto maggio 2015, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2020. Ora, costituisce principio assolutamente consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (così Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [...], Rv. 266591 - 01). E, come espressamente puntualizzato da una recente decisione, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, [...], Rv. 286154 - 01). 5. Prive di specificità sono anche le censure proposte con il quarto motivo, le quali contestano la mancata conversione della pena in una delle sanzioni previste dall’art. 20-bis, cod. pen., deducendo che, in realtà, questa misura è stata esclusa in considerazione dei precedenti, e, quindi, costituisce un surplus di condanna per tali condotte, non avendo riguardo ai fatti oggetto del presente giudizio. La sentenza impugnata, in effetti, ha fondato le sue conclusioni, secondo cui la conversione della pena detentiva ex art 20-bis cod. pen. «priverebbe la sanzione di qualsivoglia efficacia rieducativa e deterrente», sul rilievo che l'imputata, «già gravata da numerosi precedenti, anche specifici, ha continuato a delinquere ed a reiterare condotte falsificatorie e fraudolente, senza mostrare alcun segno di resipiscenza nonostante le condanne subite». Ora, detta valutazione è chiaramente una valutazione prognostica in ordine all’inefficacia di una pena sostitutiva a prevenire la commissione di nuovi reati, esattamente in linea con quanto prevede l’art. 58 legge n. 689 del 1981, nel testo vigente per effetto della riforma recata dall’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022. 8 6. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ON OR NE EA
udita la relazione svolta dal consigliere ON OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che conclude per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2025, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore il 6 marzo 2025, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di CI EN per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e, previa riqualificazione del fatto, 640-bis cod. pen., condannandola Penale Sent. Sez. 3 Num. 21480 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 21/04/2026 2 alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, CI EN, dal mese di luglio 2019 al mese di gennaio 2021, al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, con condotta continuativa, in tempi diversi e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, consistiti nella compilazione e sottoscrizione di due dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE dirette all’INPS, in data 1 luglio 2019 e 4 febbraio 2020, nelle quali avrebbe omesso di dichiarare situazioni economico-patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione del beneficio, e precisamente la presenza del reddito del marito, avrebbe indotto in errore il precisato ente erogatore, e beneficiato indebitamente della percezione di un importo complessivo di 2.115,04 euro con pari danno per l’ente erogatore. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe CI EN, con atto sottoscritto dall’Avv. Alfonso Mutarelli, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ordine alla violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e del principio del giusto processo per aver riqualificato il fatto, in assenza di appello del Pubblico Ministero da indebita percezione di erogazioni pubbliche in truffa aggravata. Si deduce che la Corte d’appello, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, ha erroneamente proceduto alla riqualificazione del fatto dal reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. alla fattispecie prevista dall’art. 640-bis cod. pen., anziché pronunciare sentenza di non doversi procedere, posto che la somma indebitamente percepita risulta inferiore alla soglia di rilevanza penale della condotta prevista dall’art. 316-ter, comma 2, cod. pen. e, pertanto, avrebbe dovuto essere applicata la sola sanzione amministrativa. Si osserva, altresì, che la sentenza impugnata viola il principio del giusto processo e della prevedibilità, poiché la più grave qualificazione non corrisponde all’originario capo di imputazione, il quale faceva riferimento al reato di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. Si aggiunge che, la riqualificazione operata dalla Corte d’appello in un reato che prevede una cornice edittale più severa ha impedito alla ricorrente di valutare se chiedere la definizione del processo mediante un rito alternativo. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, nonché 3 vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente il dolo specifico in capo all’attuale ricorrente, omettendo di considerare che la stessa era consapevole della successiva sottoposizione a verifica della dichiarazione resa da parte degli organi preposti, che la richiesta del beneficio è stata presentata tramite il CAF, al quale la donna aveva rappresentato la separazione, sia pure di fatto, con il marito, e il censimento di quest’ultimo in un diverso nucleo familiare, e che costituisce elemento neutro il dato della coincidenza dell’indirizzo di residenza. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla violazione del principio di offensività. Si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen. in ragione della non irrisorietà della somma percepita, siccome pari a 2.115,04 euro, senza valorizzare adeguatamente il lungo arco temporale nel quale la stessa è stata erogata, compreso tra il 13 settembre 2019 e il 27 gennaio 2021, l’immediata stipulazione di un piano di restituzione, nonché il puntuale rispetto delle rate concordate ai fini dell’integrale estinzione del debito. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata conversione della pena in una delle sanzioni previste dall’art. 20-bis, cod. pen. Si deduce che la sentenza impugnata viola il principio del reinserimento sociale del condannato, strettamente connesso alla funzione rieducativa della pena, laddove nega la sostituzione ai sensi dell’art. 20-bis, cod. pen., alla luce dei precedenti e delle reiterate condotte falsificatorie e fraudolente, condannando così la ricorrente per condotte precedenti, anziché per il fatto oggetto di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano la legittimità della riqualificazione giuridica da parte della Corte d’appello della condotta contestata nella figura prevista dall’art. 640-bis cod. pen., dopo la sussunzione della stessa in primo grado nella fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen., deducendo, in particolare, che la ridefinizione è illegittima sia perché non era 4 configurabile il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. per il mancato superamento della soglia di punibilità di 3.999,96 euro, sicché avrebbe dovuto pronunciarsi sentenza assolutoria, sia perché essa era imprevedibile, in quanto l’originaria imputazione faceva riferimento al tipo di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. e la qualificazione giuridica accolta implica una più aspra cornice edittale. 2.1. Per chiarezza, è utile muovere da una puntuale indicazione dei fatti processuali rilevanti. Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata, immutato restando il fatto storico oggetto dell’imputazione, ha qualificato lo stesso (oltre che ex art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019) a norma dell’art. 640-bis cod. pen., così modificandone la definizione giuridica accolta in primo grado, allorché la medesima condotta era stata sussunta nella fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen. (oltre che in quella di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019). Il ricorso, come appena sintetizzato, non deduce che, per effetto della riqualificazione operata dalla Corte d’appello, l’imputato abbia subito limiti al diritto di difendersi provando, e, segnatamente, di poter chiedere l’assunzione di elementi di prova idonei a smentire la mutata definizione giuridica del fatto. 2.2. Ciò posto, va richiamata la consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia di riqualificazione giuridica del fatto nella sentenza di appello. Innanzitutto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, l’attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2025, Lucci, Rv. 264438 – 01). Inoltre, la giurisprudenza precisa costantemente che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, in presenza della sola impugnazione dell'imputato, dà al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, nel caso in cui la questione sia strettamente connessa a un capo o a un punto della sentenza costituente oggetto del gravame, posto che il divieto investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pena (cfr., tra le tantissime: Sez. 2, n. 6081 del 13/01/2026, [...], Rv. 289406 – 01; Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2021, R., Rv. 280578 – 01). Ancora, più volte si è puntualizzato che non violano il divieto di reformatio in peius: a) la sentenza con cui il giudice di appello, a seguito di impugnazione del 5 solo imputato, riqualifica il fatto sussumendolo in una fattispecie di reato procedibile d'ufficio anziché a querela di parte, anche nel caso in cui da tale riqualificazione deriva l'irrilevanza della intervenuta remissione di querela, posto che il predetto divieto impedisce solo un trattamento sanzionatorio deteriore per l'imputato (vds., per tutte, Sez. 6, n. 6174 del 21/01/2026, [...], Rv. 289349 – 01, e Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, [...], Rv. 284025 – 01); b) la sentenza con cui il giudice di appello, a seguito di impugnazione del solo imputato, riqualifica il fatto sussumendolo in una fattispecie di reato che preclude la possibilità di beneficiare di una causa di estinzione del reato (così Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, [...], Loffredo, Rv. 280560 – 01, con riguardo alla riqualificazione come truffa del fatto qualificato in primo grado come insolvenza fraudolenta, con conseguente perdita per l'imputato della possibilità di beneficiare della causa estintiva del reato dell'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 641, comma secondo, cod. pen.). Va infine segnalato che, come anche di recente puntualizzato, la riqualificazione, da parte del giudice di appello, della condotta contestata in una fattispecie più grave di quella ritenuta in primo grado deve ritenersi rispettosa delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, qualora tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, l'imputato sia posto in condizione di difendersi e non sia operata una modifica in peius del trattamento sanzionatorio, osservandosi, in particolare, che la possibilità di proporre ricorso per cassazione è sufficiente ad assicurare il contraddittorio, soprattutto quando non venga prospettato alcun vulnus in ordine alla facoltà di difendersi provando, mediante l'introduzione di elementi dimostrativi idonei a smentire la mutata qualificazione (così Sez. 6 n. 11670 del 14/02/2025, [...], Rv. 287796 – 01). 2.3. Gli approdi giurisprudenziali richiamati non possono ritenersi inapplicabili nell’ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto accolta dal giudice di primo grado sarebbe erronea perché il fatto concretamente accertato non presenterebbe gli elementi necessari per essere sussunto nella stessa. Anche nell’ipotesi in questione, infatti, il giudice di primo grado ha pronunciato condanna, e il fatto storico oggetto delle due decisioni, quella di primo e quella di secondo grado, è rimasto del tutto immutato. Anche in tale ipotesi, quindi, il Giudice di appello, nel procedere ad una nuova qualificazione giuridica del fatto, ha rispettato i limiti previsti dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: egli ha dato al fatto, quel medesimo fatto oggetto della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, «una definizione giuridica più grave». Del resto, non solo non è richiesto, ma non è nemmeno ragionevole richiedere che la qualificazione giuridica accolta in primo grado fosse corretta, perché altrimenti non vi sarebbe ragione per modificarla. 6 3. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano la ritenuta sussistenza del dolo specifico deducendo l’incompatibilità di tale conclusione con gli elementi di fatto acquisiti o allegati. La sentenza impugnata afferma la colpevolezza dell’imputata perché questa, al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, aveva compilato e sottoscritto due dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE dirette all’INPS, in data 1 luglio 2019 e 4 febbraio 2020, nelle quali aveva omesso di dichiarare la presenza del reddito del marito, costituente situazione economico-patrimoniale rilevante ai fini della determinazione del precisato beneficio, così inducendo in errore l’INPS, e conseguito indebitamente l’importo complessivo di 2.115,04 euro. La sentenza impugnata, in particolare, a fondamento dell’affermazione della sussistenza del dolo, osserva che l’omessa indicazione del reddito del marito nelle dichiarazioni deve ritenersi effettuata dolosamente, perché l’imputata era legata al marito da un rapporto matrimoniale in corso, stante l’assenza di qualunque provvedimento o procedimento di separazione, ed era residente nel medesimo luogo dello stesso. Precisa che l’inclusione del marito in altro stato di famiglia non esclude il contributo dell’uomo al reddito familiare e che la donna non ha allegato alcunché non solo con riguardo alla pendenza di un eventuale procedimento di separazione, ma anche in riferimento a qualunque altra circostanza idonea ad escludere la convivenza con il coniuge. Osserva, ancora, che l’adesione dell’imputata ad un piano di rateizzazione per la restituzione dell’importo indebitamente percepito non ha alcun rilievo sotto il profilo della colpevolezza, perché attiene ad una condotta successiva alla consumazione del reato, e che l’omessa indicazione del rapporto di coniugio attiene ad una circostanza formale, ben nota all’attuale ricorrente al momento della compilazione delle domande, e rilevante ai fini dell’attribuzione del beneficio economico richiesto. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi, perché si fondano su elementi precisi e congrui e si basano su una motivazione che si confronta compiutamente con le deduzioni presentate dalla difesa. 4. Prive di specificità sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis, cod. pen., deducendo la modestia della somma percepita, il lungo arco temporale nel quale la stessa è stata erogata, l’immediata stipulazione di un piano di restituzione, il puntuale rispetto delle rate a tal fine concordate. La sentenza impugnata, in effetti, non solo dà rilievo alla non irrisorietà della somma erogata, siccome pari a 2.115,04 euro, ma, soprattutto, evidenzia il profilo 7 dell’abitualità della condotta, per l’esistenza, tra gli altri, di due precedenti specifici, dato con il quale il ricorso non si confronta in alcun modo. È opportuno evidenziare che la sentenza impugnata rappresenta in modo puntuale come l'attuale ricorrente sia stata condannata: a) per falsità dell'autodichiarazione allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 25 marzo 2011, divenuta irrevocabile il 30 luglio 2011; b) per truffa e sostituzione di persona, con sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'otto maggio 2015, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2020. Ora, costituisce principio assolutamente consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (così Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [...], Rv. 266591 - 01). E, come espressamente puntualizzato da una recente decisione, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, [...], Rv. 286154 - 01). 5. Prive di specificità sono anche le censure proposte con il quarto motivo, le quali contestano la mancata conversione della pena in una delle sanzioni previste dall’art. 20-bis, cod. pen., deducendo che, in realtà, questa misura è stata esclusa in considerazione dei precedenti, e, quindi, costituisce un surplus di condanna per tali condotte, non avendo riguardo ai fatti oggetto del presente giudizio. La sentenza impugnata, in effetti, ha fondato le sue conclusioni, secondo cui la conversione della pena detentiva ex art 20-bis cod. pen. «priverebbe la sanzione di qualsivoglia efficacia rieducativa e deterrente», sul rilievo che l'imputata, «già gravata da numerosi precedenti, anche specifici, ha continuato a delinquere ed a reiterare condotte falsificatorie e fraudolente, senza mostrare alcun segno di resipiscenza nonostante le condanne subite». Ora, detta valutazione è chiaramente una valutazione prognostica in ordine all’inefficacia di una pena sostitutiva a prevenire la commissione di nuovi reati, esattamente in linea con quanto prevede l’art. 58 legge n. 689 del 1981, nel testo vigente per effetto della riforma recata dall’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022. 8 6. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ON OR NE EA