Sentenza 5 febbraio 2008
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L'indulto può essere applicato a pena già espiata, purché il condannato ne possa conseguire un effetto favorevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2008, n. 6649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6649 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 321
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 028668/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
REALE MASSIMILIANO, N. IL 21/12/1969;
avverso ORDINANZA del 02/05/2007 GIP TRIBUNALE di LUCCA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DR. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. DR. Galasso chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Lucca, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca dell'indulto applicato in relazione ad una pena detentiva già interamente espiata, osservando che la richiesta era stata avanzata dal condannato che non aveva in alcun momento inteso limitare la propria istanza alla pena pecuniaria, e che comunque l'indulto poteva essere applicato anche ad una pena detentiva interamente espiata.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva erronea applicazione della legge e difetto di motivazione in quanto la prova che la richiesta del condannato era rivolta ad ottenere l'applicazione dell'indulto per la sola pena pecuniaria era costituita dal fatto che allegata all'istanza vi era l'ordine di pagamento dell'Ufficio Recupero Crediti.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto. È pacifico che il condannato avesse avanzato una richiesta di applicazione di indulto ad una pena già espiata, allegando un ordine di pagamento relativa alla pena pecuniaria. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, che l'indulto può trovare applicazione in relazione ad una pena già interamente espiata ogni volta che consenta di ottenere qualche effetto favorevole(Sez. 1 24 giugno 1996 n. 4301, rv. 205693; Sez. 1 11 ottobre 2007 n. 39542, rv. 237753). Orbene nel caso di specie, il tribunale non poteva applicare l'indulto alla pena detentiva già espiata, visto che il condannato non poteva trame alcun effetto favorevole, mentre doveva limitarne l'applicazione alla pena pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione dell'indulto alla pena detentiva, che revoca. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008