CASS
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 6612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6612 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS MA EL nato il [...] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6612 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/01/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 1° luglio 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della prima decisione, ha determinato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna di NU AR RE per i delitti aggravati di tentato furto in abitazione (capo 1. della rubrica) e simulazione di reato (capo 3). 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il reato di cui al capo 1. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla condanna dell'imputato per il reato di cui al capo 3., segnatamente in riferimento all'escussione del teste AM PE. 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo sono stati lamentati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riferimento all'espulsione dell'imputato dal territorio nazionale ex art. 235 cod. pen. 3. È dirimente osservare che non sono manifestamente infondati il primo motivo di ricorso, nella parte in cui muove censure relative ai riscontri individualizzanti della chiamata in correità a carico dell'imputato, e il quarto motivo, che denuncia il vizio di motivazione a proposito dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza personale facoltativa dell'espulsione (segnatamente, con riguardo alla pericolosità sociale del ricorrente alla luce di quanto dedotto con l'atto di appello). Deve, pertanto, rilevarsi che il termine di prescrizione, di sette anni e sei mesi, è spirato in data 8 agosto 2025 per il delitto di cui al capo 1. (commesso il 9 febbraio 2017) e in data 8 novembre 2024 per il delitto di cui al capo 3. (commesso il 10 febbraio 2017), tenuto conto dell'interruzione e della sospensione di giorni 60 per legittimo impedimento difensore (che ha determinato il differimento al 16 marzo 2023 dell'udienza del giorno 10 novembre 2022: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.). E disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati s o estinti per prescrizione. Così deciso il 28/01/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6612 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/01/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 1° luglio 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della prima decisione, ha determinato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna di NU AR RE per i delitti aggravati di tentato furto in abitazione (capo 1. della rubrica) e simulazione di reato (capo 3). 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il reato di cui al capo 1. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla condanna dell'imputato per il reato di cui al capo 3., segnatamente in riferimento all'escussione del teste AM PE. 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo sono stati lamentati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riferimento all'espulsione dell'imputato dal territorio nazionale ex art. 235 cod. pen. 3. È dirimente osservare che non sono manifestamente infondati il primo motivo di ricorso, nella parte in cui muove censure relative ai riscontri individualizzanti della chiamata in correità a carico dell'imputato, e il quarto motivo, che denuncia il vizio di motivazione a proposito dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza personale facoltativa dell'espulsione (segnatamente, con riguardo alla pericolosità sociale del ricorrente alla luce di quanto dedotto con l'atto di appello). Deve, pertanto, rilevarsi che il termine di prescrizione, di sette anni e sei mesi, è spirato in data 8 agosto 2025 per il delitto di cui al capo 1. (commesso il 9 febbraio 2017) e in data 8 novembre 2024 per il delitto di cui al capo 3. (commesso il 10 febbraio 2017), tenuto conto dell'interruzione e della sospensione di giorni 60 per legittimo impedimento difensore (che ha determinato il differimento al 16 marzo 2023 dell'udienza del giorno 10 novembre 2022: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.). E disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati s o estinti per prescrizione. Così deciso il 28/01/2026.