CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34772 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale FULVIO BALDI, di cui alla requisitoria del 20/05/2023, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la nota del 08/07/2023, con cui l'avv. CANDELORO ARPAIA, in difesa dell'imputato e nel replicare alla requisitoria del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34772 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. LZ TO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 07/12/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione die reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, rideterminando la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di ricettazione contestato al capo C). La difesa del ricorrente, articolando due motivi, deduce: 1.1. «violazione degli artt. 111 Cost. e 6 C.E.D.U. in relazione agli artt. 416 e 431 cod. proc. pen.». La censura investe la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, volta all'acquisizione del corpo del reato (i reperti di interesse archeologico contestati e sequestrati e corrispondenti a ad una coppetta in terracotta frantumata ed incollata e n. 18 monete di epoca romana) e al nuovo esame dei testimoni che la difesa aveva sollecitato in quanto immotivatamente disattesa dal Tribunale, nonostante i reperti non si trovassero presso l'Ufficio Corpi di reato (bensì presso il Nucleo dei Carabinieri di Napoli). 1.2. «violazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 187 cod. proc. pen.; mancata assunzione di una prova decisiva;
violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. Vizio della motivazione». A corredo della «natura culturale» dei beni sequestrati, la sentenza impugnata aveva erroneamente richiamato il contenuto della consulenza del Pubblico ministero e le dichiarazioni del consulente Stanco, non avvedendosi che le valutazioni ivi operate - anche in ragione della descrizione degli oggetti che questi aveva reso nel corso dell'esame - attenessero soltanto ai diversi reperti sequestrati il 04/02/2015 in danno di soggetti estranei al procedimento. Inoltre, si era disatteso il rilievo delle prove a discarico, avendo la difesa dimostrato, anche documentalmente, che l'imputato non abitava, né aveva mai abitato presso l'abitazione ove i reperti erano stati rinvenuti, di esclusiva pertinenza del figlio e della moglie separata. Il comportamento tenuto nell'occasione del controllo dall'imputato, il quale aveva mostrato senza problemi ai Carabinieri gli oggetti esposti in bella vista, escludeva che si trattasse di reperti oggetto di recente scavo illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo. 1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 2 Priva di allegazione (anche in questa sede) è la circostanza che la difesa non potette accedere ai reperti in sequestro poiché non presenti presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale. Si tratta di un rilievo che non risulta introdotto con i motivi di appello (vedi pagg. 2 e 3 dell'impugnazione). Di conseguenza, l'affermazione della Corte territoriale che ha escluso la paventata violazione del diritto di difesa in ragione del fatto che la difesa avrebbe potuto accedere all'Ufficio corpi di reato per visionare i reperti ovvero svolgere attività difensiva, nella specie una consulenza tecnica di parte, non incorre in alcuna violazione di legge, in quanto il codice di rito alla lettera h) dell'art. 431 cod. proc. pen. contempla la possibilità che gli oggetti siano custoditi altrove allorché, come nel caso in esame, la natura e delicatezza della res non ne consenta un'allegazione materiale al fascicolo di causa. Quanto, poi, all'esigenza di acquisirli nel corso del processo di merito e, in particolare, mediante la rinnovazione istruttoria al fine di mostrarli ai testi, la sentenza impugnata ne ha evidenziato la superfluità in ragione del fedele contenuto rappresentativo delle fotografie che li ritraevano, ritenute una precisa e chiara riproduzione dei reperti. E tanto a prescindere dall'ulteriore rilievo che le riproduzioni fotografiche che la difesa prospetta come del tutto incerte non sono state allegate al presente ricorso a corredo della censura svolta e, dunque, il motivo sul punto risulta generico. 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. La difesa dell'imputato, infatti, a pag. 4 dell'atto di appello aveva dedotto, con puntuale allegazione, che la testimonianza del consulente del pubblico ministero (dott. Stanca all'udienza del 22/05/2019), così come il verbale di verifica allegato (v. verbale di esame dei reperti effettuato dal consulente il 19/02/2015 e prodotto all'esito dell'esame), si riferissero ictu ()cui/ ad altro materiale di presumibile interesse archeologico ("sei monete in bronzo, alcuni pezzi di ceramica, un'anforetta dell'età del ferro, due vasetti, una lekythos") e non a quello rinvenuto e sequestrato il 21/05/2013 all'imputato ed oggetto del capo di imputazione (relativo "ad una coppetta in terracotta lesionata ed incollata avente dimensioni altezza cm 6 e 125 di diametro orlo, contenente all'interno n. 18 monete romane in bronzo di presumibile natura archeologica"). Divergenza ascrivibile al fatto che si era al cospetto di una più ampia indagine che aveva riguardato ben oltre quaranta soggetti e molteplici sequestri. Al riguardo, la Corte territoriale ha reso una motivazione travisata in quanto ha attribuito al teste un dichiarato a carico dell'imputato che, invece, sulla scorta anche del verbale di consulenza allegato (che fa chiaramente riferimento alla consulenza svolta dal teste con riguardo a ciò che è stato sequestrato ai danni di PA RI e TT UI), denota come le monete periziate (peraltro 6 a fronte dele 18 sequestrate al Balzano, il cui rilievo fotografico risulta essere stato 3 qT\ acquisito in un'udienza successiva unitamente al verbale di sequestro) non sono affatto quella rinvenute nella disponibilità del ricorrente, ma diverse e facenti parte di un compendio costituito, per come osservato, da alcuni pezzi di ceramica, un'anforetta dell'età del ferro, due vasetti e una lekythos. Con la conseguenza che le censure difensive, lungi dal risultare, per come ritenuto dalla Corte di merito, apodittiche e non argomentate in maniera specifica, risultavano pertinenti e decisive, soprattutto se si considera che non sono indicate altre fonti di prova idonee a dimostrare la natura di interesse archeologico dei reperti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato. 3. In tali termini, va annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Restano, di conseguenza, assorbite le ulteriori censure mosse con il secondo motivo di ricorso. 4. Il reato non è ancora estinto per prescrizione tenuto conto dei periodi di sospensione di giorni 65 costituiti dal rinvio dell'udienza del 5/10/2016 al 15/02/2017 a cagione del legittimo impedimento dell'imputato (con prognosi di giorni cinque) e di giorni 64 a causa delle misure contenitive da COVID-19 (dall'udienza del 20/03/2020 a quella del 17/06/2020) e non risultando allegati elementi che consentano alla Corte di legittimità di ricavare che la consumazione del reato sia precedente a quella di accertamento del fatto (il 21/05/2013 all'atto del sequestro).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 13/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale FULVIO BALDI, di cui alla requisitoria del 20/05/2023, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la nota del 08/07/2023, con cui l'avv. CANDELORO ARPAIA, in difesa dell'imputato e nel replicare alla requisitoria del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34772 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. LZ TO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 07/12/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione die reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, rideterminando la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di ricettazione contestato al capo C). La difesa del ricorrente, articolando due motivi, deduce: 1.1. «violazione degli artt. 111 Cost. e 6 C.E.D.U. in relazione agli artt. 416 e 431 cod. proc. pen.». La censura investe la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, volta all'acquisizione del corpo del reato (i reperti di interesse archeologico contestati e sequestrati e corrispondenti a ad una coppetta in terracotta frantumata ed incollata e n. 18 monete di epoca romana) e al nuovo esame dei testimoni che la difesa aveva sollecitato in quanto immotivatamente disattesa dal Tribunale, nonostante i reperti non si trovassero presso l'Ufficio Corpi di reato (bensì presso il Nucleo dei Carabinieri di Napoli). 1.2. «violazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 187 cod. proc. pen.; mancata assunzione di una prova decisiva;
violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. Vizio della motivazione». A corredo della «natura culturale» dei beni sequestrati, la sentenza impugnata aveva erroneamente richiamato il contenuto della consulenza del Pubblico ministero e le dichiarazioni del consulente Stanco, non avvedendosi che le valutazioni ivi operate - anche in ragione della descrizione degli oggetti che questi aveva reso nel corso dell'esame - attenessero soltanto ai diversi reperti sequestrati il 04/02/2015 in danno di soggetti estranei al procedimento. Inoltre, si era disatteso il rilievo delle prove a discarico, avendo la difesa dimostrato, anche documentalmente, che l'imputato non abitava, né aveva mai abitato presso l'abitazione ove i reperti erano stati rinvenuti, di esclusiva pertinenza del figlio e della moglie separata. Il comportamento tenuto nell'occasione del controllo dall'imputato, il quale aveva mostrato senza problemi ai Carabinieri gli oggetti esposti in bella vista, escludeva che si trattasse di reperti oggetto di recente scavo illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo. 1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 2 Priva di allegazione (anche in questa sede) è la circostanza che la difesa non potette accedere ai reperti in sequestro poiché non presenti presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale. Si tratta di un rilievo che non risulta introdotto con i motivi di appello (vedi pagg. 2 e 3 dell'impugnazione). Di conseguenza, l'affermazione della Corte territoriale che ha escluso la paventata violazione del diritto di difesa in ragione del fatto che la difesa avrebbe potuto accedere all'Ufficio corpi di reato per visionare i reperti ovvero svolgere attività difensiva, nella specie una consulenza tecnica di parte, non incorre in alcuna violazione di legge, in quanto il codice di rito alla lettera h) dell'art. 431 cod. proc. pen. contempla la possibilità che gli oggetti siano custoditi altrove allorché, come nel caso in esame, la natura e delicatezza della res non ne consenta un'allegazione materiale al fascicolo di causa. Quanto, poi, all'esigenza di acquisirli nel corso del processo di merito e, in particolare, mediante la rinnovazione istruttoria al fine di mostrarli ai testi, la sentenza impugnata ne ha evidenziato la superfluità in ragione del fedele contenuto rappresentativo delle fotografie che li ritraevano, ritenute una precisa e chiara riproduzione dei reperti. E tanto a prescindere dall'ulteriore rilievo che le riproduzioni fotografiche che la difesa prospetta come del tutto incerte non sono state allegate al presente ricorso a corredo della censura svolta e, dunque, il motivo sul punto risulta generico. 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. La difesa dell'imputato, infatti, a pag. 4 dell'atto di appello aveva dedotto, con puntuale allegazione, che la testimonianza del consulente del pubblico ministero (dott. Stanca all'udienza del 22/05/2019), così come il verbale di verifica allegato (v. verbale di esame dei reperti effettuato dal consulente il 19/02/2015 e prodotto all'esito dell'esame), si riferissero ictu ()cui/ ad altro materiale di presumibile interesse archeologico ("sei monete in bronzo, alcuni pezzi di ceramica, un'anforetta dell'età del ferro, due vasetti, una lekythos") e non a quello rinvenuto e sequestrato il 21/05/2013 all'imputato ed oggetto del capo di imputazione (relativo "ad una coppetta in terracotta lesionata ed incollata avente dimensioni altezza cm 6 e 125 di diametro orlo, contenente all'interno n. 18 monete romane in bronzo di presumibile natura archeologica"). Divergenza ascrivibile al fatto che si era al cospetto di una più ampia indagine che aveva riguardato ben oltre quaranta soggetti e molteplici sequestri. Al riguardo, la Corte territoriale ha reso una motivazione travisata in quanto ha attribuito al teste un dichiarato a carico dell'imputato che, invece, sulla scorta anche del verbale di consulenza allegato (che fa chiaramente riferimento alla consulenza svolta dal teste con riguardo a ciò che è stato sequestrato ai danni di PA RI e TT UI), denota come le monete periziate (peraltro 6 a fronte dele 18 sequestrate al Balzano, il cui rilievo fotografico risulta essere stato 3 qT\ acquisito in un'udienza successiva unitamente al verbale di sequestro) non sono affatto quella rinvenute nella disponibilità del ricorrente, ma diverse e facenti parte di un compendio costituito, per come osservato, da alcuni pezzi di ceramica, un'anforetta dell'età del ferro, due vasetti e una lekythos. Con la conseguenza che le censure difensive, lungi dal risultare, per come ritenuto dalla Corte di merito, apodittiche e non argomentate in maniera specifica, risultavano pertinenti e decisive, soprattutto se si considera che non sono indicate altre fonti di prova idonee a dimostrare la natura di interesse archeologico dei reperti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato. 3. In tali termini, va annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Restano, di conseguenza, assorbite le ulteriori censure mosse con il secondo motivo di ricorso. 4. Il reato non è ancora estinto per prescrizione tenuto conto dei periodi di sospensione di giorni 65 costituiti dal rinvio dell'udienza del 5/10/2016 al 15/02/2017 a cagione del legittimo impedimento dell'imputato (con prognosi di giorni cinque) e di giorni 64 a causa delle misure contenitive da COVID-19 (dall'udienza del 20/03/2020 a quella del 17/06/2020) e non risultando allegati elementi che consentano alla Corte di legittimità di ricavare che la consumazione del reato sia precedente a quella di accertamento del fatto (il 21/05/2013 all'atto del sequestro).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 13/07/2023