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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2023, n. 6944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6944 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. CA SE, nato a [...] il [...]; 2. CC OL, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 29 giugno 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del OStituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo di rigettarsi i ricorsi;
lette le conclusioni dell'avvocato Alessandro Motta, difensore delle parti civili costituite NI SA e LI OS impresa, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla refusione delle spese del grado;
letta la memoria dell'avvocato Francesco De EG, difensore dell'imputato SE CA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 6944 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli ha tratto a giudizio SE CA e CC OL per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen., perché, in concorso tra loro, in qualità di pubblici ufficiali e, segnatamente, di dipendenti dell'ASL Unità Operativa prevenzione collettiva 55 di Ercolano, abusando della loro qualità, avrebbero costretto NI SA a dare loro indebitamente la somma di euro 4.000,00 per evitare che gli venissero elevati verbali riguardanti anomalie relative alla propria attività commerciale, fatto commesso in Ercolano in data 13 marzo 2014. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 28 gennaio 2015 all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato gli imputati responsabili del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, li ha condannati alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione ciascuno, oltre che al risarcimento in favore delle costituite parti civili e al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare. 3. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, che ha condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. 4. L'avvocato Alfonso Quarto, nell'interesse del OL, e l'avvocato Francesco De EG, nell'interesse del CA, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 5. L'avvocato Alfonso Quarto, nell'interesse del OL, deduce tre motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il difensore lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge per la mancata derubricazione del delitto contestato di concussione per costrizione nel delitto di indebita induzione a dare o promettere denaro o altre utilità di cui all'art. 319 -quater cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Le violazioni amministrative contestate dagli imputati al SA sarebbero, infatti, realmente esistenti, come dimostrato dai verbali delle contestazioni amministrative già redatti e sottoscritti dal dirigente dell'ASL e dai verbali di contestazione redatti dal Corpo Forestale allegati al ricorso. 2 Rileva, dunque, il ricorrente che il SA, che avrebbe conseguito un vantaggio indebito per effetto della dazione di danaro costituito dal mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, sarebbe stato «convinto» e non già «costretto» a pagare. La condotta dei pubblici ufficiali, pertanto, avrebbe dovuto essere qualificata quale induzione indebita e non già quale concussione, in quanto, in presenza di un vantaggio per la persona offesa, difetterebbero gli estremi della costrizione e della prospettazione di un male ingiusto. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe adottato le necessarie cautele nel procedere alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. 5.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in tentativo. Rileva, peraltro, il difensore che proprio la persona offesa aveva dichiarato di essersi determinato a denunciare in un momento precedente alla definizione dell'importo del «regalino» e che non aveva mai avuto l'intenzione di pagare, come si evince dal testo della denuncia. 5.3. Con il terzo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 62 n. 6 cod. pen. in ordine al diniego dell'attenuante del risarcimento del danno e il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto. Rileva il difensore che illegittimamente la Corte di appello avrebbe ritenuto tardiva l'offerta di risarcimento, congrua e seria, formulata dopo l'ammissione del rito abbreviato, in quanto la stessa può essere presentata legittimamente anche prima dell'inizio della discussione. 6. L'avvocato Francesco De EG, nell'interesse del CA, deduce la nullità della sentenza impugnata per la mancata qualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., disattesa senza alcuna motivazione, e «vizi di legittimità emersi dal contraddittorio e poco lineare dispositivo della sentenza, pieno di anomalie e incertezze nella motivazione». 7. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 9 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare i ricorsi. 3 Con conclusioni depositata in data 29 novembre 2022 l'avvocato Alessandro Motta, difensore delle parti civili NI SA e LI OS impresa, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla refusione delle spese del grado. Con memoria depositata in data 1 dicembre 2022 l'avvocato Francesco De EG, difensore dell'imputato SE CA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo l'Alfonso Quarto, nell'interesse del OL, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge per la mancata derubricazione della fattispecie dal delitto di concussione per costrizione al delitto di indebita induzione a dare o promettere denaro o altre utilità, di cui all'art. 319 -quater cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. 3. Il motivo è inammissibilmente volto a sollecitare una rinnovata valutazione di elementi di merito da parte della Corte di legittimità, a mezzo dell'esame diretto di verbali di contestazioni amministrative e di frammenti delle espressioni utilizzate nelle conversazioni telefoniche intercettate. La Corte di appello e il Giudice per le indagini preliminari hanno, tuttavia, evidenziato il carattere pretestuoso ed esagerato delle sanzioni che sarebbero state inflitte per le violazioni amministrative contestate dagli imputati al SA, determinate dall'unico scopo di costringerlo alla dazione di una somma di danaro. Le sentenze di merito hanno, infatti, accertato che gli imputati hanno distorto la realtà, enfatizzando la gravità delle violazioni e l'ammontare delle sanzioni che sarebbero state comminate alla persona offesa, adombrando illeciti che non avevano alcun fondamento giuridico e, dunque, conseguenze negative funzionali alla coartazione al pagamento da parte di chi abusava della sua qualità o dei suoi poteri. La parte lesa, per effetto di queste minacce, sarebbe, dunque, stata posta di fronte all'alternativa tra mettere a repentaglio la sopravvivenza della propria azienda e il lavoro dei propri dipendenti o pagare la tangente. La dazione di denaro richiesta dai pubblici ufficiali è stata cioè posta in correlazione con la mancata contestazione di inesistenti violazioni amministrative 4 (o di contravvenzioni); tale mancata contestazione, dunque, non avrebbe rappresentato alcun vantaggio indebito per il privato, che resosi conto del sopruso che stava subendo, si è risolto a denunciare l'accaduto alle forze di polizia. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado hanno ritenuto che le condotte accertate integrino il delitto di concussione, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di induzione indebita ex art. 319 -quater, cod. pen., qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto (Sez. 6, n. 38863 del 28/09/2021, Costantini, Rv. 281994 - 01, fattispecie relativa alla condanna per tentata concussione emessa nei confronti di un appartenente all'Agenzia delle Entrate che, al fine di ottenere l'elargizione di una somma di denaro, prospettava un accertamento tributario per un importo assolutamente spropositato rispetto al dovuto;
in questo senso, Sez. 2, n. 37922 del 26/11/2020, Lunadei, Rv. 280468; v. anche Sez. 6, n. 30436 del 14/12/2017, dep. 2018, Lunadei, non massimata). Per quanto congruamente accertato dalle sentenze di merito, dunque, nella decisione della persona offesa ha prevalso non già la prospettiva delle conseguenze positive, quanto il timore di quelle negative minacciate, senza ricavarne alcun beneficio o vantaggio, immediato e diretto. 4. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in tentativo. 5. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha non certo illogicamente rilevato che l'accordo tra il privato e i pubblici ufficiali sulla determinazione della somma oggetto di concussione era stato già raggiunto nel momento in cui la vittima aveva chiamato gli imputati e si era recato all'incontro del 13 marzo 2014. Nella valutazione della Corte di appello, dunque, al momento della denuncia la richiesta concussiva degli imputati era stata quantificata in 4.000,00 euro e l'appuntamento successivo sarebbe stato funzionale solo alla consegna del danaro, di seguito avvenuta sotto il controllo delle forze di polizia;
il reato si era, dunque, 5 consumato con la promessa dell'utilità da parte del privato, il quale ha denunciato i fatti successivamente alla formalizzazione delle richieste. Inammissibile in questa sede è, peraltro, il riferimento operato dal ricorrente alle risultanze della querela, essendo precluso alla Corte di legittimità accedere a una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. La qualificazione adottata dalla sentenza impugnata corrisponde al paradigma di legge, in quanto, in tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l'intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l'indebita prestazione al pubblico ufficiale (ex plurimis: Sez. 6, n. 30994 del 05/04/2018, Liverani, Rv. 273596 - 01; Sez. 6, n. 20914 del 05/04/2012, Tricarico, Rv. 252786 - 01), non potendosi ritenere sufficiente ad escludere il metus publicae potestatis la sola circostanza che il soggetto passivo si sia rivolto alle forze di polizia, per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato (Sez. 6, n. 17303 del 20/04/2011, Parisi, Rv. 250066 - 01). 6. Con il terzo motivo il difensore deduce l'inosservanza dell'art. 62 n. 6 cod. pen. in ordine al diniego dell'applicazione attenuante del risarcimento del danno e il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto. 7. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, non ha non tenuto conto che la Corte di appello ha ritenuto ostativo alla concessione dell'attenuante predetta il difetto di integralità del risarcimento del danno, in quanto carente di una componente di ristoro per il danno morale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (ex plurimis: Sez. 6. n. 6405 del 12/11/2015 (dep. 17/02/2016), Minzolini, Rv. 265831 - 01, nella specie, è stata esclusa l'applicabilità della circostanza attenuante in considerazione del comportamento dell'imputato che aveva risarcito il solo danno patrimoniale a seguito di una messa in mora da parte della parte lesa ed aveva successivamente agito in sede civile per il recupero delle somme corrisposte a tale titolo). 8. Con unico motivo l'avvocato Francesco De EG, nell'interesse del CA, deduce la nullità della sentenza impugnata per la mancata qualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., la mancata applicazione 6 dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e «vizi di legittimità emersi dal contraddittorio e poco lineare dispositivo della sentenza, pieno di anomalie e incertezze nella motivazione». 9. Il motivo è inammissibile per aspecificità. Il ricorrente, infatti, in termini puramente apodittici, si limita a esprimere il proprio dissenso dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della stessa ed argomentare le proprie censure. La censura è, dunque, priva di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 10. Alla stregua di tali rilievi entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Gli imputati devono, inoltre, essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che si liquidano in complessivi euro 4.220,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di 7 rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che liquida in complessivi euro 4.220, oltre accessori di legge. Così deciso il 14/12/2022.
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del OStituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo di rigettarsi i ricorsi;
lette le conclusioni dell'avvocato Alessandro Motta, difensore delle parti civili costituite NI SA e LI OS impresa, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla refusione delle spese del grado;
letta la memoria dell'avvocato Francesco De EG, difensore dell'imputato SE CA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 6944 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli ha tratto a giudizio SE CA e CC OL per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen., perché, in concorso tra loro, in qualità di pubblici ufficiali e, segnatamente, di dipendenti dell'ASL Unità Operativa prevenzione collettiva 55 di Ercolano, abusando della loro qualità, avrebbero costretto NI SA a dare loro indebitamente la somma di euro 4.000,00 per evitare che gli venissero elevati verbali riguardanti anomalie relative alla propria attività commerciale, fatto commesso in Ercolano in data 13 marzo 2014. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 28 gennaio 2015 all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato gli imputati responsabili del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, li ha condannati alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione ciascuno, oltre che al risarcimento in favore delle costituite parti civili e al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare. 3. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, che ha condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. 4. L'avvocato Alfonso Quarto, nell'interesse del OL, e l'avvocato Francesco De EG, nell'interesse del CA, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 5. L'avvocato Alfonso Quarto, nell'interesse del OL, deduce tre motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il difensore lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge per la mancata derubricazione del delitto contestato di concussione per costrizione nel delitto di indebita induzione a dare o promettere denaro o altre utilità di cui all'art. 319 -quater cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Le violazioni amministrative contestate dagli imputati al SA sarebbero, infatti, realmente esistenti, come dimostrato dai verbali delle contestazioni amministrative già redatti e sottoscritti dal dirigente dell'ASL e dai verbali di contestazione redatti dal Corpo Forestale allegati al ricorso. 2 Rileva, dunque, il ricorrente che il SA, che avrebbe conseguito un vantaggio indebito per effetto della dazione di danaro costituito dal mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, sarebbe stato «convinto» e non già «costretto» a pagare. La condotta dei pubblici ufficiali, pertanto, avrebbe dovuto essere qualificata quale induzione indebita e non già quale concussione, in quanto, in presenza di un vantaggio per la persona offesa, difetterebbero gli estremi della costrizione e della prospettazione di un male ingiusto. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe adottato le necessarie cautele nel procedere alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. 5.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in tentativo. Rileva, peraltro, il difensore che proprio la persona offesa aveva dichiarato di essersi determinato a denunciare in un momento precedente alla definizione dell'importo del «regalino» e che non aveva mai avuto l'intenzione di pagare, come si evince dal testo della denuncia. 5.3. Con il terzo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 62 n. 6 cod. pen. in ordine al diniego dell'attenuante del risarcimento del danno e il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto. Rileva il difensore che illegittimamente la Corte di appello avrebbe ritenuto tardiva l'offerta di risarcimento, congrua e seria, formulata dopo l'ammissione del rito abbreviato, in quanto la stessa può essere presentata legittimamente anche prima dell'inizio della discussione. 6. L'avvocato Francesco De EG, nell'interesse del CA, deduce la nullità della sentenza impugnata per la mancata qualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., disattesa senza alcuna motivazione, e «vizi di legittimità emersi dal contraddittorio e poco lineare dispositivo della sentenza, pieno di anomalie e incertezze nella motivazione». 7. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 9 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare i ricorsi. 3 Con conclusioni depositata in data 29 novembre 2022 l'avvocato Alessandro Motta, difensore delle parti civili NI SA e LI OS impresa, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla refusione delle spese del grado. Con memoria depositata in data 1 dicembre 2022 l'avvocato Francesco De EG, difensore dell'imputato SE CA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo l'Alfonso Quarto, nell'interesse del OL, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge per la mancata derubricazione della fattispecie dal delitto di concussione per costrizione al delitto di indebita induzione a dare o promettere denaro o altre utilità, di cui all'art. 319 -quater cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. 3. Il motivo è inammissibilmente volto a sollecitare una rinnovata valutazione di elementi di merito da parte della Corte di legittimità, a mezzo dell'esame diretto di verbali di contestazioni amministrative e di frammenti delle espressioni utilizzate nelle conversazioni telefoniche intercettate. La Corte di appello e il Giudice per le indagini preliminari hanno, tuttavia, evidenziato il carattere pretestuoso ed esagerato delle sanzioni che sarebbero state inflitte per le violazioni amministrative contestate dagli imputati al SA, determinate dall'unico scopo di costringerlo alla dazione di una somma di danaro. Le sentenze di merito hanno, infatti, accertato che gli imputati hanno distorto la realtà, enfatizzando la gravità delle violazioni e l'ammontare delle sanzioni che sarebbero state comminate alla persona offesa, adombrando illeciti che non avevano alcun fondamento giuridico e, dunque, conseguenze negative funzionali alla coartazione al pagamento da parte di chi abusava della sua qualità o dei suoi poteri. La parte lesa, per effetto di queste minacce, sarebbe, dunque, stata posta di fronte all'alternativa tra mettere a repentaglio la sopravvivenza della propria azienda e il lavoro dei propri dipendenti o pagare la tangente. La dazione di denaro richiesta dai pubblici ufficiali è stata cioè posta in correlazione con la mancata contestazione di inesistenti violazioni amministrative 4 (o di contravvenzioni); tale mancata contestazione, dunque, non avrebbe rappresentato alcun vantaggio indebito per il privato, che resosi conto del sopruso che stava subendo, si è risolto a denunciare l'accaduto alle forze di polizia. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado hanno ritenuto che le condotte accertate integrino il delitto di concussione, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di induzione indebita ex art. 319 -quater, cod. pen., qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto (Sez. 6, n. 38863 del 28/09/2021, Costantini, Rv. 281994 - 01, fattispecie relativa alla condanna per tentata concussione emessa nei confronti di un appartenente all'Agenzia delle Entrate che, al fine di ottenere l'elargizione di una somma di denaro, prospettava un accertamento tributario per un importo assolutamente spropositato rispetto al dovuto;
in questo senso, Sez. 2, n. 37922 del 26/11/2020, Lunadei, Rv. 280468; v. anche Sez. 6, n. 30436 del 14/12/2017, dep. 2018, Lunadei, non massimata). Per quanto congruamente accertato dalle sentenze di merito, dunque, nella decisione della persona offesa ha prevalso non già la prospettiva delle conseguenze positive, quanto il timore di quelle negative minacciate, senza ricavarne alcun beneficio o vantaggio, immediato e diretto. 4. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in tentativo. 5. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha non certo illogicamente rilevato che l'accordo tra il privato e i pubblici ufficiali sulla determinazione della somma oggetto di concussione era stato già raggiunto nel momento in cui la vittima aveva chiamato gli imputati e si era recato all'incontro del 13 marzo 2014. Nella valutazione della Corte di appello, dunque, al momento della denuncia la richiesta concussiva degli imputati era stata quantificata in 4.000,00 euro e l'appuntamento successivo sarebbe stato funzionale solo alla consegna del danaro, di seguito avvenuta sotto il controllo delle forze di polizia;
il reato si era, dunque, 5 consumato con la promessa dell'utilità da parte del privato, il quale ha denunciato i fatti successivamente alla formalizzazione delle richieste. Inammissibile in questa sede è, peraltro, il riferimento operato dal ricorrente alle risultanze della querela, essendo precluso alla Corte di legittimità accedere a una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. La qualificazione adottata dalla sentenza impugnata corrisponde al paradigma di legge, in quanto, in tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l'intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l'indebita prestazione al pubblico ufficiale (ex plurimis: Sez. 6, n. 30994 del 05/04/2018, Liverani, Rv. 273596 - 01; Sez. 6, n. 20914 del 05/04/2012, Tricarico, Rv. 252786 - 01), non potendosi ritenere sufficiente ad escludere il metus publicae potestatis la sola circostanza che il soggetto passivo si sia rivolto alle forze di polizia, per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato (Sez. 6, n. 17303 del 20/04/2011, Parisi, Rv. 250066 - 01). 6. Con il terzo motivo il difensore deduce l'inosservanza dell'art. 62 n. 6 cod. pen. in ordine al diniego dell'applicazione attenuante del risarcimento del danno e il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto. 7. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, non ha non tenuto conto che la Corte di appello ha ritenuto ostativo alla concessione dell'attenuante predetta il difetto di integralità del risarcimento del danno, in quanto carente di una componente di ristoro per il danno morale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (ex plurimis: Sez. 6. n. 6405 del 12/11/2015 (dep. 17/02/2016), Minzolini, Rv. 265831 - 01, nella specie, è stata esclusa l'applicabilità della circostanza attenuante in considerazione del comportamento dell'imputato che aveva risarcito il solo danno patrimoniale a seguito di una messa in mora da parte della parte lesa ed aveva successivamente agito in sede civile per il recupero delle somme corrisposte a tale titolo). 8. Con unico motivo l'avvocato Francesco De EG, nell'interesse del CA, deduce la nullità della sentenza impugnata per la mancata qualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., la mancata applicazione 6 dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e «vizi di legittimità emersi dal contraddittorio e poco lineare dispositivo della sentenza, pieno di anomalie e incertezze nella motivazione». 9. Il motivo è inammissibile per aspecificità. Il ricorrente, infatti, in termini puramente apodittici, si limita a esprimere il proprio dissenso dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della stessa ed argomentare le proprie censure. La censura è, dunque, priva di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 10. Alla stregua di tali rilievi entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Gli imputati devono, inoltre, essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che si liquidano in complessivi euro 4.220,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di 7 rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che liquida in complessivi euro 4.220, oltre accessori di legge. Così deciso il 14/12/2022.