Sentenza 19 novembre 1999
Massime • 1
Per la revoca dell'ordine di demolizione emesso ex art. 7 ult. comma l. n. 47 del 1985, è necessaria la effettiva esistenza di un atto amministrativo di sanatoria, espresso o tacito; in particolare, per l'assentimento silenzioso ex art. 39, comma 4, l. n. 724 del 1994, come modificato dalle leggi nn.85/1995 e 662/1996, non basta la avvenuta presentazione di una domanda di condono ed il versamento completo dell'oblazione autodeterminata, ma è altresì indispensabile che l'istanza sia corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge e che sussistano tutti i presupposti di fatto e di diritto normativamente previsti per il rilascio del provvedimento espresso, requisiti da accertarsi dal giudice dell'esecuzione anche attraverso l'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/1999, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato ACQUARONE Presidente del 19.11.1999
1. Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N.3683
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.21703/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo
avverso l'ordinanza 27.1.1999 (depositata il 3.2.1999) pronunziata dal Pretore di Palermo, quale giudice della esecuzione, nei confronti di:
AS NT, n. a Palermo l'1.11.1948
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dell'ordine di demolizione, con rinvio al Pretore di Palermo per nuova deliberazione e rigetto del ricorso nel resto.
FATTO E DIRITTO
AS NT è stato condannato - con sentenza 20.1.1992 del Pretore di Palermo, divenuta irrevocabile il 31.1.1995 - per reati edilizi.
Con la stessa sentenza è stata ordinata la demolizione delle opere abusive, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n.47/1985. Nella fase esecutiva il P.M. competente, con provvedimento del 16.5.1998, ha ingiunto al condannato di provvedere alla demolizione entro 60 giorni dalla notifica.
Avverso tale ingiunzione il AS ha proposto opposizione ed il Pretore di Palermo quale giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666, commi 3^ e 4^, c.p.p., con ordinanza del 2.2.1999, ha annullato la diffida a demolire emessa dal P.M. ed ha revocato l'ordine di demolizione impartito con la pronuncia definitiva di condanna, rilevando che:
- "per l'immobile in oggetto sono state presentate quattro diverse istanze di concessione in sanatoria (una ai sensi della legge n. 47/1985 e le altre tre, per ciascuna delle elevazioni di cui si compone il fabbricato, ai sensi della legge n. 724/1994) e sono risultate interamente versate le somme autodeterminate a titolo di pagamento dell'oblazione";
- "i presupposti per accedere al c.d. condono edilizio di cui all'art. 39 della legge n. 724/1994 appaiono pienamente sussistenti, dal momento che la realizzazione dell'opera è stata contestata alla data del 16.5.1991 - prima dunque del limite temporale del 31.12.1993 - e che ciascuna unità immobiliare rientra nei limiti di ampiezza e di volumetria (750 inc.) previsti dal predetto art. 39";
- "l'art. 39, 4^ comma, della legge n. 724/1994 prevede un termine (due anni per i Comuni con più di 500.000 abitanti), che decorre dall'entrata in vigore della legge 23.12.1996, n. 662, trascorso il quale si forma il c.d. silenzio accoglimento sulle istanze di concessione in sanatoria qualora non vi sia un esplicito provvedimento di diniego da parte della competente autorità comunale".
Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo ha proposto ricorso, ex art. 666, 6^ comma, c.p.p., ed ha lamentato violazioni di legge:
- per contrasto con il principio di intangibilità del giudicato;
- per il mancato accertamento dei presupposti indispensabili ai fini dell'ottenimento del condono edilizio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, in tema di condono edilizio, il rilascio della concessione in sanatoria, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'art. 38, 3^ comma, della legge n. 47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della stessa legge (vedi Cass., Sez. III: 20.6.1997, n. 2475, Coppola;
20.6.1997, n. 2474, Morello;
20.6.1997, n. 2472, Filieri;
28.11.1996, Ilardi;
15.3.1996, n. 1264, Larosa;
5.2.1996, Vanacore;
2.3.1995, Francavilla. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi). Questa Corte ha evidenziato, in proposito, che l'ordine di demolizione in oggetto, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale (che, conseguentemente, deve essere eseguita dal giudice), ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.
Per la revoca dell'ordine di demolizione non basta, però, la avvenuta presentazione di una domanda di "condono" ed il versamento completo dell'oblazione autodeterminata dallo stesso soggetto richiedente (in sede esecutiva non è sufficiente verificare i soli presupposti legali dell'oblazione speciale), ponendosi invece come necessaria la effettiva esistenza di un atto amministrativo di sanatoria, sia espresso sia tacito.
Nella fattispecie in esame - contraddistinta dalla carenza di un provvedimento sanante espresso - il giudice dell'esecuzione ha apoditticamente ed incongruamente ipotizzato l'intervenuta formazione del silenzio-assenso, senza tener conto che, per l'assentimento silenzioso della domanda di condono edilizio, ai sensi del 4^ comma dell'art. 39 della legge n. 724/1994, come modificato dalle leggi nn.
85/1995 e 662/1996:
- è indispensabile che l'istanza medesima sia corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge. La mancata presentazione di tali documenti non fa decorrere i termini stabiliti per la formazione del silenzio-assenso (vedi, in tal senso, nella giurisprudenza amministrativa: C. Stato, Sez. V, 14.10.1998, n. 1468 e Cons. giust. amm. sic., Sez, giurisdiz., 21.11.1997, n. 509) e, qualora l'omissione si protragga alla scadenza di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, essa comporta - ex art. 2, 38^ comma, della legge n. 662/1996 - l'improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego della sanatoria per carenza di documentazione (vedi Cass., Sez. III, 10.4.1997, Trombetta);
- è comunque necessaria la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto normativamente previsti per il rilascio del provvedimento espresso (vedi Cass., Sez. III 2.7.1996, ric. De Santis e, nella giurisprudenza amministrativa: T.A.R. Puglia, Sez. I, 7.10.1997, n. 659 e Sez. II, 28.3.1998, n. 349; T.A.R. Calabria, 7.10.1996, n. 763). Il giudice dell'esecuzione in particolare, nel caso in oggetto, ha omesso di effettuare la doverosa verifica circa:
- l'effettiva corrispondenza delle domande di sanatoria alle opere abusive realizzate in concreto;
- l'avvenuta presentazione, nei termini, di tutti i documenti previsti per legge;
- l'intervenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria allo accatastamento;
- il versamento integrale dell'oblazione effettivamente "dovuta", non correlata alle determinazioni spontanee dell'autoliquidazione operata dalla parte interessata, bensì accertata secondo il giudizio di congruità demandato alla Amministrazione comunale in relazione ai parametri stabiliti dalla legge;
- il versamento dei contributi concessori.
In una situazione siffatta l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio allo stesso giudice, che dovrà accertare - anche attraverso l'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'art. 666, 5^ comma, c.p.p. - la concessione o meno della sanatoria (eventualmente anche per silenzio-assenso) secondo i principi dianzi specificati, al fine di una corretta valutazione dell'efficacia della diffida a demolire emessa dal P.M. e della eventuale revocabilità dell'ordine di demolizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 666, 608, 611 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Pretura di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000