Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2001, n. 5854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5854 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
. 4 E T 8 N R 1 O A ' M I ° Z L N L A E 3 R D 8 T 5854 /01 I S 9 I S 1 - REPUBBLICA ITALIANA G N 5 E E - S R 4 I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A E A D G O E G L T E L A CORTE SUPREMA L N Oggetto O Offeritiere E B 2 S SEZIONE PRIMA CIVILE 8 E decite and E Sebttabiate Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente- R.G.N. 16381/00 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere- 17432/00 Cron. 12645 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Dott. Massimo BONOMO Consigliere- Rep. Dott. Angelo SPIRITO Consigliere Ud. 05/04/01 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT TI, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO PERLA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO;
FU NN;
intimati - e sul 2° ricorso n' 17432/00 proposto da: CATENA, domiciliata in ROMA, presso la 2001 EMANUELLO CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, F 989 -1- MAGDA NAGGAR, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente - -
contro
FU NN, nella qualità di curatore speciale della minore RE DEBORAH, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVLE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BIANCA GUIDETTI SERRA, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO;
ASSESSORE ALL'ASSISTENZA DEL COMUNE DI TORINO, RE AB, TT TI;
- intimati avverso la sentenza n. 979/00 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione Minori, depositata il 21/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale per LO l'Avvocato Naggar che ha chiesto il rigetto principale e l'accoglimento del ricorso del ricorso incidentale;
-2- udito il Generale l'inammis P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per sibilità o il rigetto di entrambi i ricorsi. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 15 settembre 1999 il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità della minore OR AL, nata il [...], figlia di AB AL e IA TO, successivamente unitisi in matrimonio, sulla base della accertata inadeguatezza dei genitori a svolgere le attività di cura e di protezione proprie del loro ruolo e l' indisponibilità di altri congiunti ad assumere funzioni vicarianti. Osservava in particolare il Tribunale che sia la TO, ritenuta affetta da ritardo mentale lieve con notevole infantilismo e grave carenza delle capacità di critica e di giudizio, che il AL, gravato da vari precedentivari precedenti e pendenze penali, alcoolista, tossicodipendente ed incapace di intraprendere un percorso di recupero nonostante il trattamento con alte dosi di metadone, erano apparsi negli incontri con la figlia, istituzionalizzata sin dal 15 dicembre 1998, assolutamente inadeguati ad instaurare un rapporto, ponendosi la prima in uno stato di completa passività, manifestando il secondo una facile alterabilità e la totale incapacità di percepire le esigenze anche minime della bambina e di darvi una coerente risposta. Avverso tale decreto proponevano opposizione la madre e la NN RN CA LO. Con sentenza del 25 febbraio - 15 marzo 2000 il Tribunale per i Minorenni rigettava le opposizioni, osservando che i limiti della coppia genitoriale emersi nella precedente fase avevano trovato piena conferma nel giudizio di opposizione, essendo rimasto accertato che detti genitori vivevano in modo precario e mancavano di ogni progettualità, che in particolare la madre non 1 aveva mai ritenuto opportuno entrare in comunità con la figlia o intraprendere alcuna terapia riabilitativa, nè era stata in grado di apprendere le più rudimentali regole di accudimento, mentre il padre aveva rivelato gravi carenze comportamentali, e che la situazione di abbandono dagli stessi determinata non poteva essere superata per la mancanza di sostegno da parte degli altri congiunti. Quanto alla NN RN, ne rilevava il carico di pesanti problemi abitativi e di lavoro e l' inesistenza di qualsiasi investimento affettivo nei confronti della nipote. Proposti separati appelli dalla TO e dalla LO e riunite le impugnazioni, con sentenza del 6 21 giugno 2000 la Corte di - Appello di Torino, sezione per i Minorenni, le rigettava, osservando in motivazione che la palese inadeguatezza dei genitori si era manifestata sin dal momento del parto e dai primi giorni di vita della bambina, con le caratteristiche che la avevano sempre successivamente connotata in senso pesantemente negativo;
che anche dopo l' ingresso in comunità della piccola gli atteggiamenti del padre e della madre durante le visite erano rimasti gravemente carenti, stante la loro assoluta incapacità di avere un rapporto con la figlia e sinanche di tenerla in braccio, tanto che la bambina appariva visibilmente turbata nel vederli arrivare;
che anche l' abitazione dove la coppia intendeva accogliere la minore era stata trovata in condizioni di miserevole abbandono, disordine e sporcizia;
che i coniugi erano sempre stati sostanzialmente disoccupati e, pur sembrando che da ultimo la TO avesse reperito un lavoro part time come addetta alle pulizie, essi continuavano a sopravvivere con il sussidio dei 2 servizi e l'aiuto dei parenti;
che in conclusione i medesimi dovevano ritenersi, anche sulla base delle consulenze tecniche espletate, del tutto privi delle risorse necessarie per offrire ad un bambino il minimo delle cure materiali e spirituali idonee a garantirgli un armonico sviluppo psico fisico, tenuto anche conto che la minore aveva già subito gravi danni dalle visite dei genitori, a causa della maldestra e caotica inadeguatezza dei loro atteggiamenti e del bombardamento di stimoli confusi ed incoerenti di cui era stata oggetto. Quanto alla NN RN, osservava che la stessa, pur animata da buona volontà, non appariva in grado di sostenere in prima persona il pesante ruolo di figura sostitutiva per la crescita della nipote, non potendo contare sulla collaborazione di un marito etilista, aggressivo e da lei stessa definito assolutamente indifferente alle vicissitudini familiari e dovendo per contro prevedibilmente confrontarsi con le disturbanti interferenze del figlio, padre della minore;
peraltro la LO, la cui età costituiva ulteriore elemento incidente negativamente sulla sua capacità di svolgere un ruolo siffatto, aveva dimostrato di non comprendere pienamente lo spessore dei problemi da affrontare e di possedere scarso senso critico. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione la TO e la LO, entrambe ammesse al gratuito patrocinio. Il curatore speciale della minore ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza. 3 Con l' unico motivo del proprio ricorso la TO, denunciando violazione degli artt. 1, 8, 12 e 15 della legge n. 184 del 1983 in relazione all' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., deduce che il giudice di merito ha violato il principio ai sensi del quale l'indagine sulla sussistenza dello stato di abbandono va svolta in concreto e non alla stregua di una valutazione astratta, nonchè la norma fondamentale che attribuisce al minore il diritto di crescere ed essere educato all' interno della propria famiglia di origine, non tenendo alcun conto dei progressi e dei miglioramenti conseguiti dalla medesima ricorrente con il reperimento di un' attività lavorativa e della raggiunta consapevolezza dei propri problemi psicologici, congiuntamente alla maturata disponibilità ad essere seguita da personale qualificato. Con l' unico complesso motivo del proprio ricorso la LO denuncia violazione degli artt. 1, 8, 12 e 15 della legge n. 184 del 1983 e 115 c.p.c. per non essersi ritenuta sufficiente ai fini della revoca del decreto di adottabilità la propria dimostrata e reiterata disponibilità ad accogliere e crescere la minore;
violazione degli artt. 8 e 12 della legge n. 184 del 1983 e 115 c.p.c. per la mancata predisposizione di adeguate misure di sostegno da parte delle istituzioni pubbliche che coinvolgessero anche la NN, nonchè degli artt. 115 c.p.c. e 15 della legge in esame per essersi considerata provata la sua inadeguatezza in conseguenza della ritenuta incapacità genitoriale;
carenza ed insufficienza di motivazione per essersi dato per accertato, anche in violazione dell' art. 115 c.p.c., che i danni subiti dalla minore derivassero dalla inadeguatezza genitoriale, e per non essersi tenuto conto da un lato che già da tempo la NN aveva dichiarato la sua disponibilità ad accogliere la bambina, dall' altro lato che le riscontrate inadeguatezze trovavano ragione nella mancanza di un ambiente familiare e nell' esperienza della vita in comunità. Più specificamente la ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha violato il principio che impone che il minore sia cresciuto nella sua famiglia di origine e configura l'adozione come estrema ratio solo nel caso in cui la vita offerta dal nucleo biologico si traduca in una totale e non transitoria mancanza di assistenza. Sostiene altresì che lo stato di abbandono deve essere valutato non solo con riferimento ai genitori, ma a tutta la cerchia parentale, e che non è consentito rigettare l' opposizione degli altri congiunti solo per il timore di interferenze dei genitori del minore, potendo in ipotesi trovare applicazione i rimedi di cui agli artt. 330 e ss. c.c. Osserva ancora che la Corte di Appello ha finito con il supporre, anzichè accertare, la propria inidoneità ad occuparsi della bambina, senza indicare le fonti del suo convincimento, omettendo di considerare i dati oggettivi della fattispecie ed attribuendo ingiustificatamente un rilievo negativo al dato anagrafico ed alla presenza del marito. Denuncia altresì l' omesso esame della richiesta di consulenza tecnica psicologica volta ad accertare le proprie capacità educative ed il legame affettivo esistente con la nipote. I motivi così sintetizzati dei due ricorsi si risolvono in censure inammissibili. Questa Suprema Corte ha reiteratamente ricordato che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello relativa alla dichiarazione di adottabilità di minori possono essere denunziate, secondo l' espresso disposto dell'art. 17 ultimo comma della legge n. 184 del 1983, solo " violazioni di legge ", intese con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso sia alla legge regolatrice del processo, e che tra dette violazioni può essere ricompresa l' inosservanza del principio che impone la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ovvero si risolva in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre resta escluso qualsiasi controllo sulla sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie ( v. in tal senso, tra le tante, Cass. 1999 n. 13419; 1999 n. 4292; 1999 n. 4139; 1998 n. 3101; 1996 n. 7622 ; 1996 n. 7139; 1995 n. 4388; 1993 n. 10011; 1993 n. 8055 ). I motivi in oggetto, nonostante il riferimento formale anche al vizio di violazione di legge, tendono in realtà a prospettare unicamente vizi di motivazione, con riferimento agli elementi acquisiti ed utilizzati dalla Corte di Appello ai fini del proprio giudizio, ovvero, ed ancor più inammissibilmente, a sollecitare un diverso apprezzamento delle circostanze prese in esame. In particolare, l' enunciazione di principi giurisprudenziali del tutto consolidati in materia di configurabilità e di accertamento dello stato di abbandono non incide sul contenuto effettivo delle censure proposte, che si sostanziano nella denuncia di carenze motivazionali ovvero di errori di valutazione della Corte territoriale nel convincimento espresso circa la radicale e non superabile incapacità 6 della TO a svolgere le proprie funzioni genitoriali e circa la inadeguatezza della LO ad assumere la responsabilità vicariante della crescita e dell' educazione della bambina, attraverso il raffronto delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata con quelle svolte dalle medesime ricorrenti in ordine alla loro idoneità ad assolve a tutti i doveri di assistenza morale e materiale, di educazione e di cura della minore. Ne consegue l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Ai sensi dell'art. 75 della legge n. 184 del 1983 vanno liquidate e poste a carico dell' erario le spese di lite sostenute dall' avv. Perla in favore della TO e dall' avvocato Naggar in favore della LO, ammesse entrambe al gratuito patrocinio, nonchè, ai sensi dell' art. 14 comma 2 della legge n. 533 del 1973, richiamato dal citato art. 75, quelle sostenute dall' avvocato Guidetti Serra, difensore della curatrice speciale della minore, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Liquida in favore dell' avvocato Aldo Perla le somme di L.
1.700.000 per onorario e L. 150.000 per spese, in favore dell' avvocato Magda Naggar di L.
2.200.000 per onorario e L. 850.000 per spese ed in favore dell' avvocato Bianca Guidetti Serra di L.
1.700.000 per onorario e L. 80.000 per spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 5 aprile 2001. If you Nite IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE yell SUPREMA CASSAZIONE Prima IL CANCELLIERE Depos Calleria Andical Planchi 20 AM 2001 ELLIERE